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Avvocato Umberto Diffidenti a Telese Terme

Umberto Diffidenti

Avvocato penalista in provincia di Benevento a Telese Terme (BN)

Informazioni generali

L'avv. Umberto Diffidenti presta la propria consulenza ed assistenza legale, in ambito penale civile e tutela dei consumatori a privati e aziende. Ammesso al GRATUITO PATROCINIO PENALE, offre altresì, consulenza, assistenza e rappresentanza ad Enti Pubblici. Vanta particolare esperienza nella tutela dei diritti in genere, nella contrattualistica e nel risarcimento del danno derivante da qualsiasi fattispecie. Inoltre si occupa diritto, di diritto processuale penale e tutela dei consumatori avendo maturato una profonda esperienza in questi due ultimi settori.

Esperienza


Diritto penale

Querele /denunce; memorie difensive ex artt. 90, 91 c.p.p; comparse d’intervento associazioni; costituzioni di parte civile; oblazione ex artt. 162 e 162 bis c.p.; assistenza ad interrogatorio di garanzia; opposizione all’archiviazione ex art. 408 comma 3 c.p.p. attività ex art. 415 bis c.p.p. richiesta di incidente probatorio ex art. 392 c.p.p. redazione atto di appello; richiesta di riesame; riti alternativi e deflattivi giudizio abbreviato, applicazione di pena su richiesta delle parti, redazione modelli di organizzazione, gestione e controllo del rischio D.Lgs. 231/01 e M.A.E. Mandato di Arresto Europeo. Esecuzione penale.


Stalking e molestie

Difesa e rappresentanza in giudizio di imputata accusata del reato 612 bis cp e 610 cp a seguito di udienza GUP non luogo a procedere per i reati 612 bis cp e 610 cp perchè il fatto non sussiste e rinvio a giudizio con derubricazione per altri reati molestie, ingiuria e minacce in dibattimento assolta.


Violenza

Ho assistito e difeso in giudizio numerosi imputati, tra cui anche un tentato omicidio con interrogatorio di garanzia in carcere, assistenza nell'udienza di incidente probatorio, opposizione a giudizio immediato e richiesta di abbreviato.


Altre categorie

Reati contro il patrimonio, Omicidio, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Tutela del consumatore, Diritto ambientale, Diritto civile, Usura, Multe e contravvenzioni, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Arbitrato, Diritto assicurativo, Separazione, Divorzio, Discriminazione, Diritto commerciale e societario, Diritto bancario e finanziario, Investimenti, Diritto internazionale ed europeo, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Malasanità e responsabilità medica, Tutela degli animali, Diritto del turismo, Diritto dello sport, Tutela degli anziani, Diritto dell'informatica, Diritto militare, Diritti umani, Diritto canonico, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Condannato il proprietario che si introduce con violenza nel suo immobile che perÒ È utilizzato da un ventennio dal vecchio proprietario 11.10.2022

Pubblicato su IUSTLAB

Il possesso uti dominus del vecchio proprietario dell’immobile è andato avanti per oltre 20 anni Condannato il proprietario dell’immobile che vi si introduce con violenza pur sapendo che esso è utilizzato uti dominus , da oltre 20 anni, dal vecchio proprietario. I giudici ritengono non rilevante il fatto che l’uomo sotto processo abbia prodotto un suo atto di acquisto dell’immobile dalla persona offesa, giacché comunque lo spoglio è avvenuto nei confronti del vecchio proprietario che da oltre 20 anni utilizzava pacificamente uti dominus l’immobile. Lecita, quindi, la condanna per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. A questo proposito, i giudici chiariscono che l’arbitrarietà dell’esercizio delle proprie ragioni può escludersi solo se la persona attua un comportamento violento per mantenere il suo possesso attuale o per recuperarlo nell’immediatezza dello spoglio subito perché in entrambi i casi l’ordine giuridico preesistente è conservato e non turbato. Tirando le somme, l’autointegrazione nel possesso di una cosa, della quale il soggetto sia spogliato clandestinamente o con violenza, opera come causa speciale di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso al giudice e l’azione relativa avvenga nell’immediatezza di quella lesiva del diritto, per l’impellente necessità di ripristinare il possesso perduto, mentre invece in questa vicenda il possesso uti dominus del vecchio proprietario dell’immobile è andato avanti per oltre 20 anni. (Sentenza 30328 del 1° agosto 2022 della Corte di Cassazione)

Pubblicazione legale

Opera letteraria fotocopiata: condannato il titolare della copisteria anche se era assente

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La condotta incriminata è ravvisabile anche nella scannerizzazione del testo, per la riproduzione e vendita su richiesta Titolare della copisteria condannato per abusiva riproduzione mediante fotocopie di un’opera letteraria anche se il fatto illecito è derivato dalla sua temporanea assenza dal locale. Ciò perché il titolare della copisteria che voglia o debba allontanarsi dall’esercizio, ben può ciò fare soltanto dopo avere preso le opportune cautele, atte ad assicurare, anche durante la sua assenza, la possibilità di impedire che i propri soci o i propri dipendenti violino il precetto in parola, dando apposito incarico ad un soggetto di fiducia, sia esso uno dei soci o un dipendente. Nello specifico della vicenda presa in esame dai giudici si è appurato che l’opera letteraria era stata interamente riprodotta nel computer aziendale ed era evidentemente destinata alla riproduzione, a fini commerciali, per il pubblico che ne avesse fatto richiesta, e che il titolare dell’attività di copisteria era in possesso, in sostanza, di una copia dell’intero testo, pronta per la commercializzazione. In sostanza, non è bastevole per escludere l’illecito il mancato rinvenimento di copia cartacea, poiché la condotta incriminata è ravvisabile anche nella scannerizzazione del testo, aduso per la riproduzione e vendita su richiesta, così ledendo il diritto di autore. (Sentenza 26262 dell’8 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

Pubblicazione legale

Manipolazioni invasive, sgradevoli e offensive: massaggiatore condannato per violenza sessuale

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Inequivocabile il racconto fatto da due donne. I massaggi da loro descritti non potevano avere alcuna finalità terapeutica o di benessere Massaggiatore condannato per violenza sessuale a causa di alcune manipolazioni che hanno sfiorato le zone erogene di due clienti. Respinta la tesi difensiva, mirata a ridimensionare i comportamenti dell’uomo e a sostenere che essi siano stati male interpretati dalle due donne. Logico, invece, secondo i giudici, parlare di massaggi invasivi e sgradevoli e offensivi della sfera sessuale delle due donne. Impossibile ridimensionare le accuse, poiché si è appurato che i comportamenti dell’uomo si sono tenuti lontani da qualsiasi tecnica di massaggio lecita e decorosa e sono consistiti, invece, in massaggi invasivi e sgradevoli, contigui ad aree sessuali ed erogene e perciò offensivi della sfera sessuale delle due donne. (Sentenza 26476 dell’11 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

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