Pubblicazione legale:
Nelle locazioni capita spesso che l’inquilino decida di interrompere il rapporto contrattuale improvvisamente od in brevissimo termine, credendo di poter interpretare in proprio favore, ed in ogni caso, le strette regole previste nei contratti 💪👋
Ad esempio, cio accade quando tenta di abbandonare l’immobile, prova a riconsegnare chiavi od altri simili casi .
Tra queste manovre c’è l’esercizio della facoltà di recesso (cd. Disdetta) da parte dell’inquilino che, si ricordi, inizia a produrre effetti giuridici quando scade il termine di preavviso previsto dai contratti (solitamente sei mesi) e, di conseguenza, il rapporto di locazione cessa di esistere ⛔📌
Infatti una recente sentenza del Tribunale di Bari del 28 Maggio scorso ricorda come l’inquilino “indipendentemente dal momento di materiale rilascio dei locali, anteriore alla scadenza del suddetto preavviso, rimane obbligato alla corresponsione dei canoni sino alla cessazione secondo diritto del preavviso e cioè per sei mesi, a decorrere dalla data del preavviso stesso”. 🧑⚖
Nel caso affrontato dai Giudici pugliesi, l’inquilina aveva esercitato la propria facoltà il recesso senza però rispettare il termine di preavviso semestrale, con la conseguenza che la riconsegna dell’immobile non eliminava il suo impegno a pagare il canone sino al termine di sei mesi previsto dalla Legge, insieme a tutti gli altri obblighi di conservare in buono stato l’immobile, custodirne le chiavi etc 🔄📜⚖
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