Avvocato Stella Tatangelo a Isola del Liri

Stella Tatangelo

AVVOCATO Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile

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Mantenimento del figlio maggiorenne

Scritto da: Stella Tatangelo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

L'obbligo dei genitori di mantenere i figli, in considerazione dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, costituisce principio indiscusso del nostro ordinamento: tale obbligo perdura anche dopo il raggiungimento della maggiore età fino all'indipendenza economica del figlio che non abbia un atteggiamento di inerzia, ovvero di rifiuto ingiustificato nel conseguire un sufficiente grado di autonomia, confacente alla formazione ottenuta ed alle proprie aspirazioni, compatibili con le condizioni economiche della famiglia.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza Sez. I, 14/8/2020 n. 17183 , ha precisato i diritti ed obblighi tra genitori e figli , richiamando l'autoresponsabilità come frutto di un percorso educativo. Il diritto al mantenimento viene meno quando si raggiunge la capacità lavorativa e di agire in generale,  ossia con la maggiore età quando si acquista la libertà di autodeterminarsi, la possibilità di automantenersi e si è personalmente responsabili delle proprie scelte. Il diritto del maggiorenne ad essere mantenuto persiste per il compimento degli studi, ma cessa in caso di matrimonio del figlio o di instaurazione di una mera convivenza o formazione di un autonomo nucleo familiare, come conferma di maturità affettiva e personale del figlio.

Bisogna distinguere in base a quei principi di diritto riaffermati da ultimo dalla Suprema Corte in Cass N. 38366/2021 del 03/12/2021:


"In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i
presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di
accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che
si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare
in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata
dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri
presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento; dall'effettivo
raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e
dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del
lavoro".... " Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia
reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro,
una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo
economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del
genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni
giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale,
restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l'obbligo alimentare da azionarsi
nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo
bisognoso
".

Al fine del riconoscimento al diritto di mantenimento, rileva , soprattutto, oltre che l'età e/o la fragilità psico-fisica del figlio, secondo quanto affermato da Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 dicembre 2021, n. 40283 , che ripercorre l'obbligo dei genitori:

Deve premettersi che, come è noto, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei
figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa, ipso facto, con il
raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il
genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova
che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di
un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato
dello stesso (Cass. 26 settembre 2011, n. 19589; allo stesso modo, nel senso che l'obbligo di
mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da
parte del figlio, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha
raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per
potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua
colpa o per sua scelta, cfr. ad es.: Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011, n.
1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498). La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei
figli maggiorenni non autosufficienti deve essere poi fondata su di un accertamento di fatto
che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza
professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa
nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento
della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5 marzo 2018, n. 5088; Cass. 22
giugno 2016, n. 12952).

“.Nel caso in esame, “il figlio della coppia, privo di redditi, al momento della pronuncia della
sentenza aveva 35 anni ed era ancora iscritto all'università, benché fosse quasi quattro anni
fuori corso, aveva una spiegazione documentata in giudizio attraverso certificati che davano
conto di un ritardo nell'apprendimento correlato a problemi insorti al momento della
nascita: problemi che avevano condizionato il percorso scolastico di F. , il quale si era
infatti diplomato all'età di 24 anni, e dei quali il padre era pienamente edotto (almeno fino
al momento della separazione). Ha aggiunto la nominata Corte: "Pertanto, l'attuale
condizione di F. non appare riconducibile ad una indolenza del medesimo, o al rifiuto di
svolgere una prestazione lavorativa, quanto alla patologia perinatale che ha reso e rende
difficoltoso ciò che per altre persone non lo è, sì che permane l'obbligo di mantenimento del
figlio".

Inoltre, nel caso in cui il figlio maggiorenne abbia diritto al reddito di cittadinanza, nel senso che lo percepisce o si trovi nelle condizioni per ottenerlo, il genitore non sarà obbligato al mantenimento, integrando il beneficio statale l’autosufficienza economica. Ordinanza n. 38366/2021 della Cassazione


Avv. Stella Tatangelo - AVVOCATO Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile

Sono Stella Tatangelo e mi occupo di diritto di famiglia e della persona sia in sede civile che penale ; tutelo i diritti in sede amministrativa, ambientale e del lavoro, innanzi a tutte le giurisdizioni, anche Superiori (Tribunali, Corti di Appello, Tribunali per i Minorenni, Corte di Cassazione, TAR, Consiglio di Stato ecc.). Da oltre trent'anni iscritta all'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Consulente di C.A.V. e associata in O.d.v. per tutela di soggetti in condizioni di fragilità




Stella Tatangelo

Esperienza


Diritto penale

Difendo la parte offesa nei procedimenti penali con la costituzione di parte civile, redazione della denuncia querela, richiesta di misure cautelari, ricerca delle prove, risarcimento dei danni


Violenza

Sono consulente legale di un Centro Antiviolenza di genere . Ho difeso la parte offesa con la costituzione di parte civile nei processi di violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni dolose, violenza "economica" per i casi di mancata somministrazione di alimenti , ecc.


Stalking e molestie

Mi sono occupata di violenza domestica, stalking, violenza sessuale, bullismo, discriminazioni, grooming, reveng porn , ecc. sia in sede civile che penale


Altre categorie:

Diritto di famiglia, Separazione, Gratuito patrocinio, Divorzio, Tutela dei minori, Affidamento, Negoziazione assistita, Reati contro il patrimonio, Discriminazione, Ricorso al TAR, Tutela degli anziani, Cassazione, Risarcimento danni.



Referenze

Titolo professionale

Aspetti operativi per il penalista telematico

Avvocato360 - 5/2024

Il campo del "tecnodiritto" e il concetto correlato di "cyberethics" sono emersi come nuove sfide e opportunità per gli avvocati nell'era digitale. L'avanzamento rapido delle tecnologie esponenziali ha trasformato la società e ha avuto un impatto su diverse professioni, inclusa quella legale. L'integrazione della tecnologia è diventata essenziale per affrontare le sfide della società moderna e la necessità di nuove competenza va letta alla luce dei doveri deontologici di competenza, aggiornamento professionale e formazione continua

Pubblicazione legale

Denuncia di stalking: Non necessaria la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio

Pubblicato su IUSTLAB

Ai fini della rituale contestazione del delitto di stalking non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa» (Sez. 5, n. 28623 del 27/04/2017 - dep. 2017, C., Rv. 270875 - 01), dato che il delitto di atti persecutori è un reato abituale di danno, «integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice, nonché al loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, il quale deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso [...], sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento» (Sez. 5, n. 15651 del 10/02/2020, T., Rv. 279154 - 01; conf. Sez. 5, n. 7889 del 14/01/2019, P., Rv. 275381 - 01); ed è «la reiterazione degli atti considerati tipici» a costituire «elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere ad essi un'autonoma unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte nella disposizione di riferimento» (Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, M., Rv. 278149 - 01; Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016, G., Rv. 269081 - 01) Cass,Penale Ord. Sez. 7 Num. 24846 Anno 2024

Pubblicazione legale

L'Ordine di protezione per vittime di violenza (allontanamento dalla casa familiare) può essere chiesto nel giudizio di separazione/divorzio

Pubblicato su IUSTLAB

In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai sensi degli artt. 342 bis e 342 ter c.c., l’attribuzione al tribunale in composizione monocratica, stabilita dall’art. 736 bis c.p.c., comma 1, non esclude la vis actractiva del tribunale in composizione collegiale chiamato ad arbitrare il conflitto familiare che sia stato già incardinato avanti ad esso, atteso che una diversa opzione ermeneutica, facente leva sul solo tenore letterale delle citate disposizioni, ne tradirebbe la ratio, che è quella di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge debole che esige una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o contrastanti ed incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziali diversi. Cassazione civile, sez. I, 22/06/2017, (ud. 29/05/2017, dep.22/06/2017), n. 15482

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