Pubblicazione legale:
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli, in considerazione dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, costituisce principio indiscusso del nostro ordinamento: tale obbligo perdura anche dopo il raggiungimento della maggiore età fino all'indipendenza economica del figlio che non abbia un atteggiamento di inerzia, ovvero di rifiuto ingiustificato nel conseguire un sufficiente grado di autonomia, confacente alla formazione ottenuta ed alle proprie aspirazioni, compatibili con le condizioni economiche della famiglia.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza Sez. I, 14/8/2020 n. 17183 , ha precisato i diritti ed obblighi tra genitori e figli , richiamando l'autoresponsabilità come frutto di un percorso educativo. Il diritto al mantenimento viene meno quando si raggiunge la capacità lavorativa e di agire in generale, ossia con la maggiore età quando si acquista la libertà di autodeterminarsi, la possibilità di automantenersi e si è personalmente responsabili delle proprie scelte. Il diritto del maggiorenne ad essere mantenuto persiste per il compimento degli studi, ma cessa in caso di matrimonio del figlio o di instaurazione di una mera convivenza o formazione di un autonomo nucleo familiare, come conferma di maturità affettiva e personale del figlio.
Bisogna distinguere in base a quei principi di diritto riaffermati da ultimo dalla Suprema Corte in Cass N. 38366/2021 del 03/12/2021:
"In materia di mantenimento del figlio
maggiorenne e non autosufficiente, i
presupposti su cui si fonda
l'esclusione del relativo diritto, oggetto di
accertamento da
parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che
si
oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata
a rilevare
in un rapporto di proporzionalità inversa per il
quale, all'età via via più elevata
dell'avente diritto si
accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri
presupposti,
il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo
raggiungimento di un livello di competenza
professionale e tecnica del figlio e
dal suo impegno rivolto al
reperimento di una occupazione nel mercato del
lavoro".... "
Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età,
non abbia
reperito, spendendo il conseguito titolo professionale
sul mercato del lavoro,
una occupazione lavorativa stabile o che,
comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo
economicamente
autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento
del
genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita
dignitosa alla cui realizzazione ogni
giovane adulto deve
aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione
sociale,
restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo
l'obbligo alimentare da azionarsi
nell'ambito familiare per
supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita
dell'individuo
bisognoso".
Al fine del
riconoscimento al diritto di mantenimento, rileva , soprattutto,
oltre che l'età e/o la fragilità psico-fisica del figlio, secondo
quanto affermato da Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 dicembre 2021, n.
40283 , che ripercorre l'obbligo dei genitori:
“Deve premettersi che, come è noto, l'obbligo
dei genitori di concorrere al mantenimento dei
figli, secondo le
regole degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa, ipso facto, con
il
raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi,
ma perdura, immutato, finché il
genitore interessato alla
declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la
prova
che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero
che il mancato svolgimento di
un'attività economica dipende da un
atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato
dello
stesso (Cass. 26 settembre 2011, n. 19589; allo stesso modo, nel
senso che l'obbligo di
mantenimento non cessa automaticamente con
il raggiungimento della maggiore età da
parte del figlio, ma
perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio
ha
raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle
concrete condizioni per
potere essere economicamente
autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per
sua
colpa o per sua scelta, cfr. ad es.: Cass. 8 febbraio 2012, n.
1773; Cass. 26 gennaio 2011, n.
1830; Cass. 17 novembre 2006, n.
24498). La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei
figli
maggiorenni non autosufficienti deve essere poi fondata su di un
accertamento di fatto
che abbia riguardo all'età, all'effettivo
conseguimento di un livello di competenza
professionale e tecnica,
all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione
lavorativa
nonché, in particolare, alla complessiva condotta
personale tenuta, dal raggiungimento
della maggiore età, da parte
dell'avente diritto (Cass. 5 marzo 2018, n. 5088; Cass. 22
giugno
2016, n. 12952).
“.Nel caso in esame, “il figlio della
coppia, privo di redditi, al momento della pronuncia della
sentenza
aveva 35 anni ed era ancora iscritto all'università, benché fosse
quasi quattro anni
fuori corso, aveva una spiegazione documentata
in giudizio attraverso certificati che davano
conto di un ritardo
nell'apprendimento correlato a problemi insorti al momento
della
nascita: problemi che avevano condizionato il percorso
scolastico di F. , il quale si era
infatti diplomato all'età di
24 anni, e dei quali il padre era pienamente edotto (almeno fino
al
momento della separazione). Ha aggiunto la nominata Corte: "Pertanto,
l'attuale
condizione di F. non appare riconducibile ad una
indolenza del medesimo, o al rifiuto di
svolgere una prestazione
lavorativa, quanto alla patologia perinatale che ha reso e
rende
difficoltoso ciò che per altre persone non lo è, sì che
permane l'obbligo di mantenimento del
figlio".
Inoltre, nel caso in cui il figlio maggiorenne abbia diritto al reddito di cittadinanza, nel senso che lo percepisce o si trovi nelle condizioni per ottenerlo, il genitore non sarà obbligato al mantenimento, integrando il beneficio statale l’autosufficienza economica. Ordinanza n. 38366/2021 della Cassazione
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