Avvocato Stefano Parma a Rimini

Stefano Parma

Avvocato esperto in Malasanità e responsabilità civile - matrimonialista e divorzista


Informazioni generali

Lo studio legale Parma & Partners fornisce assistenza e consulenza legale in materia di diritto civile attraverso professionisti di alto profilo, esperti nella tutela dei cosiddetti “nuovi diritti” e competenti nelle materie più tradizionali. Il costante aggiornamento, l’impegno profuso e l’attenzione anche a quelle che da altri professionisti potrebbero essere considerate questioni di minore interesse, fanno sì che lo Studio Legale Parma & Partners sia un agile strumento idoneo alla rapida soluzione delle questioni proposte ed alla tutela degli interessi dei propri assistiti.

Esperienza


Separazione

Lo Studio ha seguito negli ultimi dieci anni numerosi casi di separazioni e divorzi consensuali e giudiziali oltre a diversi casi di riconoscimento o disconoscimento della paternità


Malasanità e responsabilità medica

Avvocato del Tribunale dei diritti del Malato di Riccione e Cattolica Esperienza pluriennale in numerose cause nei confronti di strutture sanitarie pubbliche e private Collabora con un Team di medici e CTU del Tribunale di Rimini Ancona e Bologna Lo Studio Legale Parma si propone di tutelare i diritti del malato in senso ampio. La tutela si esplica in azioni legali mirate all’ottenimento del risarcimento del danno riportato dal paziente a causa di un errore medico che porti a morte o grave invalidità.


Incidenti stradali

Il nostro intento è consentire agli utenti un accesso facile ed immediato alla consulenza legale instaurando con il consumatore un dialogo diretto, trasparente, personale e comprensibile. Lo scrivente ha seguito durante la carriera professionale migliaia di sinistri stradali sia in ambito stragiudiziale che in ambito giudiziale.


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Referenze

Pubblicazione legale

La nuova frontiera delle Unioni di fatto… Il vincolo coniugale passa in secondo piano !!!

Pubblicato su IUSTLAB

È sempre più frequente nel gergo quotidiano l’utilizzo dell’espressione: famiglia di fatto. Ebbene siamo consapevoli di ciò che essa implica a livello giuridico. Seppur i risvolti socio-morali che avvolgono siffatto nuovo istituto siano i più disparati una corretta qualificazione giuridica non è stata altrettanto pacifica. Per famiglia di fatto, oggi, s’intende diversamente da quella c.d. legittima (che trova fondamento nel matrimonio) un rapporto di convivenza stabile e duraturo tra due persone, con o in assenza di figli, che seppur non unite da un vincolo di coniugio instaurano tra loro L’evoluzione del concetto di famiglia ha portato con sé l’emersione di espressioni linguistiche quali “convivenza more uxorio” e le “ unioni di fatto ” che entrate a far parte del linguaggio quotidiano meritano una riflessione; non può infatti che evidenziarsi l’evoluzione storico-giuridica che esse portano con sé. L’ excursus storico comporta nel lettore sempre un principio di sbadiglio e di sonnolenza, che lo scrittore di un articolo che ha lo scopo d’intrattenere rifugge con grande vigore. Con ciò, voglio solo premettere che la concezione in senso stretto di famiglia (c.d. legittima) ha conosciuto la propria riforma copernicana cambiata nell’avvento della Carta Costituzionale, che al contrario di ciò che molti sostengono tutto è, fuorché, statica. Infatti, l’art. 2 Cost. quale “clausola aperta” dei diritti inviolabili dell’uomo adeguandosi all’evolversi dei tempi è da considerarsi perno e fautrice di una siffatta svolta. “ Tutto cambia tutto si trasforma nulla si distrugge ”: tale principio scientifico della materia è applicabile anche al diritto che è espressione sociale di ciò che definiamo regola di comportamento. Le Unioni di fatto presentano significative analogie con la tradizionale nozione di famiglia implicando anch’esse l’esistenza di un’unione stabile e duratura tra due persone fondata su una comunione di vita spirituale e materiale perciò viene sponstaneo chiedersi: esiste, ad oggi, un diritto fondamentale a vivere liberamente una condizione di coppia? Ebbene, sul punto, farei subito notare che l’assenza di una specifica regolamentazione giuridica non ha certo ostacolato l’intervento della dottrina e della giurisprudenza; le stesse, infatti, hanno costituito terreno fecondo al riconoscimento di tale “nuova formazione sociale” dalla quale - proprio per la pregnanza e l’importanza del legame sul quale poggiano - hanno fatto discendere doveri di natura sociale e morale in capo a ciascun convivente nei confronti dell’altro dai quali naturalmente, ed oggi anche giuridicamente , scaturiscono conseguenze. Tali doveri morali e sociali refluiscono sui rapporti anche di natura patrimoniale nel senso - e qui si evidenzia una recente sentenza della Suprema Corte – di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione di convivenza (Cass., Sez. I, 22 gennaio 2014, n. 1277), proprio a sancire l’incisività di siffatto vincolo. La giurisprudenza si schiera in tal senso per la natura di obbligazioni naturali! Il presente studio riconosce e dà voce alle Unioni di fatto. E rilancia, sulla scia di quanto pronunciato dalla Corte d’Appello di Milano del 2012, come non ricondurre nella nozione di convivenza more uxorio le coppie omosessuali. Contattateci in materia di famiglia com’è in voga dire “siamo sempre sul pezzo”!

Pubblicazione legale

La suocera “impicciona” e la rottura del “fidanzamento ufficiale”: la frontiera al risarcimento del danno.

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Di Stefano Parma, Avvocato Tribunale di Roma, Sez. I, 12 gennaio 2015 Risarcimento del danno MASSIMA: La promessa “ semplice ” di matrimonio (qualificabile come mero fatto sociale e non produttiva di alcun effetto giuridico diretto) non costituisce fonte di risarcimento del danno in caso di rottura ingiustificata della stessa, in quanto la fonte di possibile responsabilità risarcitoria è solo quella derivante dalla c.d. promessa “solenne”, di cui all’art. 81 cod. civ., soggetta a determinati requisiti ovvero la vicendevolezza, la capacità di agire dei promittenti, la formazione di un atto pubblico o di una scrittura privata o la richiesta di pubblicazione di matrimonio. IL CASO: Dopo sedici anni di fidanzamento il sig. M.C. conveniva in giudizio la sua ex fidanzata, la sig.ra R.R. e i di lei genitori, il sig. U.R. e la sig.ra V.C., al fine di chiederne la condanna in solido per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, allo stesso occorsi a seguito della rottura ingiustificata della promessa di matrimonio da parte della sig.ra R.R.. L’attore addebitava la fine del fidanzamento alle continue ingerenze della sig.ra V.C., futura suocera, nella vita di coppia dei due fidanzati mediante continue illecite intromissioni che andavano a generare avversione inducendo la figlia, R.R. a cambiare opinione sul progetto di vita comune dei due fidanzati ledendo così le aspettative matrimoniali dell’attore provocando allo stesso un profondo stato depressivo. I convenuti si costituivano dinnanzi al Giudice di Pace di Roma rilevando, preliminarmente, l’incompetenza del giudice adito e, nel merito, il rigetto delle domande, formulando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per gli atti persecutori posti in essere dall’ex fidanzato sig. M.C. nei suoi confronti, nonché, per le ingiurie e diffamazioni subite Il Giudice di Pace di Roma dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Roma, assegnando alle parti termini per la riassunzione. La causa veniva poi riassunta dai convenuti nei termini previsti innanzi al Tribunale di Roma. Ammesse le prove come richieste dalle parti, disposto l’interrogatorio formale del sig. M.C. ed escussi i testi la causa veniva trattenuta in decisione. In motivazione: Il tribunale di Roma, respinta l’eccezione preliminare avanzata da M.C. d’incompetenza per valore, affermava nel merito: “ La promessa di matrimonio, contemplata dagli artt. 79-81 cod. civ., si identifica, alla stregua del costume sociale, nel cosiddetto fidanzamento ufficiale, e sussiste, cioè, quando ricorra una dichiarazione espressa o tacita, normalmente resa pubblica nell’ambito della parentela , delle amicizie e delle conoscenze, di volersi frequentare con il serio proposito di sposarsi, affinché ciascuno dei promessi possa acquisire la maturazione necessaria per celebrare responsabilmente il matrimonio, libero restando di verificare se questa venga poi conseguita in se stesso e nell’altro e di trarne le debite conseguenze. Nell’ambito di detta promessa, si distingue quella di tipo solenne, di cui all’art. 81 cod. civ., soggetta a determinati requisiti (vicendevolezza, capacità di agire dei promittenti, atto pubblico o scrittura privata o richiesta di pubblicazioni di matrimonio), e produttiva di una situazione di affidamento, fonte di possibile responsabilità risarcitoria, da quella di tipo semplice, non soggetta ad alcun requisito di capacità o di forma, qualificabile come mero fatto sociale, e non produttiva di alcun effetto giuridico diretto, tenuto conto che la restituzione dei doni, prevista dall’art. 80 cod. civ., non deriva dalla promessa, ma dal mancato seguito del matrimonio” Riportandosi alla giurisprudenza così richiamata il Tribunale di Roma rigettava le domande di risarcimento danni avanzate dal sig. M.C. nei confronti dei convenuti. In particolare nei confronti dell’ex fidanzata l’Organo giudicante riteneva non provata da parte dell’attore l’esistenza di una formale promessa di matrimonio, né di obbligazioni ad essa eventualmente correlate. Allo stesso modo riteneva non dimostrato il danno dallo stesso subito per la cessazione della breve convivenza more uxorio tra i fidanzati, non avendo il sig. M.C. provveduto ad allegare la presenza di comportamenti della sig.ra R.R. tali da integrare illecito endofamiliare. Parimenti, il Tribunale rigettava la domanda di condanna al risarcimento del danno a carico dei genitori della sig.ra R.R. per avere gli stessi provocato la frattura del vincolo sentimentale tra l’attore e la loro figlia per indeterminatezza delle condotte contestate, rimanendo tali addebiti sforniti di qualsivoglia sostegno probatorio. Diversamente veniva accolta la domanda riconvenzionale avanzata dall’ex fidanzata convenuta per i comportamenti vessatori e ingiuriosi del sig. M.C. successivi alla cessazione del fidanzamento con condanna dello stesso anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c. QUESTIONE: La questione in esame è la seguente: è giustificata la richiesta di risarcimento del danno, patrimoniale e non, avanzata nei confronti della propria ex fidanzata, per la rottura ingiustificata di un fidanzamento conclusosi anche per le continue ingerenze della futura suocera? LE SOLUZIONI GIURIDICHE: La disamina della sentenza in commento trae origine da un fondamento costituzionale qual è il matrimonio (art. 29 Cost.) dal quale l’ordinamento fa discendere in capo ai coniugi precisi doveri e relativi obblighi (art. 143 c.c.). Ebbene, data l’importanza del matrimonio e le conseguenze giuridiche che ne discendono il legislatore ha garantito alle parti la massima libertà di consenso sino al momento della celebrazione (art. 79 c.c.) prevedendo espressamente e tassativamente le eventuali conseguenze patrimoniali in caso di mancato adempimento di cui agli artt. 80 e 81 c.c. Orbene, prima di affrontare la questione giuridica sottesa alla pronuncia oggetto della presente disamina, è necessario preliminarmente dare contezza dei distinguo tra la promessa di matrimonio c.d. “semplice” e quella cosiddetta “solenne”. Per fidanzamento ufficiale, infatti, s’intende il mutamento di status tra due soggetti, i quali non ancora maturi per celebrare il matrimonio decidono di rendere ufficiale il proprio fidanzamento dinnanzi a parenti, amici e conoscenti rendendo una dichiarazione priva di formalità ed in assenza di precisi e peculiari requisiti con la quale dichiarano di volersi frequentare con il serio proposito di sposarsi una volta acquisita la maturazione necessaria per celebrare responsabilmente il matrimonio. In altre parole, il nostro ordinamento qualifica il fidanzamento ufficiale come mero fatto sociale, improduttivo di alcun effetto giuridico diretto. Tale qualificazione esclude, pertanto, che si possa parlare di un risarcimento del danno in senso proprio, in quanto la norma accorda al promesso esclusivamente la restituzione di eventuali doni dati in ragione della futura celebrazione del matrimonio al mancato seguito dello stesso per volontà dell’altro. In tal senso si pone il disposto di cui all’art. 80 c.c. che legittima, entro il termine decadenziale di un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio oppure dalla morte di uno dei promittenti, il diritto del promesso alla restituzioni dei doni ove l’altro interrompa il fidanzamento; intendendosi doni, quei beni che non potrebbero trovare altra giustificazione al di fuori del fidanzamento. Diversa dalla promessa di matrimonio semplice, è quella c.d. “solenne” intendendosi tale, ai sensi dell’art. 81 c.c., quella assoggettata a determinati requisiti e produttiva di una situazione di affidamento tra i promessi. Ebbene, i requisiti previsti ex lege attengono, prodromicamente alla capacità di agire dei promittenti, ciò presupposto, viene richiesta la reciprocità delle promesse dei nubendi ed, infine, non per importanza la formalità delle stesse, le quali devono essere fatte o per atto pubblico o per scrittura privata da persona maggiore d’età o dal minore su autorizzazione del Tribunale (art. 84 c.c. ove ricorrano gravi motivi e congiuntamente la maturità psico-fisica del minore) o ancora risultare dalla richiesta della pubblicazione del matrimonio. Orbene, la promessa che risponda a tali requisiti è considerata, ai sensi dell’art. 81 c.c. idonea ad ingenerare una situazione di affidamento nell’altro, pertanto ove uno dei nubendi, decidesse di rifiutare senza un giusto motivo le nozze, un siffatto contegno sarebbe lesivo della buona fede e pertanto fonte di possibile responsabilità risarcitoria limitatamente alle spese fatte ed alle obbligazioni contratte in vista della celebrazione. Pertanto, secondo le norme codicistiche solo l’ingiustificato rifiuto a contrarre matrimonio quando vi sia stata formale promessa di matrimonio giustifica il risarcimento, specificandone, però un regime restrittivo; lo stesso risarcimento è previsto anche nell’ipotesi in cui il giusto motivo del rifiuto trovi la propria giustificazione nella condotta colpevole di uno dei promessi. Si sottolinea inoltre che il dettato normativo prevede un termine di prescrizione del diritto risarcitorio in un solo anno a decorrere dal giorno del rifiuto della celebrazione del matrimonio. OSSERVAZIONI: La ratio sottesa al regime risarcitorio restrittivo e ai termini prescrizionali brevi di cui all’art. 81 c.c. è ravvisabile pertanto nella volontà del legislatore di garantire alle parti la completa libertà nel compimento di un atto personalissimo quale quello di contrarre il matrimonio. In tal senso la responsabilità risarcitoria si può configurare solo ove si sia ingenerato seriamente nell’altro promesso un’aspettativa di celebrazione del matrimonio, integrandosi in tale ipotesi la violazione di regole di correttezza e di auto responsabilità. Tale dettato normativo mostra, pertanto, un bilanciamento tra l’eccessiva pressione in cui sarebbe occorso il promittente ove in caso d’ingiustificato rifiuto lo stesso sarebbe chiamato a rispondere alla luce dei principi generali del sistema risarcitorio civilistico tipico (responsabilità contrattuale o extra-contrattuale) con la posizione del promittente che subisce il recesso ingiustificato il quale si troverebbe privo di qualsivoglia tutela se non gli venisse riconosciuto un risarcimento seppur limitato alle“ spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa”. Si precisa che in tale previsione risarcitoria rientrano per giurisprudenza costante oltre alle spese strettamente connesse alla futura cerimonia vengono ricomprese anche tutte quelle assunte in ragione dell’instauranda comunione materiale e morale. Dal tenore letterale pertanto non sono invece risarcibili voci di danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non patrimoniali andando la risarcibilità di tali diverse voci a ledere la stessa ratio dell’istituto. Un breve cenno deve essere speso anche alla luce di un’apertura progressiva del nostro sistema risarcitorio all’illecito endofamiliare, intendendosi tale la violazione di doveri familiari e genitoriali, ravvisabili a fronte di una condotta violativa di siffatti doveri (artt. 143 e 160 c.c.) ove non vi sia diversamente prevista una misura tipica dal diritto di famiglia; acquisizione recente e tuttora controversa nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità ove in particolare si tratti di ipotesi di convivenza more uxorio. La questione attiene, pertanto, alla risarcibilità extracontrattuale nell’ambito dei rapporti familiari a fronte dell’ammissione in via generalizzata della tutela risarcitoria in ipotesi di lesione di diritti fondamentali della persona alla luce dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. (Sezioni Unite Corte Suprema n. 26972 del 2008) Anche in ambito familiare, pertanto, si può parlare di risarcimento del danno non patrimoniale ove vengano poste in essere condotte che per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona (Cass. Sez I, 10 maggio 2005, n. 9801). Pertanto, l’interruzione della convivenza, quando come nella fattispecie considerata non sia accompagnata da condotte violente, ingiuriose, diffamatorie o che offendano beni costituzionalmente protetti, non è di per sé titolo per pretese risarcitorie. Approfondimenti giurisprudenziali: Sulla natura di obbligazione ex lege del dovere risarcitorio ex art. 81 c.c. : Cass., 15 aprile 2010, n. 9052; Trib. Bari, 28 settembre 2006. Sulla non risarcibilità del danno non patrimoniale : App. Milano, 25 giugno 1954; Trib. Milano, 29 marzo 1963; Trib. Roma, 27 luglio 1963; Trib. Bari, 28 settembre 2006; Trib. Torino, 29 gennaio 2009 .

Pubblicazione legale

I profili di responsabilità del direttore lavori

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Di Stefano Parma, Avvocato Cassazione Civile, Sez. II, 3 maggio 2016 Appalto – Responsabilità – Direttore e direzione dei lavori MASSIMA: In materia di appalto, il principio dell’esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (“ nudus minister ”) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l’obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera appaltata al progetto sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente. IL CASO: Il Condominio R. Q. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Mantova l’impresa costruttrice-venditrice E. M. & C. sas al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati da infiltrazioni d’acqua ed umidità in varie parti degli edifici. L’impresa appaltatrice si costitutiva in giudizio contestando la pretesa risarcitoria, rilevando che i danni ove sussistenti erano ascrivibili all’esclusiva responsabilità del progettista-direttore dei lavori, l’Ing. M. F. chiedendone pertanto la chiamata in causa, a manleva. A seguito di autorizzazione della chiamata del terzo si costituiva altresì in giudizio l’Ing. M. F. il quale a sua volta negava ogni responsabilità. Il Tribunale di Mantova, dopo aver disposto consulenza tecnica, con sentenza condannava in solido l’impresa appaltatrice e l’Ing. M.F. al risarcimento dei danni in favore del Condominio nella misura di Euro 80.110,26. I soccombenti impugnavano siffatta sentenza dinnanzi alla Corte d’Appello di Brescia che integralmente riformava la pronuncia di primo grado rigettando tutte le domande ed osservando che il diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell’impresa si era prescritto e altresì dichiarando l’assenza di responsabilità di natura extracontrattuale del progettista-direttore dei lavori nominato dall’impresa. Avverso tale sentenza, il Condominio R. Q. proponeva ricorso per Cassazione a cui resisteva la E. M. sas con controricorso contenente ricorso incidentale, resistendo altresì con separati ricorsi l’Ing. M. F. QUESTIONE: In tema di appalto, il principio dell’esclusione della responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore si applica anche alla figura del direttore lavori? LE SOLUZIONI GIURIDICHE: La Suprema Corte in totale riforma del dictum della Corte territoriale riteneva erronea “ in diritto l’affermazione della Corte d’Appello laddove ritiene una minore incisività dell’attività di controllo del direttore dei lavori sull’andamento degli stessi sol perché vi erano ditte appaltatrici e, soprattutto laddove – sulla base dell’esistenza dell’appaltatore e di un responsabile di cantiere, tale R. (di cui neppure ha verificato le specifiche mansioni o il titolo professionale) – ha di fatto spogliato il direttore dei lavori di ogni responsabilità nella verifica della corretta esecuzione dell’opera […] ”. Ebbene, la Suprema Corte definisce la decisione della Corte di Appello erronea giuridicamente oltre che consistente in un vero e proprio salto logico, mostrando, a riprova di ciò il ragionamento giuridico sotteso e la giurisprudenza espressasi sul punto che, diversamente dal ragionamento della Corte territoriale, conducevano all’accertamento della responsabilità del direttore lavori e non del progettista. Preliminarmente è importante distinguere la figura del progettista da quella del direttore dei lavori, seppur le stesse possano essere ricoperte da un medesimo soggetto, come nel caso di specie. Per progettista s’intende la figura professionale che redige un progetto, spesso di carattere architettonico o tecnico progettuale, attraverso un’attività di progettazione vera e propria, mentre il direttore dei lavori si occupa della fase esecutiva dell’intervento edilizio ed, in tale veste, egli deve verificare che l’opera venga realizzata in conformità al permesso di costruire e secondo le modalità in esso indicate. Nel caso de quo sulla scorta dei fatti e della consolidata giurisprudenza che qualifica l’art. 1669 c.c. quale responsabilità extracontrattuale, analoga a quella aquiliana, si può affermare che in siffatta responsabilità possano incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore, anche tutti quei soggetti che prestando a vario titolo la propria opera nella realizzazione dell’attività abbiano comunque contribuito per colpa professionale alla determinazione dell’evento dannoso, della specie dell’insorgenza di vizi. A differenza di quanto avviene per il progettista, il direttore dei lavori al conferimento dell’incarico contrae un’obbligazione di mezzi che consiste nell’impegno del professionista nell’assolvere le mansioni assegnate con la diligenza necessaria con riguardo all’attività esercitata (art. 1176 c.c.) e richiesta per garantire la corretta esecuzione dell’opera, ovvero, dovrà riferirsi a quella particolare diligenza richiesta dalle caratteristiche dei lavori da dirigere. Per meglio comprendere la portata di una siffatta diligenza è illuminante il richiamo alla giurisprudenza oramai consolidata nell’ambito della direzione lavori, a tenore della quale nel novero delle competenze del direttore dei lavori e pertanto delle obbligazioni a suo carico sono da ricomprendersi (a fronte delle proprie capacità tecniche), precisi doveri quali quello di vigilanza dei lavori, di controllo della conformità dell’opera al progetto, anche nelle fasi progressive, il rispetto delle modalità di esecuzione dell’opera rispetto al capitolato ed altresì il vagli circa l’adozione delle regole della tecnica nel rispetto della normativa vigente. In particolare, l’attività del direttore dei lavori si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento delle operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi (Cass. Civ. Sez. II, del 24 aprile 2008, n. 10728). Grava pertanto sul professionista l’obbligo di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cassazione civile, sez. II, 21/05/2012, n. 8014). Secondo la Corte di Cassazione: “il direttore dei lavori è la persona di fiducia del committente, incaricata di sorvegliare che le opere vengano correttamente eseguite dall’appaltatore e dal personale di cui questi si avvalga intervenendo per tempo anche solo a fermarne l’esecuzione, qualora questa manifesti vizi o difetti ” (Cassazione civile, sez. II, 29/08/2013, n. 19895). In applicazione di questo principio di diritto, si è quindi sostenuto che anche “ il geometra direttore dei lavori, sebbene non competente per l’esecuzione dei calcoli in cemento armato, dovesse essere competente a valutare in corso d’opera come l’appaltatore ed i suoi ausiliari (ivi incluso l’ingegnere progettista delle strutture) eseguissero il loro lavoro, sì da rilevare per tempo i gravi difetti delle opere, prima che esse venissero completate ” (Cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/04/2015, n. 7370). Proprio a fronte di tali competenze tecniche, che presuppongono un’applicazione di risorse intellettive e operative da parte del direttore lavori nell’esecuzione del proprio operato, s’impone quella giurisprudenza di legittimità che afferma l’impossibilità di applicazione del principio di esclusione della responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini, il c.d. “nudus minister” (Cass. Civ. Cassazione Civile, Sez. II, 3 maggio 2016 n. 8700). Ciò detto, risultando la responsabilità del DL di natura contrattuale , il professionista non può affatto esimersi dall’espletare le competenze e i controlli che la diligenza del suo incarico richiedono ex art 1176, 2 comma, neppure invocando l’eventuale presenza in cantiere di altre figure affini (quali altri subappaltatori, per esempio). Sul punto si consideri altresì alla luce dei principi generali della responsabilità aquiliana e della causalità civile (Cassazione civile sez. III 02 febbraio 2010 n. 2360), come la responsabilità del DL possa concorrere, nella causazione di un fatto lesivo di terzi soggetti occorso nell’esecuzione dei lavori, con gli ulteriori fattori causali, precisamente condotte attive od omissive di altri collaboratori, ove tali condotte costituiscano autonomi fatti illeciti che abbiano contribuito causalmente alla produzione dell’evento. Responsabilità che rileva ove il direttore dei lavori abbia omesso gli obblighi e la diligenza derivanti dal proprio incarico (precisamente, omessa impartizione delle direttive volte ad evitare l’evento dannoso, la mancanza di garanzia circa la loro osservanza, od omessa manifestazione del dissenso circa la prosecuzione dei lavori astenendosi dal dirigerli in mancanza delle cautele necessarie) (Cass. Civ. Sez. 22.10.2003, n. 15789). OSSERVAZIONI: Dalle considerazioni suesposte e dalla giurisprudenza richiamata ciò che si evince è che seppur gli oneri gravanti in capo al direttore dei lavori siano da qualificarsi tra le obbligazioni di mezzi e non di risultato ciò non esclude che tutti gli obblighi che ne discendono a fronte della diligenza professionale richiesta, non debbano essere dallo stesso espletati non essendo sufficiente che il direttore lavori effettui un mero controllo della conformità dell’opera al progetto quanto invero anche tutte quelle obbligazioni di vigilanza e rispetto delle normative che ne afferiscono (cfr. Cassazione civile, sez. II, 24/04/2008, n. 10728, v. anche Cassazione civile 03 maggio 2016 n. 8700 sez. II Cassazione civile 30 settembre 2014 n. 20557 sez. III). Si comprende altresì che ove la figura di progettista e quella di direttore dei lavori convergano in un’unica persona la stessa sarà chiamata a rispondere per le responsabilità solo accertate, precisamente nel caso di specie veniva infatti esclusa la responsabilità del tecnico nella sua veste anche di progettista non essendo in tale ambito riscontrati illecito alcuno. Ciò che rileva pertanto in relazione al direttore dei lavori è che egli è chiamato a rispondere del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare l’eventuale dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte (Cassazione civile, sez. III, 22/10/2003, n. 15789). Il consiglio pratico è pertanto il seguente: il direttore dei lavori deve svolgere la propria attività ovviamente nel rispetto della diligenza professionale richiesta alla luce delle peculiari competenze tecniche, precisamente, nel rispetto delle obbligazioni che l’orientamento consolidato della Suprema Corte ha puntualizzato in varie sentenze avendo ben in considerazione che ove il caso concreto invero non consentisse per contingenze di varia natura ciò, il DL potrebbe comunque andare esente da qualsivoglia addebito di responsabilità ove manifestasse il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi, decidendo persino di astenersi dal continuare la propria opera di direttore nel caso in cui non venissero adottate le cautele disposte. Precisamente le obbligazioni, in via generale, poste a carico del direttore dei lavori, differenziandole da affini figure professionali sono: 1) l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica; 2) l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera, e la segnalazione all’appaltatore di tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera, oltre sul punto a garantire il rispetto della normativa vigente in materia, in alternativa di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle necessarie cautele. Si consideri per completezza espositiva che il direttore dei lavori, anche se è chiamato in causa dall'impresa, può essere condannato al risarcimento del danno qualora non abbia supervisionato e controllato sulla corretta esecuzione dei lavori. Concludendo, il direttore dei lavori può andare esente da responsabilità, anche se chiamato a manleva, ove adempia ai propri obblighi di vigilare ed impartisca le opportune disposizioni al riguardo, preoccupandosi di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente. Approfondimenti giurisprudenziali: Puntualizzazione delle obbligazioni poste a carico del direttore dei lavori: Cassazione Civile, sez. II, 24/07/2007, n. 16361 Culpa in eligendo: Cassazione Civile, sez. II, 16/09/2014, n. 19485 La responsabilità del direttore dei lavori per i gravi vizi dell'opera: Cassazione Civile Sez. II 27 gennaio 2012 n. 1218 Direttore dei lavori: è responsabile del risarcimento danni anche se chiamato in causa: Cassazione Civile sentenza, 13 aprile 2015 n. 7370 Sulla responsabilità del direttore dei lavori cfr. Cass. 29 luglio 2005 n. 15255; Cass. 28 novembre 2001 n. 15124

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