Avvocato Stella Tatangelo a Isola del Liri

Stella Tatangelo

Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile


Informazioni generali

Sono Stella Tatangelo e mi occupo di diritto di famiglia e della persona sia in sede civile che penale ; tutelo i diritti in sede amministrativa, ambientale e del lavoro, innanzi a tutte le giurisdizioni, anche Superiori (Tribunali, Corti di Appello, Tribunali per i Minorenni, Corte di Cassazione, TAR, Consiglio di Stato ecc.). Da oltre trent'anni iscritta all'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Consulente di C.A.V. e associata in O.d.v. per tutela di soggetti in condizioni di fragilità

Esperienza


Gratuito patrocinio

Accetto incarichi in patrocinio a spese dello Stato quando ricorrono i requisiti reddituali (reddito familiare inferiore ad €11.746,68 , eccettuato quello della persona in conflitto di interessi, e, nel solo processo penale, aumentato di 1000 euro per ogni familiare a carico ) e di merito (non aver conseguito condanne definitive per determinati reati. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito, come il reddito di cittadinanza.


Tutela dei minori

Mi sono occupata di tutela di minori, anche in sede penale con la costituzione di parte civile o la difesa innanzi al Tribunale per i minorenni nei delitti contro la persona e la famiglia , nei casi di violenza in genere e di genere e di violenza sessuale


Separazione

Mi occupo di separazioni anche con figli sia minori che maggiorenni non indipendenti ( diritto di visita, regolamento delle spese e del mantenimento, casa, ecc.) e di tutte le questioni connesse


Altre categorie:

Divorzio, Affidamento, Diritto civile, Diritto di famiglia, Violenza, Stalking e molestie, Negoziazione assistita, Eredità e successioni, Unioni civili, Matrimonio, Incapacità giuridica, Diritto commerciale e societario, Reati contro il patrimonio, Discriminazione, Ricorso al TAR, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Malasanità e responsabilità medica, Diritto ambientale, Tutela degli anziani, Arbitrato, Mediazione, Cassazione, Sostanze stupefacenti, Risarcimento danni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione consensuale i redditi dei coniugi non sono cumulabili

SENTENZA Cass. civ., Sez. II, 29 settembre 2020, n. 20545

Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, per poi al comma 4 prevedere che si deve invece considerare il solo reddito dell’istante quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. iN CASO , QUINDI, DI SEPARAZIONE CONSENSUALE , I REDDITI DI CIASCUN CONIUGE NON SONO CUMULABILI

Pubblicazione legale

Mantenimento del figlio maggiorenne

Pubblicato su IUSTLAB

L'obbligo dei genitori di mantenere i figli, in considerazione dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, costituisce principio indiscusso del nostro ordinamento: tale obbligo perdura anche dopo il raggiungimento della maggiore età fino all'indipendenza economica del figlio che non abbia un atteggiamento di inerzia, ovvero di rifiuto ingiustificato nel conseguire un sufficiente grado di autonomia, confacente alla formazione ottenuta ed alle proprie aspirazioni, compatibili con le condizioni economiche della famiglia. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza Sez. I, 14/8/2020 n. 17183 , ha precisato i diritti ed obblighi tra genitori e figli , richiamando l'autoresponsabilità come frutto di un percorso educativo. Il diritto al mantenimento viene meno quando si raggiunge la capacità lavorativa e di agire in generale, ossia con la maggiore età q uando si acquista la libertà di autodeterminarsi, la possibilità di automantenersi e si è personalmente responsabili delle proprie scelte. Il diritto del maggiorenne ad essere mantenuto persiste per il compimento degli studi, ma cessa in caso di matrimonio del figlio o di instaurazione di una mera convivenza o formazione di un autonomo nucleo familiare, come conferma di maturità affettiva e personale del figlio. Bisogna distinguere in base a quei principi di diritto riaffermati da ultimo dalla Suprema Corte in Cass N. 38366/2021 del 03/12/2021: " In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento; dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro".... " Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso ". Al fine del riconoscimento al diritto di mantenimento, rileva , soprattutto, oltre che l'età e/o la fragilità psico-fisica del figlio, secondo quanto affermato da Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 dicembre 2021, n. 40283 , che ripercorre l'obbligo dei genitori: “ Deve premettersi che, come è noto, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (Cass. 26 settembre 2011, n. 19589; allo stesso modo, nel senso che l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta, cfr. ad es.: Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498). La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere poi fondata su di un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5 marzo 2018, n. 5088; Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). “.Nel caso in esame, “ il figlio della coppia, privo di redditi, al momento della pronuncia della sentenza aveva 35 anni ed era ancora iscritto all'università, benché fosse quasi quattro anni fuori corso, aveva una spiegazione documentata in giudizio attraverso certificati che davano conto di un ritardo nell'apprendimento correlato a problemi insorti al momento della nascita: problemi che avevano condizionato il percorso scolastico di F. , il quale si era infatti diplomato all'età di 24 anni, e dei quali il padre era pienamente edotto (almeno fino al momento della separazione). Ha aggiunto la nominata Corte: "Pertanto, l'attuale condizione di F. non appare riconducibile ad una indolenza del medesimo, o al rifiuto di svolgere una prestazione lavorativa, quanto alla patologia perinatale che ha reso e rende difficoltoso ciò che per altre persone non lo è, sì che permane l'obbligo di mantenimento del figlio". Inoltre, nel caso in cui il figlio maggiorenne abbia diritto al reddito di cittadinanza, nel senso che lo percepisce o si trovi nelle condizioni per ottenerlo, il genitore non sarà obbligato al mantenimento, integrando il beneficio statale l’autosufficienza economica. O rdinanza n. 38366/2021 della Cassazione

Pubblicazione legale

Punibile per Stalking ex art. 612 bis c.p. il mobbing nei confronti del lavoratore

Pubblicato su IUSTLAB

Secondo la Sentenza del 14 settembre 2020 (dep. 9 novembre 2020), n. 31273, Pres. Pezzullo, Est. Tudino della Corte di Cassazione “ nessuna obiezione sussiste, in astratto, alla riconduzione delle condotte di mobbing nell’alveo precettivo di cui all’art. 612 bis cod. pen. laddove quella mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro, elaborata dalla giurisprudenza civile come essenza del fenomeno, sia idonea a cagionare uno degli eventi delineati dalla norma incriminatrice ”. Noti fatti della cronaca di questi giorni hanno fatto riflettere sulle possibilità di tutela delle vittime di atti persecutori sul luogo di lavoro con condotte ripetute tese ad isolare , umiliare, vessare il lavoratore da parte di chi attua tali comportamenti o lo tollera, con conseguenze in termini di danno morale oltre che di danno alla salute ed alla professionalità.

Lo studio

Stella Tatangelo
Via Garibaldi, 16
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