Sono Stella Tatangelo e mi occupo di diritto di famiglia e della persona sia in sede civile che penale ; tutelo i diritti in sede amministrativa, ambientale e del lavoro, innanzi a tutte le giurisdizioni, anche Superiori (Tribunali, Corti di Appello, Tribunali per i Minorenni, Corte di Cassazione, TAR, Consiglio di Stato ecc.). Da oltre trent'anni iscritta all'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Consulente di C.A.V. e associata in O.d.v. per tutela di soggetti in condizioni di fragilità
Difendo la parte offesa nei procedimenti penali con la costituzione di parte civile, redazione della denuncia querela, richiesta di misure cautelari, ricerca delle prove, risarcimento dei danni
Sono consulente legale di un Centro Antiviolenza di genere . Ho difeso la parte offesa con la costituzione di parte civile nei processi di violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni dolose, violenza "economica" per i casi di mancata somministrazione di alimenti , ecc.
Mi sono occupata di violenza domestica, stalking, violenza sessuale, bullismo, discriminazioni, grooming, reveng porn , ecc. sia in sede civile che penale
Diritto di famiglia, Separazione, Gratuito patrocinio, Divorzio, Tutela dei minori, Affidamento, Negoziazione assistita, Discriminazione, Reati contro il patrimonio, Ricorso al TAR, Tutela degli anziani, Cassazione, Risarcimento danni.
Secondo la Sentenza del 14 settembre 2020 (dep. 9 novembre 2020), n. 31273, Pres. Pezzullo, Est. Tudino della Corte di Cassazione “ nessuna obiezione sussiste, in astratto, alla riconduzione delle condotte di mobbing nell’alveo precettivo di cui all’art. 612 bis cod. pen. laddove quella mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro, elaborata dalla giurisprudenza civile come essenza del fenomeno, sia idonea a cagionare uno degli eventi delineati dalla norma incriminatrice ”. Noti fatti della cronaca di questi giorni hanno fatto riflettere sulle possibilità di tutela delle vittime di atti persecutori sul luogo di lavoro con condotte ripetute tese ad isolare , umiliare, vessare il lavoratore da parte di chi attua tali comportamenti o lo tollera, con conseguenze in termini di danno morale oltre che di danno alla salute ed alla professionalità.
Il campo del "tecnodiritto" e il concetto correlato di "cyberethics" sono emersi come nuove sfide e opportunità per gli avvocati nell'era digitale. L'avanzamento rapido delle tecnologie esponenziali ha trasformato la società e ha avuto un impatto su diverse professioni, inclusa quella legale. L'integrazione della tecnologia è diventata essenziale per affrontare le sfide della società moderna e la necessità di nuove competenza va letta alla luce dei doveri deontologici di competenza, aggiornamento professionale e formazione continua
Corte di Cassazione, Sezione III Penale, 25 settembre – 23 ottobre 2024, n. 38881 Vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione, sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente La natura sessuale dell'atto deriva dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e culturali, come erotico, idoneo cioè a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell'agente. Secondo la scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica e in base al comune sentire, i genitali, i glutei ed il seno oggettivamente esprimono, più di ogni altra parte del corpo ed in modo più naturale, diretto ed esplicito, la sessualità. Il loro volontario toccamento esprime, con rara immediatezza, la natura "sessuale" del gesto, sicché, indipendentemente dalle intenzioni del suo autore (del tutto irrilevanti ai fini della sussistenza del reato), quando ciò avvenga senza il consenso di chi lo subisce o con l'inganno, viola il diritto dell'individuo di scegliere liberamente la persona con cui condividere questa parte di sé ed integra il delitto di cui all'art. 609-bis, c.p.
Ai fini della rituale contestazione del delitto di stalking non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa» (Sez. 5, n. 28623 del 27/04/2017 - dep. 2017, C., Rv. 270875 - 01), dato che il delitto di atti persecutori è un reato abituale di danno, «integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice, nonché al loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, il quale deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso [...], sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento» (Sez. 5, n. 15651 del 10/02/2020, T., Rv. 279154 - 01; conf. Sez. 5, n. 7889 del 14/01/2019, P., Rv. 275381 - 01); ed è «la reiterazione degli atti considerati tipici» a costituire «elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere ad essi un'autonoma unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte nella disposizione di riferimento» (Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, M., Rv. 278149 - 01; Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016, G., Rv. 269081 - 01) Cass,Penale Ord. Sez. 7 Num. 24846 Anno 2024
In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai sensi degli artt. 342 bis e 342 ter c.c., l’attribuzione al tribunale in composizione monocratica, stabilita dall’art. 736 bis c.p.c., comma 1, non esclude la vis actractiva del tribunale in composizione collegiale chiamato ad arbitrare il conflitto familiare che sia stato già incardinato avanti ad esso, atteso che una diversa opzione ermeneutica, facente leva sul solo tenore letterale delle citate disposizioni, ne tradirebbe la ratio, che è quella di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge debole che esige una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o contrastanti ed incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziali diversi. Cassazione civile, sez. I, 22/06/2017, (ud. 29/05/2017, dep.22/06/2017), n. 15482
Si è pronunciata il 4.11.2024 la Corte Costituzionale con SENTENZA N. 173 ANNO 2024 in relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Modena, in relazione agli artt. 3 e 13 Cost in relazione all’art 282 ter 1 e 2 c.p.p , come modificati dal “nuovo codice rosso”, lamentando che la norma restringerebbe troppo la discrezionalità del giudice rispetto al caso concreto , imponendo misure più gravi come la custodia in carcere , nel caso in cui le piccole dimensioni del centro abitato e l’assenza di una sufficiente copertura di rete, aspetti evidentemente non imputabili all’indagato, determinino l’oggettiva inattuabilità di una misura siffatta. La Corte si è espressa sottolineando che la diffusione della violenza di genere e dei femminicidi ha indotto il legislatore a reiterati interventi volti alla difesa delle persone vulnerabili. Il braccialetto elettronico è un dispositivo utilizzato per la tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere e che, in caso di avvicinamento vietato dell’indagato, allerta non solo le forze dell’ordine, ma anche la vittima, dotata di apposito ricettore. La distanza di 500 m non appare in sé esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità, che è quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla potenziale vittima di più gravi reati per trovare sicuro riparo e alle forze dell’ordine per intervenire in soccorso. Negli abitati più piccoli la distanza di cinquecento metri può rivelarsi stringente, ma, ove ciò si verifichi, all’indagato ne viene un aggravio che può ritenersi sopportabile, quello di recarsi nel centro più vicino per trovare i servizi di cui necessita, senza rischiare di invadere la zona di rispetto. La Corte ha precisato che qualora rilevino «motivi di lavoro» o «esigenze abitative», la cui individuazione è rimessa al giudice che dispone la misura, il comma 4 dell’art. 282-ter cod. proc. pen. già consente al giudice stesso di stabilire modalità particolari di esecuzione del divieto di avvicinamento, restituendo così all’applicazione della misura margini di flessibilità. La norma può essere tuttavia interpretata in senso costituzionalmente adeguato, per cui il giudice non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all’esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave come il divieto od obbligo di dimora, ma anche una misura più lieve , come l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 cod. proc. pen.
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, per poi al comma 4 prevedere che si deve invece considerare il solo reddito dell’istante quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. iN CASO , QUINDI, DI SEPARAZIONE CONSENSUALE , I REDDITI DI CIASCUN CONIUGE NON SONO CUMULABILI
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’, VINCOLO DEL PRECEDENTE E OVERRULING “In ricordo di Mimmo Carcano” Il corso persegue, quale obiettivo formativo, quello di sollecitare una riflessione sulle complesse tematiche dell’overruling, che, negli ordinamenti di common law, indica il superamento di un indirizzo giurisprudenziale precedente con l’accoglimento di una nuova impostazione ermeneutica, alla quale ci si dovrà conformare.
QUALI SONO REDDITI RILEVANO PER ACCEDERE AL BENEFICIO? Il limite di reddito FAMILIARE computabile ai fini dell'accesso è pari ad euro 12.838,01 , che , solo nel processo penale , è aumentato di €1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, cioè: le persone conviventi che compongono la famiglia anagrafica, con o senza vincolo di sangue; il coniuge o il convivente, cioè chi ha un legame stabile con chi richiede il patrocinio. Ai fini della determinazione complessiva del reddito si deve tenere conto sia del reddito imponibile IRPEF (che, ai sensi dell’art. 3 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 – Testo Unico delle Imposte sui Redditi – è rappresentato dalla somma dei redditi indicati dall’art. 6 al netto degli oneri deducibili previsti dal successivo art. 10), sia dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e, quindi, delle seguenti tipologie di reddito (elenco meramente esemplificativo): pensioni sociali, rendite INAIL, altri assegni per invalidi civili e ciechi, reddito di cittadinanza, interessi sui conti correnti, libretti o depositi bancari o postali, interessi su BOT/BTP e altri titoli del debito pubblico, proventi da partecipazione a fondi di investimento, redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva, borse di studio universitarie e per corsi di dottorato/post-dottorato/ specializzazione/perfezionamento, proventi da lavoro sommerso; canoni di locazione di immobili (come reddito imponibile se sottoposti a tassazione ordinaria o come reddito non imponibile se sottoposti a cedolare secca), assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, somme percepite a titolo di contributo al mantenimento dei figli (vds. da ultimo Cass, ordinanza, n. 24378 del 30.09.2019) nonché i proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da non più di cinque anni o non adibiti ad abitazione principale, i proventi da vendita di immobili situati all’estero o i redditi prodotti all’estero, le vincite da lotterie, concorsi a premi, giochi e scommesse. Allo stato non rileva l’indennità di accompagnamento.
Il Tribunale di Firenze ha condannato a un risarcimento danni di circa 27mila euro i genitori di un ragazzo, all’epoca 16enne, che ha violentato una compagna di classe in un liceo di Siena. Secondo il Tribunale, i genitori rispondono dei danni per non aver saputo educare il figlio al rispetto della donna , la cosiddetta «culpa in educando" ai sensi dell'art. 2048 codice civile secondo cui Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi . Il figlio minorenne era stato condannato nel 2022 per violenza sessuale aggravata ai danni di una compagna di scuola in uno sgabuzzino della scuola stessa. La ragazza ha subito danni e psicologici morali accertati con una ctu ed il cui risarcimento di centomila euro era stato chiesto alla scuola ed ai genitori del condannato, ma solo questi ultimi sono stati ritenuti responsabili nella misura di 27mila euro.
All'interno della famiglia nei rapporti tra genitori e figli, alla responsabilità dei primi ex art. 316 cod. civ. si accompagna l'esercizio di comune accordo nell'attuazione del diritto dei figli minorenni di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni, per contenuti che, richiamando quelli di un munus pubblico, sono espressivi della realizzazione degli interessi dei minori stessi. Nella descritta strumentalità di posizioni, si declina il " dirittodovere'' di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato che, come denuncia la stessa adottata dizione, è esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo concorrendo con l'altro ai compiti di assistenza, cura ed educazione della prole. L'indicata posizione nei suoi plurimi contenuti: a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell'altro genitore, su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie condotte dal rendere più difficoltoso o dall'impedire l'esercizio dell'altrui diritto nei termini di cui all'art. 709-ter cod. proc. civ. ed è, d'altra parte, abdicabile dal titolare; b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata sulla autonoma e spontanea osservanza dell'interessato e, pur nell'assolta sua finalità di favorire la crescita equilibrata del figlio integrativa dell'indicato munus, non è esercitabile in via coattiva dall'altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale dél minore. Si inserisce in detto contesto il diritto dei figli alla bigenitorialità cui si correla in via strumentale l'esercizio in comune della responsabilità genitoriale che è destinato a garantire ai minori una crescita ed una educazione serene ed adeguate e, attraverso l'affido condiviso, a mantenere rapporti equilibrati e significativi con entrambi i genitori (art. 337-ter cod. civ.). ....... All 'inerzia del genitore non collocatario può derivare l'eccezionale applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore (art. 316, primo comma, cod. civ. ), la decadenza della responsabilità genitoriale e l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333 cod. civ.), la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza fam iliare (art. 570 cod. pen.) quando le condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (Cass. pen . sez. 6, 24/ 10/2013 n. 51488. Rv. 257392- 01). ............... "Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non co/locatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all'art. 614-bis cod. proc. civ. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell'art. 709-ter cod. proc. civ., una "grave inadempienza'~ è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata". Cass,Civile Ord. Sez. 1 Num. 6471 Anno 2020
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri,, Rv. 253643).
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli, in considerazione dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, costituisce principio indiscusso del nostro ordinamento: tale obbligo perdura anche dopo il raggiungimento della maggiore età fino all'indipendenza economica del figlio che non abbia un atteggiamento di inerzia, ovvero di rifiuto ingiustificato nel conseguire un sufficiente grado di autonomia, confacente alla formazione ottenuta ed alle proprie aspirazioni, compatibili con le condizioni economiche della famiglia. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza Sez. I, 14/8/2020 n. 17183 , ha precisato i diritti ed obblighi tra genitori e figli , richiamando l'autoresponsabilità come frutto di un percorso educativo. Il diritto al mantenimento viene meno quando si raggiunge la capacità lavorativa e di agire in generale, ossia con la maggiore età q uando si acquista la libertà di autodeterminarsi, la possibilità di automantenersi e si è personalmente responsabili delle proprie scelte. Il diritto del maggiorenne ad essere mantenuto persiste per il compimento degli studi, ma cessa in caso di matrimonio del figlio o di instaurazione di una mera convivenza o formazione di un autonomo nucleo familiare, come conferma di maturità affettiva e personale del figlio. Bisogna distinguere in base a quei principi di diritto riaffermati da ultimo dalla Suprema Corte in Cass N. 38366/2021 del 03/12/2021: " In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento; dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro".... " Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso ". Al fine del riconoscimento al diritto di mantenimento, rileva , soprattutto, oltre che l'età e/o la fragilità psico-fisica del figlio, secondo quanto affermato da Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 dicembre 2021, n. 40283 , che ripercorre l'obbligo dei genitori: “ Deve premettersi che, come è noto, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (Cass. 26 settembre 2011, n. 19589; allo stesso modo, nel senso che l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta, cfr. ad es.: Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498). La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere poi fondata su di un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5 marzo 2018, n. 5088; Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). “.Nel caso in esame, “ il figlio della coppia, privo di redditi, al momento della pronuncia della sentenza aveva 35 anni ed era ancora iscritto all'università, benché fosse quasi quattro anni fuori corso, aveva una spiegazione documentata in giudizio attraverso certificati che davano conto di un ritardo nell'apprendimento correlato a problemi insorti al momento della nascita: problemi che avevano condizionato il percorso scolastico di F. , il quale si era infatti diplomato all'età di 24 anni, e dei quali il padre era pienamente edotto (almeno fino al momento della separazione). Ha aggiunto la nominata Corte: "Pertanto, l'attuale condizione di F. non appare riconducibile ad una indolenza del medesimo, o al rifiuto di svolgere una prestazione lavorativa, quanto alla patologia perinatale che ha reso e rende difficoltoso ciò che per altre persone non lo è, sì che permane l'obbligo di mantenimento del figlio". Inoltre, nel caso in cui il figlio maggiorenne abbia diritto al reddito di cittadinanza, nel senso che lo percepisce o si trovi nelle condizioni per ottenerlo, il genitore non sarà obbligato al mantenimento, integrando il beneficio statale l’autosufficienza economica. O rdinanza n. 38366/2021 della Cassazione
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