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Avvocato Stella Tatangelo a Isola del Liri

Stella Tatangelo

AVVOCATO Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile

Informazioni generali

Sono Stella Tatangelo e mi occupo di diritto di famiglia e della persona sia in sede civile che penale ; tutelo i diritti in sede amministrativa, ambientale e del lavoro, innanzi a tutte le giurisdizioni, anche Superiori (Tribunali, Corti di Appello, Tribunali per i Minorenni, Corte di Cassazione, TAR, Consiglio di Stato ecc.). Da oltre trent'anni iscritta all'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Consulente di C.A.V. e associata in O.d.v. per tutela di soggetti in condizioni di fragilità

Esperienza


Diritto di famiglia

Mi occupo di violenza domestica e della tutela dei diritti nella fine delle relazioni , separazioni, divorzi, affidamento di figli e diritto di visita, regolamento delle spese e del mantenimento. Con la riforma Cartabia, in caso di richieste economiche o di figli aventi diritto al mantenimento perchè minori o comunque non autonomi anche se maggiorenni, sarà necessario allegare la documentazione reddituale e finanziaria .


Separazione

Mi occupo di separazioni anche con figli sia minori che maggiorenni non indipendenti ( diritto di visita, regolamento delle spese e del mantenimento, casa, ecc.) e di tutte le questioni connesse. Nel caso di ricorso congiunto, le parti possono rinunciare a comparire davanti al Tribunale e l'udienza si svolgerà a trattazione scritta, a meno che il Giudice non ritenga di avere chiarimenti e convochi gli interessati.


Divorzio

Mi occupo di divorzi con tutte le implicazioni riguardanti figli ( diritto di visita, mantenimento, assegnazione casa familiare ecc.) e quanto ne discende (divisione dei beni, ecc.). In caso di domanda congiunta, i trasferimenti immobiliari necessari per arrivare all'accordo, in favore dell'altro coniuge o dei figli, anche se messi a disposizione da terzi , sono esenti da imposte e tasse (ipotecaria, catastale, di trascrizione e di registro).


Altre categorie

Affidamento, Violenza, Stalking e molestie, Gratuito patrocinio, Tutela dei minori, Diritto penale, Negoziazione assistita, Reati contro il patrimonio, Discriminazione, Ricorso al TAR, Tutela degli anziani, Cassazione, Risarcimento danni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione consensuale i redditi dei coniugi non sono cumulabili

SENTENZA Cass. civ., Sez. II, 29 settembre 2020, n. 20545

Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, per poi al comma 4 prevedere che si deve invece considerare il solo reddito dell’istante quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. iN CASO , QUINDI, DI SEPARAZIONE CONSENSUALE , I REDDITI DI CIASCUN CONIUGE NON SONO CUMULABILI

Pubblicazione legale

L'Ordine di protezione per vittime di violenza (allontanamento dalla casa familiare) può essere chiesto nel giudizio di separazione/divorzio

Pubblicato su IUSTLAB

In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai sensi degli artt. 342 bis e 342 ter c.c., l’attribuzione al tribunale in composizione monocratica, stabilita dall’art. 736 bis c.p.c., comma 1, non esclude la vis actractiva del tribunale in composizione collegiale chiamato ad arbitrare il conflitto familiare che sia stato già incardinato avanti ad esso, atteso che una diversa opzione ermeneutica, facente leva sul solo tenore letterale delle citate disposizioni, ne tradirebbe la ratio, che è quella di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge debole che esige una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o contrastanti ed incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziali diversi. Cassazione civile, sez. I, 22/06/2017, (ud. 29/05/2017, dep.22/06/2017), n. 15482

Pubblicazione legale

Diritto￾dovere' di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato

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All'interno della famiglia nei rapporti tra genitori e figli, alla responsabilità dei primi ex art. 316 cod. civ. si accompagna l'esercizio di comune accordo nell'attuazione del diritto dei figli minorenni di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni, per contenuti che, richiamando quelli di un munus pubblico, sono espressivi della realizzazione degli interessi dei minori stessi. Nella descritta strumentalità di posizioni, si declina il " diritto￾dovere'' di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato che, come denuncia la stessa adottata dizione, è esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo concorrendo con l'altro ai compiti di assistenza, cura ed educazione della prole. L'indicata posizione nei suoi plurimi contenuti: a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell'altro genitore, su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie condotte dal rendere più difficoltoso o dall'impedire l'esercizio dell'altrui diritto nei termini di cui all'art. 709-ter cod. proc. civ. ed è, d'altra parte, abdicabile dal titolare; b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata sulla autonoma e spontanea osservanza dell'interessato e, pur nell'assolta sua finalità di favorire la crescita equilibrata del figlio integrativa dell'indicato munus, non è esercitabile in via coattiva dall'altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale dél minore. Si inserisce in detto contesto il diritto dei figli alla bigenitorialità cui si correla in via strumentale l'esercizio in comune della responsabilità genitoriale che è destinato a garantire ai minori una crescita ed una educazione serene ed adeguate e, attraverso l'affido condiviso, a mantenere rapporti equilibrati e significativi con entrambi i genitori (art. 337-ter cod. civ.). ....... All 'inerzia del genitore non collocatario può derivare l'eccezionale applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore (art. 316, primo comma, cod. civ. ), la decadenza della responsabilità genitoriale e l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333 cod. civ.), la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza fam iliare (art. 570 cod. pen.) quando le condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (Cass. pen . sez. 6, 24/ 10/2013 n. 51488. Rv. 257392- 01). ............... "Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non co/locatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all'art. 614-bis cod. proc. civ. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell'art. 709-ter cod. proc. civ., una "grave inadempienza'~ è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata". Cass,Civile Ord. Sez. 1 Num. 6471 Anno 2020

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