Il Tribunale di Campobasso, con la sentenza n. 74 del 7 marzo 2024, ha affrontato una complessa vicenda giudiziaria riguardante la morte di M.L., avvenuta a seguito di una caduta in un pozzetto non segnalato e privo di protezioni nel Comune di Castellino del Biferno.
L’imputato, F.E., sindaco e responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, è stato condannato per omicidio colposo e omissione di segnali di pericolo, ricevendo una pena di sei mesi di reclusione e un’ammenda di 200 euro.
Un aspetto rilevante della sentenza riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, riconosciuto in favore delle parti civili, M.M. (figlio della vittima) e B.A. (moglie legalmente separata). Il giudice ha riconosciuto il risarcimento anche alla coniuge separata, sottolineando che lo stato di separazione personale non esclude automaticamente la possibilità di ottenere tale ristoro.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il risarcimento può essere accordato al coniuge separato, tenendo conto della pregressa esistenza di un rapporto di coniugio, della presenza di figli e della non definitività della separazione legale.
Nel caso specifico, il giudice ha evidenziato i trentasette anni di matrimonio tra M.L. e B.A., oltre alla presenza di figli, elementi che indicano la sussistenza di un legame affettivo significativo nonostante la separazione.
Pertanto, il Tribunale ha condannato F.E. a versare una provvisionale di 30.000 euro a M.M. e di 5.000 euro a B.A., entrambe provvisoriamente esecutive, da imputarsi alla liquidazione definitiva dei danni. Inoltre, l’imputato è stato condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, liquidate in 2.500 euro ciascuna, oltre spese forfettarie, IVA e CPA. Questa sentenza rappresenta un’importante conferma del diritto al risarcimento del danno morale anche in situazioni di separazione legale, valorizzando il legame affettivo e familiare preesistente.
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