La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26104/16 del 19.12.2016 ha risolto un dubbio di non poco conto: Se l’automobilista è coinvolto in un incidente stradale a polizza già scaduta, nei 15 giorni dalla scadenza, e anche se NON ha rinnovato il contratto di assicurazione, la polizza assicurativa è attiva? Copre cioè l’automobilista in questione?Ebbene si. Nei 15 giorni di tolleranza la polizza dell’assicurazione gode di ultrattività, per cui copre gli incidenti avvenuti in questo lasso di tempo, anche se l’automobilista non rinnova il contratto.
I giudici hanno stabilito che la tolleranza di 15 giorni dalla scadenza dell’assicurazione vale anche se l’automobilista, dopo il 16° giorno, non rinnova la polizza e, anzi, decade dalla possibilità di rinnovare il contratto (il che avviene in caso di mancato pagamento entro 6 mesi dalla scadenza del contratto). Vedi articolo
Quindi tutti gli incidenti stradali avvenuti dal giorno dopo la scadenza della polizza RC-Auto fino al 15° giorno sono comunque “coperti” e l’assicurazione pagherà il risarcimento al terzo danneggiato, anche se il titolare della polizza non dovesse mai provvedere a rinnovare il proprio contratto.
Il contratto di assicurazione scade in automatico ogni anno e non è possibile il rinnovo automatico. Pertanto, in prossimità della scadenza, è necessario che l’automobilista si rechi presso la compagnia a confermare la polizza per un altro anno, salvo voglia cambiare assicurazione.
Se però, l’automobilista non rinnova il contratto, la polizza continua a rimanere eccezionalmente in vita per un periodo transitorio: è la cosiddetta ultrattività, anche chia
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Umberto Colabella
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