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Avvocato Umberto Colabella a Napoli

Umberto Colabella

Avvocato civilista

Informazioni generali

Esperto in procedure esecutive, recupero crediti, opposizioni a concessionari della riscossione, opposizioni a sanzioni amministrative (derivanti in primis da contravvenzioni al Codice della Strada), tutela del consumatore con particolare riferimento alle pratiche adottate dai gestori di telefonia, risarcimento danno biologico, infortunistica stradale, contrattualistica, responsabilità professionale, locazioni (contrattualistica e sfratti) sia per immobili uso abitazione che per uso commerciale

Esperienza


Multe e contravvenzioni

Consulente per numerose società di autotrasporti (oltre che per privati) per le quali ho curato (e curo) la gestione delle opposizioni a sanzioni derivanti da infrazioni al Codice della Strada, dal ricorso in autotutela e sino al ricorso innanzi al Giudice di Pace nonché eventuale appello in tribunale, valutazione e consulenza sulle opposizioni, valutazione in ordine alla successiva azione del concessionario, redazione atti, rappresentanza in tutta Italia


Diritto assicurativo

Specializzato nell'azione di risarcimento danni, sia per danni a cose che per lesioni personali, specialista nella valutazione del danno biologico, esperienza pluriennale sia dal lato passivo che soprattutto da quello attivo, sia con riferimento alla infortunistica stradale, sia con riferimento alla tutela del contraente debole nei vari rami assicurativi (furto, casa, atti vandalici, etc.)


Tutela del consumatore

Esperto nella tutela del consumatore, risarcimento del danno, valutazione delle condotte scorrette poste in essere da parte delle grandi imprese nei confronti del contraente debole, in primis (ma non solo) per ciò che concerne le aziende di telefonia, nonché erogatrici di servizi a pagamento, servizi radiotelevisivi, erogazioni di energia, etc.


Altre categorie

Diritto civile, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Cassazione, Licenziamento, Stalking e molestie, Domiciliazioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Assicurazione: dopo 15 giorni dalla scadenza, il sinistro è coperto

300 MAGAZINE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26104/16 del 19.12.2016 ha risolto un dubbio di non poco conto: Se l’automobilista è coinvolto in un incidente stradale a polizza già scaduta, nei 15 giorni dalla scadenza, e anche se NON ha rinnovato il contratto di assicurazione, la polizza assicurativa è attiva? Copre cioè l’automobilista in questione?Ebbene si. Nei 15 giorni di tolleranza la polizza dell’assicurazione gode di ultrattività, per cui copre gli incidenti avvenuti in questo lasso di tempo, anche se l’automobilista non rinnova il contratto. I giudici hanno stabilito che la tolleranza di 15 giorni dalla scadenza dell’assicurazione vale anche se l’automobilista, dopo il 16° giorno, non rinnova la polizza e, anzi, decade dalla possibilità di rinnovare il contratto (il che avviene in caso di mancato pagamento entro 6 mesi dalla scadenza del contratto). Vedi articolo Quindi tutti gli incidenti stradali avvenuti dal giorno dopo la scadenza della polizza RC-Auto fino al 15° giorno sono comunque “coperti” e l’assicurazione pagherà il risarcimento al terzo danneggiato, anche se il titolare della polizza non dovesse mai provvedere a rinnovare il proprio contratto. Il contratto di assicurazione scade in automatico ogni anno e non è possibile il rinnovo automatico. Pertanto, in prossimità della scadenza, è necessario che l’automobilista si rechi presso la compagnia a confermare la polizza per un altro anno, salvo voglia cambiare assicurazione. Se però, l’automobilista non rinnova il contratto, la polizza continua a rimanere eccezionalmente in vita per un periodo transitorio: è la cosiddetta ultrattività, anche chia

Pubblicazione legale

Assicurazione: bonus malus. Declassamento. Prova della responsabilità dell’assicurato

300 MAGAZINE

Si menziona l’interessante sentenza della Cassazione (n.18603 del 22/09/2016) che, con riferimento al cosiddetto declassamento, ha propugnato il principio secondo cui la variazione “in pejus” (il malus) opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell’assicurato per un danno risarcibile a terzi. La Corte insomma, con la detta pronuncia, ha stabilito che per la corretta applicazione della clausola bonus malus, che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri in un dato periodo di tempo, la variazione “in pejus” opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell’assicurato per un danno risarcibile a terzi. Quindi, se la compagnia assicuratrice riceve una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato e quest’ultimo, al fine di evitare il maggiore onere economico, ne contesta tempestivamente l’esistenza trasmettendo denuncia cautelativa ai sensi dell’art.1913 comma 1 c.c., grava sulla impresa assicuratrice che ha liquidato il danno al terzo ignorando o considerando infondata l’opposizione dell’assicurato, fornire la prova di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell’accertamento del danno, in relazione all’art.1218 c.c. e nella tutela degli interessi del proprio assicurato, in relazione all’art.1375 c.c. (cfr. Corte cass. Sez.3, Sentenza n.253 del 12/01/1991).

Pubblicazione legale

Urto all’incrocio: Chi ha la precedenza non ha sempre ragione

300 MAGAZINE

Si riporta la Sentenza della Corte di Cassazione n. 53304/2016 che, proprio con riferimento al diritto di precedenza, e recependo un principio di ragionevolezza prima ancora che giuridico, stabilisce che in caso di incidente stradale ad un incrocio, non sempre chi viene da destra ha diritto di passare prima di chi invece proviene da sinistra: esiste la regola della cosiddetta precedenza di fatto, che – finalizzata a prevenire il rischio di incidenti stradali – impone comunque di far passare prima chi, a prescindere dalla provenienza, abbia già occupato la strada.

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Lo studio

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Vico Vasto A Chiaia 28
Napoli (NA)