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Avvocato Umberto Diffidenti a Telese Terme

Umberto Diffidenti

Avvocato penalista in provincia di Benevento a Telese Terme (BN)

Informazioni generali

L'avv. Umberto Diffidenti presta la propria consulenza ed assistenza legale, in ambito penale civile e tutela dei consumatori a privati e aziende. Ammesso al GRATUITO PATROCINIO PENALE, offre altresì, consulenza, assistenza e rappresentanza ad Enti Pubblici. Vanta particolare esperienza nella tutela dei diritti in genere, nella contrattualistica e nel risarcimento del danno derivante da qualsiasi fattispecie. Inoltre si occupa diritto, di diritto processuale penale e tutela dei consumatori avendo maturato una profonda esperienza in questi due ultimi settori.

Esperienza


Diritto penale

Querele /denunce; memorie difensive ex artt. 90, 91 c.p.p; comparse d’intervento associazioni; costituzioni di parte civile; oblazione ex artt. 162 e 162 bis c.p.; assistenza ad interrogatorio di garanzia; opposizione all’archiviazione ex art. 408 comma 3 c.p.p. attività ex art. 415 bis c.p.p. richiesta di incidente probatorio ex art. 392 c.p.p. redazione atto di appello; richiesta di riesame; riti alternativi e deflattivi giudizio abbreviato, applicazione di pena su richiesta delle parti, redazione modelli di organizzazione, gestione e controllo del rischio D.Lgs. 231/01 e M.A.E. Mandato di Arresto Europeo. Esecuzione penale.


Violenza

Ho assistito e difeso in giudizio numerosi imputati, tra cui anche un tentato omicidio con interrogatorio di garanzia in carcere, assistenza nell'udienza di incidente probatorio, opposizione a giudizio immediato e richiesta di abbreviato.


Stalking e molestie

Difesa e rappresentanza in giudizio di imputata accusata del reato 612 bis cp e 610 cp a seguito di udienza GUP non luogo a procedere per i reati 612 bis cp e 610 cp perchè il fatto non sussiste e rinvio a giudizio con derubricazione per altri reati molestie, ingiuria e minacce in dibattimento assolta.


Altre categorie

Reati contro il patrimonio, Omicidio, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Tutela del consumatore, Diritto ambientale, Diritto civile, Usura, Multe e contravvenzioni, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Arbitrato, Diritto assicurativo, Separazione, Divorzio, Discriminazione, Diritto commerciale e societario, Diritto bancario e finanziario, Investimenti, Diritto internazionale ed europeo, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Malasanità e responsabilità medica, Tutela degli animali, Diritto del turismo, Diritto dello sport, Tutela degli anziani, Diritto dell'informatica, Diritto militare, Diritti umani, Diritto canonico, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Strattoni, spinte e teste dei piccoli alunni schiacciate sui banchi: condannata la maestra

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Impossibile, però, secondo i giudici, parlare di maltrattamenti. Riconosciuto solo l’abuso dei mezzi di correzione Urla in classe e bambini tenuti con la testa schiacciata sul banco: maestra condanna per abuso dei mezzi di correzione. A inchiodare l’insegnante sono una testimonianza e alcune intercettazioni audiovisive: ciò ha reso palese la condotta aggressiva da lei tenuta in classe. Inequivocabili, poi, i disagi manifestati da un piccolo alunno. A legittimare la condanna della maestra sono non solo i comportamenti aggressivi da lei tenuti in classe, ma le conseguenze provocate, con particolare riferimento ad alcuni disturbi del comportamento riscontrati in un piccolo allievo, destinato, assieme ai suoi genitori, ad ottenere un ristoro economico dall’insegnante. Per i giudici, però, va riconosciuto solo il reato di abuso dei mezzi di correzione, e non quello più grave di maltrattamenti in famiglia. Inequivocabili i metodi adottati in classe dalla maestra nell’interfacciarsi con i propri alunni, ossia gesti violenti, come strattoni, spinte o lo schiacciamento della testa sul banco, oltre che urla ed espressioni a volte anche offensive. Palese, poi, anche il pericolo per la salute degli scolari: non a caso, un piccolo allievo ha manifestato disturbi del comportamento, quali pianto continuo, incubi notturni e problemi di enuresi a causa dei comportamenti aggressivi tenuti in classe dalla maestra. (Sentenza 29661 del 25 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

Pubblicazione legale

Bastone in mostra ad accompagnare la richiesta di denaro: condannato per rapina

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Palese l’intimidazione esercitata sulla vittima, ragionevolmente persuasa dell’utilizzo del bastone ai suoi danni se la pretesa economica non fosse stata soddisfatta Chiede denaro a un prete e mostra di avere con sé un bastone: condannato per rapina. Irrilevante il fatto che il bastone non fu utilizzato. Palese, comunque, l’intimidazione esercitata sul sacerdote. I giudici chiariscono che per parlare di rapina è sufficiente chiedere denaro con insistenza a una persona e, al contempo, mostrare di avere chiaramente in mano un oggetto idoneo a intimidire e a procurare lesioni alla vittima del latrocinio. Proprio ragionando in questa ottica, è stata ritenuta legittima la condanna di un uomo che ha costretto un sacerdote a dargli soldi, dando maggiore forza alla propria richiesta di denaro presentandosi con un bastone in mano. Su questo fronte i giudici sono chiari: l’uomo pretese una somma di denaro dal sacerdote e fece la sua richiesta armato di bastone, oggetto che certamente costituisce un’arma, ancorché impropria, in quanto idonea ad offendere. Assolutamente irrilevante il fatto che l’arma non fu adoperata. Ciò anche perché non si può ignorare l’intimidazione esercitata sul prete, ragionevolmente persuaso dell’utilizzo del bastone ai suoi danni se la pretesa economica non fosse stata soddisfatta. (Sentenza 28718 del 21 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

Pubblicazione legale

Condannato il proprietario che si introduce con violenza nel suo immobile che perÒ È utilizzato da un ventennio dal vecchio proprietario 11.10.2022

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Il possesso uti dominus del vecchio proprietario dell’immobile è andato avanti per oltre 20 anni Condannato il proprietario dell’immobile che vi si introduce con violenza pur sapendo che esso è utilizzato uti dominus , da oltre 20 anni, dal vecchio proprietario. I giudici ritengono non rilevante il fatto che l’uomo sotto processo abbia prodotto un suo atto di acquisto dell’immobile dalla persona offesa, giacché comunque lo spoglio è avvenuto nei confronti del vecchio proprietario che da oltre 20 anni utilizzava pacificamente uti dominus l’immobile. Lecita, quindi, la condanna per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. A questo proposito, i giudici chiariscono che l’arbitrarietà dell’esercizio delle proprie ragioni può escludersi solo se la persona attua un comportamento violento per mantenere il suo possesso attuale o per recuperarlo nell’immediatezza dello spoglio subito perché in entrambi i casi l’ordine giuridico preesistente è conservato e non turbato. Tirando le somme, l’autointegrazione nel possesso di una cosa, della quale il soggetto sia spogliato clandestinamente o con violenza, opera come causa speciale di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso al giudice e l’azione relativa avvenga nell’immediatezza di quella lesiva del diritto, per l’impellente necessità di ripristinare il possesso perduto, mentre invece in questa vicenda il possesso uti dominus del vecchio proprietario dell’immobile è andato avanti per oltre 20 anni. (Sentenza 30328 del 1° agosto 2022 della Corte di Cassazione)

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