Pubblicazione legale:
"Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli (...)"
Mai sentita questa frase?
Probabilmente l’hai sentita svariate volte e tutte le volte ti sarà sovvenuta in automatico l’altra domanda:
"e se i genitori non sono in grado? Se non godono dei mezzi economici necessari ad adempiere l’obbligo giuridicamente previsto di mantenerli?"
A dare risposta al quesito è intervenuto il legislatore che ha messo a frutto l’orientamento consolidato da tempo dai Tribunali.
Infatti il decreto legislativo 154/2013 ha modificato le norme del codice civile in materia di doveri verso i figli così come quelle che stabiliscono il cosiddetto “concorso nell’onere di mantenimento”. Ciò significa che è prevista la possibilità che altri familiari vengano chiamati a contribuire al mantenimento dei figli insieme ai genitori.
Regola n.1:
L’obbligo di mantenere i propri figli, ai sensi dell’art. 147 del codice civile, grava su AMBEDUE i genitori in senso primario ed integrale.
Cosa succede, però, qualora uno dei due genitori non VOGLIA o non POSSA adempiere?
Regola n.2:
L’altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro. Ovviamente avrà la possibilità di agire contro l'altro genitore inadempiente per ottenere il suo contributo proporzionale alle sue condizioni economiche.
A questo punto ti chiederai quando subentra l'intervento dei nonni.
Regola n.3:
L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli (nipoti) sorge solo in via sussidiaria, ovvero solo se entrambi i genitori versano in un’impossibilità oggettiva di provvedere ai figli per mancanza delle risorse necessarie. Il supporto economico richiesto ai nonni dovrà tenere conto della loro capacità reddituale.
Attenzione!
In questo caso contribuiranno sia i nonni paterni che i nonni materni. Quindi non intervengono in supporto solo i genitori della parte inadempiente, ma tutti i nonni in vita, anche quelli del genitore adempiente.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza 12965/2015.
In un caso in cui veniva messo in discussione dalla mamma l’inadempimento del padre i giudici hanno
-Accertato l'inadempimento del padre al mantenimento dei figli;
-Contestato l'impossibilità della madre di provvedere da sola ai bisogni del figlio ancora minorenne;
-Accertato lo stato di bisogno della madre, accogliendo infine la domanda della madre volta ad ottenere dai nonni paterni un contributo per il mantenimento del nipote.
Nello specifico l’esempio calza a pennello perché anche i nonni materni concorrevano già alla prestazione alimentare in modo adeguato alla loro capacità reddituale.
Concludendo:
Quali sono le condizioni necessarie affinchè l'obbligo di mantenimento dei minori ricada in concorso con i nonni?
1) Oggettiva impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli. L’oggettiva impossibilità si riscontra nella mancanza di risorse economiche e patrimoniali sufficienti a soddisfare i bisogni dei figli.
2) Omissione/rifiuto dei genitori di adempiere all’obbligo di mantenimento in questione.
3) Omissione anche di uno soltanto dei genitori, quando l’altro, da solo, non gode dei mezzi necessari a soddisfare i bisogni dei figli.
Sarebbe auspicabile raggiungere un accordo in via bonaria ma non sempre è facile raggiungerlo.
Come ci si comporta in questi casi?
È possibile ottenere un provvedimento dal Giudice del luogo di residenza del genitore o degli ascendenti inadempienti, in forza dell’art. 148 del codice civile. Questa norma prevede l’obbligo per gli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinchè gli stessi possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, qualora non abbiano i mezzi necessari. In questo caso una quota dei redditi del nonno obbligato verrà versata direttamente al genitore o a chi sopporta le spese di mantenimento dei figli.
Sono legittimati a chiedere l’intervento del giudice il genitore, il figlio che ha raggiunto la maggiore età, gli istituti di assistenza ed i parenti interessati. È chiaro che, come anticipato, tra i nonni, l’onere di mantenimento dei nipoti può poi essere ripartito in proporzione alle rispettive capacità economico-patrimoniali.
Può assolvere valore anche il mantenimento “indiretto” fornito ai nipoti, come ad esempio il fatto di averli accolti in casa a vivere insieme al genitore.
Una considerazione di estrema importanza riguarda il caso in cui si determini la configurazione del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ai sensi dell’art. 570 del codice penale, in capo ad un genitore.
Il caso:
Un padre ometteva di corrispondere ripetutamente l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione e faceva, pertanto, mancare al figlio i mezzi di sussistenza.
In questi casi si riconosce la sussistenza del reato in questione in capo al padre anche quando a provvedere al sostentamento del minore erano altri soggetti, come la madre o i nonni.
Infatti il supporto dei nonni non elimina l’obbligo a carico del padre che sta comunque alla base della sopra citata figura criminosa.
Quando sono esonerati da tale obbligo i nonni? Il decreto che dispone l’obbligo di mantenimento a carico dei nonni può essere revocato anche se i genitori trovano un lavoro saltuario. L’obbligo di mantenimento per i nonni viene meno nel momento in cui i genitori godono di una cifra sufficiente ad esonerarli, anche se si tratta dei proventi di attività lavorativa saltuaria, ad esempio, uniti all’indennità di disoccupazione.
Questa decisione deriva dal dato fondamentale: l’obbligo di mantenimento ricade sui nonni SOLO IN VIA SUSSIDIARIA, LADDOVE NON ARRIVINO I REDDITI DEI GENITORI.