Il termine prescrizionale nei danni da emotrasfusione

Scritto da: Stefano Dalle Mura - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Importante sentenza della Cassazione sulla decorrenza del termine prescrizionale per far valere i danni alla salute nel caso di contagi o patologie silenti come quelle da emotrasfusione
La Suprema Corte in ha ribadito come il diritto al risarcimento per danni alla salute di lunga latenza o a manifestazione occulta, come nel caso di infezioni o malattie asintomatiche, inizia a prescriversi dal momento in cui il danneggiato, con la diligenza richiesta non personalmente ma all'uomo medio, si rende conto di essere malato.
Per stabilire l'inizio del periodo di prescrizione, una volta che la vittima ha dimostrato la data di presentazione della domanda amministrativa per l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, spetta alla controparte provare che il danneggiato era o avrebbe potuto essere a conoscenza, con la normale diligenza, dell'esistenza della malattia e del suo nesso causale con la trasfusione, anche attraverso semplici presunzioni, purché il fatto noto da cui dedurre quello ignoto sia una circostanza oggettivamente certa e non una mera ipotesi o congettura, altrimenti si violerebbe il divieto di ricorrere alle "praesumptiones de praesumpto".
(Cassazione civile sez. III, 06/03/2023, n.6595)



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Stefano Dalle Mura

Avvocato civilista




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