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Avvocato Stella Tatangelo a Frosinone

Stella Tatangelo

AVVOCATO Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile

Informazioni generali

Sono Stella Tatangelo e mi occupo di diritto di famiglia e della persona sia in sede civile che penale ; tutelo i diritti in sede amministrativa, ambientale e del lavoro, innanzi a tutte le giurisdizioni, anche Superiori (Tribunali, Corti di Appello, Tribunali per i Minorenni, Corte di Cassazione, TAR, Consiglio di Stato ecc.). Da oltre trent'anni iscritta all'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Consulente di C.A.V. e associata in O.d.v. per tutela di soggetti in condizioni di fragilità

Esperienza


Diritto di famiglia

Mi occupo di violenza domestica e della tutela dei diritti nella fine delle relazioni , separazioni, divorzi, affidamento di figli e diritto di visita, regolamento delle spese e del mantenimento. Con la riforma Cartabia, in caso di richieste economiche o di figli aventi diritto al mantenimento perchè minori o comunque non autonomi anche se maggiorenni, sarà necessario allegare la documentazione reddituale e finanziaria .


Divorzio

Mi occupo di divorzi con tutte le implicazioni riguardanti figli ( diritto di visita, mantenimento, assegnazione casa familiare ecc.) e quanto ne discende (divisione dei beni, ecc.). In caso di domanda congiunta, i trasferimenti immobiliari necessari per arrivare all'accordo, in favore dell'altro coniuge o dei figli, anche se messi a disposizione da terzi , sono esenti da imposte e tasse (ipotecaria, catastale, di trascrizione e di registro).


Separazione

Mi occupo di separazioni anche con figli sia minori che maggiorenni non indipendenti ( diritto di visita, regolamento delle spese e del mantenimento, casa, ecc.) e di tutte le questioni connesse. Nel caso di ricorso congiunto, le parti possono rinunciare a comparire davanti al Tribunale e l'udienza si svolgerà a trattazione scritta, a meno che il Giudice non ritenga di avere chiarimenti e convochi gli interessati.


Altre categorie

Affidamento, Violenza, Stalking e molestie, Gratuito patrocinio, Tutela dei minori, Diritto penale, Negoziazione assistita, Reati contro il patrimonio, Discriminazione, Ricorso al TAR, Tutela degli anziani, Cassazione, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Diritto￾dovere' di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato

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All'interno della famiglia nei rapporti tra genitori e figli, alla responsabilità dei primi ex art. 316 cod. civ. si accompagna l'esercizio di comune accordo nell'attuazione del diritto dei figli minorenni di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni, per contenuti che, richiamando quelli di un munus pubblico, sono espressivi della realizzazione degli interessi dei minori stessi. Nella descritta strumentalità di posizioni, si declina il " diritto￾dovere'' di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato che, come denuncia la stessa adottata dizione, è esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo concorrendo con l'altro ai compiti di assistenza, cura ed educazione della prole. L'indicata posizione nei suoi plurimi contenuti: a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell'altro genitore, su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie condotte dal rendere più difficoltoso o dall'impedire l'esercizio dell'altrui diritto nei termini di cui all'art. 709-ter cod. proc. civ. ed è, d'altra parte, abdicabile dal titolare; b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata sulla autonoma e spontanea osservanza dell'interessato e, pur nell'assolta sua finalità di favorire la crescita equilibrata del figlio integrativa dell'indicato munus, non è esercitabile in via coattiva dall'altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale dél minore. Si inserisce in detto contesto il diritto dei figli alla bigenitorialità cui si correla in via strumentale l'esercizio in comune della responsabilità genitoriale che è destinato a garantire ai minori una crescita ed una educazione serene ed adeguate e, attraverso l'affido condiviso, a mantenere rapporti equilibrati e significativi con entrambi i genitori (art. 337-ter cod. civ.). ....... All 'inerzia del genitore non collocatario può derivare l'eccezionale applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore (art. 316, primo comma, cod. civ. ), la decadenza della responsabilità genitoriale e l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333 cod. civ.), la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza fam iliare (art. 570 cod. pen.) quando le condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (Cass. pen . sez. 6, 24/ 10/2013 n. 51488. Rv. 257392- 01). ............... "Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non co/locatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all'art. 614-bis cod. proc. civ. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell'art. 709-ter cod. proc. civ., una "grave inadempienza'~ è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata". Cass,Civile Ord. Sez. 1 Num. 6471 Anno 2020

Pubblicazione legale

L'Ordine di protezione per vittime di violenza (allontanamento dalla casa familiare) può essere chiesto nel giudizio di separazione/divorzio

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In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai sensi degli artt. 342 bis e 342 ter c.c., l’attribuzione al tribunale in composizione monocratica, stabilita dall’art. 736 bis c.p.c., comma 1, non esclude la vis actractiva del tribunale in composizione collegiale chiamato ad arbitrare il conflitto familiare che sia stato già incardinato avanti ad esso, atteso che una diversa opzione ermeneutica, facente leva sul solo tenore letterale delle citate disposizioni, ne tradirebbe la ratio, che è quella di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge debole che esige una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o contrastanti ed incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziali diversi. Cassazione civile, sez. I, 22/06/2017, (ud. 29/05/2017, dep.22/06/2017), n. 15482

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Mantenimento del figlio maggiorenne

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L'obbligo dei genitori di mantenere i figli, in considerazione dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, costituisce principio indiscusso del nostro ordinamento: tale obbligo perdura anche dopo il raggiungimento della maggiore età fino all'indipendenza economica del figlio che non abbia un atteggiamento di inerzia, ovvero di rifiuto ingiustificato nel conseguire un sufficiente grado di autonomia, confacente alla formazione ottenuta ed alle proprie aspirazioni, compatibili con le condizioni economiche della famiglia. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza Sez. I, 14/8/2020 n. 17183 , ha precisato i diritti ed obblighi tra genitori e figli , richiamando l'autoresponsabilità come frutto di un percorso educativo. Il diritto al mantenimento viene meno quando si raggiunge la capacità lavorativa e di agire in generale, ossia con la maggiore età q uando si acquista la libertà di autodeterminarsi, la possibilità di automantenersi e si è personalmente responsabili delle proprie scelte. Il diritto del maggiorenne ad essere mantenuto persiste per il compimento degli studi, ma cessa in caso di matrimonio del figlio o di instaurazione di una mera convivenza o formazione di un autonomo nucleo familiare, come conferma di maturità affettiva e personale del figlio. Bisogna distinguere in base a quei principi di diritto riaffermati da ultimo dalla Suprema Corte in Cass N. 38366/2021 del 03/12/2021: " In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento; dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro".... " Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso ". Al fine del riconoscimento al diritto di mantenimento, rileva , soprattutto, oltre che l'età e/o la fragilità psico-fisica del figlio, secondo quanto affermato da Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 dicembre 2021, n. 40283 , che ripercorre l'obbligo dei genitori: “ Deve premettersi che, come è noto, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (Cass. 26 settembre 2011, n. 19589; allo stesso modo, nel senso che l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta, cfr. ad es.: Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498). La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere poi fondata su di un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5 marzo 2018, n. 5088; Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). “.Nel caso in esame, “ il figlio della coppia, privo di redditi, al momento della pronuncia della sentenza aveva 35 anni ed era ancora iscritto all'università, benché fosse quasi quattro anni fuori corso, aveva una spiegazione documentata in giudizio attraverso certificati che davano conto di un ritardo nell'apprendimento correlato a problemi insorti al momento della nascita: problemi che avevano condizionato il percorso scolastico di F. , il quale si era infatti diplomato all'età di 24 anni, e dei quali il padre era pienamente edotto (almeno fino al momento della separazione). Ha aggiunto la nominata Corte: "Pertanto, l'attuale condizione di F. non appare riconducibile ad una indolenza del medesimo, o al rifiuto di svolgere una prestazione lavorativa, quanto alla patologia perinatale che ha reso e rende difficoltoso ciò che per altre persone non lo è, sì che permane l'obbligo di mantenimento del figlio". Inoltre, nel caso in cui il figlio maggiorenne abbia diritto al reddito di cittadinanza, nel senso che lo percepisce o si trovi nelle condizioni per ottenerlo, il genitore non sarà obbligato al mantenimento, integrando il beneficio statale l’autosufficienza economica. O rdinanza n. 38366/2021 della Cassazione

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