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Avvocato Stefano Brustia a Roma

Stefano Brustia

"Avvocato diritto commerciale", "Avvocato franchising", "Avvocato dello sport"

Informazioni generali

L'avvocato Brustia si è laureato con pieni voti presso l'Università degli Studi di Pavia nel 2000. È iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma dal 2004. Opera prevalentemente nell'ambito del diritto commerciale, immobiliare e del diritto dello sport. Ha inoltre maturato una significativa esperienza nel settore degli arbitrati, assistendo come avvocato clienti italiani e stranieri in procedimenti arbitrali internazionali (ICC, TAS e CAM).

Esperienza


Franchising

In ambito giudiziale, fornisco soprattutto assistenza a ex franchisee; in ambito stragiudiziale, ho pure curato la predisposizione di contratti di affiliazione commerciale per imprese operanti nei settori della ristorazione, abbigliamento ed intermediazione immobiliare.


Antitrust e concorrenza sleale

Mi occupo spesso di questioni che attengono il diritto della concorrenza, anche fornendo assistenza ad imprese coinvolte in procedimenti davanti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per presunte violazione della normativa antitrust o pratiche commerciali scorrette.


Marchi

Assisto regolarmente clienti nella registrazione di marchi nazionali, europei e/o internazionali, nonché in contenziosi sia davanti alle autorità italiane sia davanti agli organi di giustizia della EUIPO (l'Ufficio dell'Unione Europea per la Protezione della Proprietà Intellettuale).


Altre categorie

Diritto immobiliare, Diritto dello sport, Contratti, Arbitrato, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Diritto commerciale e societario, Proprietà intellettuale, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Diritto internazionale ed europeo, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Malasanità e responsabilità medica, Diritto ambientale, Arte e beni culturali, Industria dell'intrattenimento, Diritto dell'informatica, Risarcimento danni.



Credenziali

Caso legale seguito

Dichiarato nullo contratto di franchising con conseguente accoglimento della domanda di restituzione dell'importo versato a titolo di entry fee

Tribunale di Palermo, sentenza n. 713/2022

Il Tribunale di Palermo ha accolto le domande che avevo proposto per una piccola impresa che aveva incautamente sottoscritto un contratto di affiliazione commerciale che non forniva una precisa indicazione degli investimenti necessari ad avviare l'attività commerciale in franchising e che risultava altresì carente nella specificazione del know-how. Il contratto è stato dichiarato nullo ed il franchisor è stato condannato a restituire alla mia cliente l'importo versato a titolo di entry fee (€ 24.400), oltre interessi e spese legali.

Pubblicazione legale

Gli obblighi informativi imposti al franchisor dalla legislazione italiana e le conseguenze del loro mancato rispetto

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Gli obblighi informativi imposti al franchisor dalla legislazione italiana e le conseguenze del loro mancato rispetto Avv. Stefano Brustia - Foro di Roma La legislazione italiana in materia di franchising è disciplinata principalmente dalla Legge n. 129 del 6 maggio 2004, che regola l'affiliazione commerciale. Uno degli aspetti più rilevanti di questa normativa è l'imposizione di specifici obblighi informativi precontrattuali a carico del franchisor, finalizzati a garantire una maggiore trasparenza e a riequilibrare le asimmetrie informative tra le parti coinvolte nel contratto di franchising. I. Gli obblighi informativi precontrattuali del franchisor La normativa italiana in materia di franchising, regolata principalmente dalla Legge n. 129 del 6 maggio 2004, impone al franchisor una serie di obblighi informativi precontrattuali. Questi obblighi sono volti a garantire una maggiore trasparenza e a riequilibrare il rapporto tra franchisor e franchisee, spesso caratterizzato da una marcata asimmetria informativa. La mancata osservanza di tali obblighi può comportare conseguenze rilevanti, fino all'annullamento del contratto. II. Gli obblighi informativi precontrattuali del franchisor Uno degli obblighi fondamentali imposti al franchisor è quello di fornire al potenziale franchisee una serie di informazioni essenziali almeno 30 giorni prima della firma del contratto. Questo periodo di tempo è pensato per consentire all'affiliato di valutare attentamente la proposta commerciale e prendere una decisione consapevole. Tra le informazioni che il franchisor deve fornire rientrano: 1. Una copia completa del contratto di franchising : Il contratto deve essere consegnato nella sua interezza, senza omissioni o modifiche, per permettere al franchisee di analizzare ogni clausola. 2. Informazioni sulla rete di franchising : Il franchisor deve fornire dati dettagliati sulla rete, inclusi i risultati economici e finanziari ottenuti dagli altri affiliati, per consentire una valutazione accurata della solidità del progetto. 3. Informazioni sugli investimenti richiesti : Il franchisor è tenuto a specificare con precisione quali saranno gli investimenti iniziali e i costi che il franchisee dovrà sostenere per avviare l'attività. Questo aspetto è cruciale, poiché il franchisee deve poter valutare se è in grado di sostenere tali spese e, eventualmente, confrontarle con quelle richieste da altre reti di franchising. III. Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi informativi Il mancato rispetto degli obblighi informativi da parte del franchisor può comportare conseguenze rilevanti. Se il franchisor non fornisce le informazioni richieste o le fornisce in modo incompleto o inesatto, il franchisee può agire per ottenere l'annullamento del contratto. Tuttavia, per ottenere l'annullamento, il franchisee deve dimostrare che le informazioni mancanti o errate hanno inciso in modo determinante sulla sua decisione di sottoscrivere il contratto. In altre parole, deve provare che, se avesse ricevuto le informazioni corrette, non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe fatto a condizioni diverse. Se le informazioni errate riguardano aspetti essenziali del contratto, come le royalties o gli investimenti iniziali, e il franchisee dimostra che l'errore era essenziale e riconoscibile dal franchisor, può ottenere l'annullamento del contratto e il risarcimento del danno. In alternativa, se l'errore non ha influito sulla decisione di concludere il contratto, ma solo sulle condizioni economiche dello stesso, il franchisee potrà chiedere un risarcimento per i danni subiti, senza però ottenere l'annullamento del contratto. IV. Cosa succede se il franchisor fornisce informazioni non corrette sugli investimenti richiesti? Uno degli aspetti più delicati riguarda le informazioni sugli investimenti richiesti per l'avvio dell'attività. Se il franchisor fornisce al franchisee dati errati o fuorvianti riguardo agli investimenti necessari, il franchisee potrebbe trovarsi in una situazione economica più gravosa di quella prevista. In questi casi, il franchisee può agire per ottenere l'annullamento del contratto, dimostrando che l'errore sugli investimenti era essenziale e che, se avesse conosciuto la reale entità degli stessi, non avrebbe sottoscritto il contratto. In alternativa, se l'errore sugli investimenti non ha influito sulla decisione di concludere il contratto, ma solo sulle condizioni economiche, il franchisee potrà chiedere un risarcimento per i danni subiti, senza però ottenere l'annullamento del contratto. In ogni caso, il franchisor sarà responsabile per aver fornito informazioni non corrette e potrà essere tenuto a risarcire i danni subiti dal franchisee. V. Conclusione Gli obblighi informativi imposti al franchisor dalla Legge n. 129/2004 sono fondamentali per garantire la trasparenza e la correttezza nel rapporto di franchising. Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare conseguenze rilevanti per il franchisor, che rischia di dover rispondere sia con l'annullamento del contratto che con il risarcimento dei danni subiti dal franchisee. È quindi essenziale che il franchisor fornisca informazioni complete, accurate e tempestive, soprattutto riguardo agli investimenti richiesti per l'avvio dell'attività . ******** Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale .

Pubblicazione legale

L'obbligo di esclusiva nei contratti di franchising: natura e implicazioni

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L'obbligo di esclusiva nei contratti di franchising: natura e implicazioni Stefano Brustia - Avvocato del foro di Roma Introduzione Il contratto di franchising è uno strumento giuridico che regola il rapporto tra due soggetti indipendenti: il franchisor (affiliante) e il franchisee (affiliato). Tra le clausole più rilevanti che possono essere inserite in questo tipo di contratto vi è l'obbligo di esclusiva. Tale clausola ha un impatto significativo sullo sviluppo dell'attività commerciale del franchisee e sulla gestione della rete da parte del franchisor. Vediamo di seguito in cosa consiste l'obbligo di esclusiva e quali sono le sue implicazioni per entrambe le parti. La natura dell'obbligo di esclusiva L'obbligo di esclusiva è una clausola contrattuale che può essere inserita nel contratto di franchising e che vincola il franchisor a non concludere accordi con altri affiliati o a non aprire punti vendita propri all'interno di una determinata area geografica e per un certo periodo di tempo. Questo meccanismo consente al franchisee di operare senza subire la concorrenza diretta di altri soggetti che utilizzano lo stesso marchio nella stessa zona. È importante notare che l'esclusiva non è un elemento naturale del contratto di franchising. Ciò significa che essa non si applica automaticamente, ma deve essere espressamente prevista dalle parti nel contratto. La zona di esclusiva può essere definita in modi diversi, a seconda delle esigenze delle parti e delle caratteristiche del mercato di riferimento. L'accordo sull'esclusiva rappresenta un incentivo per il franchisee, che può così sviluppare la propria attività in un ambiente protetto dalla concorrenza interna. Le implicazioni per il franchisor e il franchisee L'obbligo di esclusiva ha diverse implicazioni per entrambe le parti del contratto. Per il franchisee, l'esclusiva rappresenta una garanzia di protezione contro la concorrenza interna. Grazie a questa clausola, l'affiliato può operare in una determinata area senza temere che altri affiliati o lo stesso franchisor possano sottrargli clientela. Questo consente al franchisee di concentrarsi sullo sviluppo del proprio business, investendo risorse e tempo nella promozione del marchio e nell'espansione della propria attività, con la certezza di non dover competere con altri soggetti che operano sotto lo stesso brand. Per il franchisor, invece, l'inserimento di una clausola di esclusiva comporta una limitazione della propria libertà contrattuale. Infatti, il franchisor si impegna a non espandere la propria rete di affiliati o a non aprire nuovi punti vendita nella zona assegnata al franchisee per tutta la durata dell'esclusiva. Questo può rappresentare un ostacolo alla crescita del marchio in determinate aree geografiche, soprattutto se il franchisee non riesce a sfruttare appieno le potenzialità del mercato locale. La violazione dell'obbligo di esclusiva Nel caso in cui il franchisor violi l'obbligo di esclusiva, ad esempio stipulando un contratto con un altro affiliato nella stessa zona o aprendo un punto vendita diretto, il franchisee ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti. La violazione dell'esclusiva è considerata un inadempimento grave, che può compromettere il rapporto di fiducia tra le parti e causare danni economici significativi all'affiliato. È importante sottolineare che la clausola di esclusiva vincola solo le parti del contratto (franchisor e franchisee) e non i terzi. Pertanto, un terzo che entra in concorrenza con il franchisee nella stessa zona non può essere ritenuto responsabile per la violazione dell'esclusiva, a meno che non si configuri una fattispecie di concorrenza sleale. Conclusione L'obbligo di esclusiva nei contratti di franchising è uno strumento contrattuale che può offrire vantaggi significativi al franchisee, proteggendolo dalla concorrenza interna e favorendo lo sviluppo della sua attività. Tuttavia, comporta anche delle limitazioni per il franchisor, che deve rinunciare alla possibilità di espandere la propria rete nella zona assegnata. La violazione dell'esclusiva può avere conseguenze legali rilevanti, con la possibilità di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni. Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale .

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