Pubblicazione legale:
Necessario verificare se vi è lo scopo dell’azione illecita compiuta, ossia conseguire un incremento della propria sfera patrimoniale
In tema di furto, il fine di profitto integrante il dolo specifico deve essere inteso come finalità dell’agente di incrementare la propria sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili in virtù della capacità strumentale della cosa sottratta di soddisfare bisogni materiali o spirituali. Vacilla, quindi, nel caso preso in esame dai giudici, il reato di furto, contestato a un uomo per avere sottratto un paio di occhiali e un telefono cellulare a un altro uomo. Giusto per fare chiarezza, comunque, i giudici mettono a confronto due precedenti pronunciamenti. In un caso, la sottrazione si riferiva a una banconota da 50 euro, a un telefonino ed altri oggetti, sicché il carattere patrimoniale dello scopo della condotta è del tutto evidente. In un altro caso, invece, la sottrazione si riferiva ad un’agendina telefonica, tenuta dalla vittima tra le proprie mani e finalizzata ad impedirle di fare una telefonata, e quindi manca lo scopo, ossia conseguire un incremento della propria sfera patrimoniale, mentre potrebbero, invece, ravvisarsi gli estremi della violenza privata. (Sentenza 26421 dell’8 luglio 2022 della Corte di Cassazione)