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Avvocato Umberto Diffidenti a Telese Terme

Umberto Diffidenti

Avvocato penalista in provincia di Benevento a Telese Terme (BN)

Informazioni generali

L'avv. Umberto Diffidenti presta la propria consulenza ed assistenza legale, in ambito penale civile e tutela dei consumatori a privati e aziende. Ammesso al GRATUITO PATROCINIO PENALE, offre altresì, consulenza, assistenza e rappresentanza ad Enti Pubblici. Vanta particolare esperienza nella tutela dei diritti in genere, nella contrattualistica e nel risarcimento del danno derivante da qualsiasi fattispecie. Inoltre si occupa diritto, di diritto processuale penale e tutela dei consumatori avendo maturato una profonda esperienza in questi due ultimi settori.

Esperienza


Diritto civile

Ho eseguito ricorsi AGCOM; ricorsi ABF, (Arbitrato Bancario Finanziario) atti di citazione 163 cpc, comparse di costituzione e risposta e con domanda riconvenzionale; memorie 183 cpc; comparse conclusionali; ricorsi ex art. 414 cpc; ex art. 22 legge 689/81, ricorsi per accertamento tecnico preventivo ex art 696 cpc 696 bis cpc; ricorsi per decreto ingiuntivo; opposizione ex art. 615 c.p.c.; opposizione a cartelle esattoriali; costituendomi in giudizio anche per Enti Pubblici e Associazioni dei Consumatori.


Diritto penale

Querele /denunce; memorie difensive ex artt. 90, 91 c.p.p; comparse d’intervento associazioni; costituzioni di parte civile; oblazione ex artt. 162 e 162 bis c.p.; assistenza ad interrogatorio di garanzia; opposizione all’archiviazione ex art. 408 comma 3 c.p.p. attività ex art. 415 bis c.p.p. richiesta di incidente probatorio ex art. 392 c.p.p. redazione atto di appello; richiesta di riesame; riti alternativi e deflattivi giudizio abbreviato, applicazione di pena su richiesta delle parti, redazione modelli di organizzazione, gestione e controllo del rischio D.Lgs. 231/01 e M.A.E. Mandato di Arresto Europeo. Esecuzione penale.


Violenza

Ho assistito e difeso in giudizio numerosi imputati, tra cui anche un tentato omicidio con interrogatorio di garanzia in carcere, assistenza nell'udienza di incidente probatorio, opposizione a giudizio immediato e richiesta di abbreviato.


Altre categorie

Sostanze stupefacenti, Tutela del consumatore, Diritto ambientale, Usura, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Multe e contravvenzioni, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Omicidio, Diritto penitenziario, Arbitrato, Diritto assicurativo, Separazione, Divorzio, Diritto commerciale e societario, Diritto bancario e finanziario, Investimenti, Discriminazione, Diritto internazionale ed europeo, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Malasanità e responsabilità medica, Tutela degli animali, Diritto del turismo, Diritto dello sport, Tutela degli anziani, Diritto dell'informatica, Diritto militare, Diritti umani, Diritto canonico, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Accesso esclusivo al terrazzo: possibile l’usucapione

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Fondamentale che il possesso su quello spazio dell’immobile sia stato esercitato senza opposizione da parte degli altri condomini Se per decenni l’accesso al terrazzo dello stabile è stato precluso agli altri condomini mediante l’ installazione di una porta , le cui chiavi non sono state condivise con gli altri proprietari ma tenute in maniera esclusiva dai vecchi proprietari, i quali, avendo accorpato due unità immobiliari poste sullo stesso piano, hanno finito per inglobare anche il corridoio comune che conduceva al suddetto terrazzo, allora il nuovo proprietario dell’immobile può legittimamente ottenere, nonostante l’opposizione degli altri condomini, l’usucapione del terrazzo. Fondamentale, comunque, l’unione del possesso esercitato dal nuovo proprietario con quello esercitato dai vecchi proprietari: ciò ha consentito di far matura l’ordinaria usucapione ventennale. Rilevante anche il fatto che la manutenzione , ordinaria e straordinaria, del terrazzo sia sempre stata curata dai vecchi proprietari, e che addirittura dal 1978 in poi nessuno degli altri condomini abbia potuto utilizzare l’area in questione né, tanto meno, abbia chiesto di utilizzarla o abbia avanzato rivendicazioni di sorta. Per i giudici non ci sono dubbi sulla avvenuta usucapione del terrazzo condominiale, a fronte di un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall’animo di tenere la cosa esclusivamente per sé e, per di più, protrattosi indisturbato per oltre vent’anni, a cui ha fatto seguito la totale inerzia degli altri comproprietari, astenutisi per quasi sessant’anni dall’esercitare le proprie prerogative, non reagendo in alcun modo al potere di fatto esercitato in via esclusiva dal possessore e al progressivo inglobamento della porzione condominiale all’interno dell’immobile di proprietà di un condomino. (Sentenza del 19 luglio 2022 del Tribunale di Monza)

Pubblicazione legale

Sorpreso a vendere alcuni grammi di cocaina: l’essere noto come spacciatore non basta a rendere grave l’episodio

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Riprende vigore, quindi, la tesi difensiva, mirata addirittura ad ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entità Uomo trovato a vendere quasi 17 grammi di cocaina. Per i giudici, però, l’episodio non è grave, nonostante l’uomo sotto accusa sia noto per essere uno spacciatore di droga. In sostanza, l’essere conosciuto come spacciatore non è dato sufficiente per catalogare come gravi la detenzione e la cessione di alcuni grammi di cocaina. Plausibile, secondo i giudici, la tesi proposta dalla difesa, secondo cui si è ritenuta non episodica né occasionale la cessione di cocaina sulla base di due elementi opinabili, ossia il fatto che l’uomo sia noto quale spacciatore e sia privo di mezzi di sostentamento economico, se non quelli derivanti da attività illecite. I giudici tengono a ribadire che al fine di determinare la minore offensività di condotte finalizzate alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti è necessario valutare tutte le circostanze di fatto, nonostante l’esistenza di una piazza di spaccio, o di una pluralità di condotte o della composizione della sostanza stupefacente. Difatti, la diversità di sostanze stupefacenti detenute a fini di cessione non è di per sé ostativa alla configurabilità del fatto di lieve entità, e identico ragionamento va fatto anche di fronte allo svolgimento di una attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, ma inserita in un’attività criminale organizzata o professionale. Nel caso preso in esame dai giudici, invece, è stata respinta l’ipotesi del fatto di lieve entità solo perché l’uomo sotto accusa è noto quale spacciatore, senza specificare, poi, l’entità dell’attività di spaccio di cui l’uomo farebbe parte, e quindi quanto la sua condotta di cessione di droga, oggetto del procedimento, potesse concretamente contribuire alla diffusione nel mercato di sostanza stupefacente. (Sentenza 31768 del 29 agosto 2022 della Corte di Cassazione)

Pubblicazione legale

Condannato il proprietario che si introduce con violenza nel suo immobile che perÒ È utilizzato da un ventennio dal vecchio proprietario 11.10.2022

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Il possesso uti dominus del vecchio proprietario dell’immobile è andato avanti per oltre 20 anni Condannato il proprietario dell’immobile che vi si introduce con violenza pur sapendo che esso è utilizzato uti dominus , da oltre 20 anni, dal vecchio proprietario. I giudici ritengono non rilevante il fatto che l’uomo sotto processo abbia prodotto un suo atto di acquisto dell’immobile dalla persona offesa, giacché comunque lo spoglio è avvenuto nei confronti del vecchio proprietario che da oltre 20 anni utilizzava pacificamente uti dominus l’immobile. Lecita, quindi, la condanna per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. A questo proposito, i giudici chiariscono che l’arbitrarietà dell’esercizio delle proprie ragioni può escludersi solo se la persona attua un comportamento violento per mantenere il suo possesso attuale o per recuperarlo nell’immediatezza dello spoglio subito perché in entrambi i casi l’ordine giuridico preesistente è conservato e non turbato. Tirando le somme, l’autointegrazione nel possesso di una cosa, della quale il soggetto sia spogliato clandestinamente o con violenza, opera come causa speciale di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso al giudice e l’azione relativa avvenga nell’immediatezza di quella lesiva del diritto, per l’impellente necessità di ripristinare il possesso perduto, mentre invece in questa vicenda il possesso uti dominus del vecchio proprietario dell’immobile è andato avanti per oltre 20 anni. (Sentenza 30328 del 1° agosto 2022 della Corte di Cassazione)

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