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Avvocato Umberto Diffidenti a Telese Terme

Umberto Diffidenti

Avvocato penalista in provincia di Benevento a Telese Terme (BN)

Informazioni generali

L'avv. Umberto Diffidenti presta la propria consulenza ed assistenza legale, in ambito penale civile e tutela dei consumatori a privati e aziende. Ammesso al GRATUITO PATROCINIO PENALE, offre altresì, consulenza, assistenza e rappresentanza ad Enti Pubblici. Vanta particolare esperienza nella tutela dei diritti in genere, nella contrattualistica e nel risarcimento del danno derivante da qualsiasi fattispecie. Inoltre si occupa diritto, di diritto processuale penale e tutela dei consumatori avendo maturato una profonda esperienza in questi due ultimi settori.

Esperienza


Multe e contravvenzioni

Ho assistito numerosi utenti vittime di sanzioni per eccesso di velocità in particolar modo sulla SS. 372 Telesina ottenendo numerose sentenze favorevoli emesse dal Giudice di Pace


Diritto penale

Querele /denunce; memorie difensive ex artt. 90, 91 c.p.p; comparse d’intervento associazioni; costituzioni di parte civile; oblazione ex artt. 162 e 162 bis c.p.; assistenza ad interrogatorio di garanzia; opposizione all’archiviazione ex art. 408 comma 3 c.p.p. attività ex art. 415 bis c.p.p. richiesta di incidente probatorio ex art. 392 c.p.p. redazione atto di appello; richiesta di riesame; riti alternativi e deflattivi giudizio abbreviato, applicazione di pena su richiesta delle parti, redazione modelli di organizzazione, gestione e controllo del rischio D.Lgs. 231/01 e M.A.E. Mandato di Arresto Europeo. Esecuzione penale.


Violenza

Ho assistito e difeso in giudizio numerosi imputati, tra cui anche un tentato omicidio con interrogatorio di garanzia in carcere, assistenza nell'udienza di incidente probatorio, opposizione a giudizio immediato e richiesta di abbreviato.


Altre categorie

Sostanze stupefacenti, Tutela del consumatore, Diritto ambientale, Diritto civile, Usura, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Omicidio, Diritto penitenziario, Arbitrato, Diritto assicurativo, Separazione, Divorzio, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Diritto commerciale e societario, Diritto bancario e finanziario, Investimenti, Discriminazione, Diritto internazionale ed europeo, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Malasanità e responsabilità medica, Tutela degli animali, Diritto del turismo, Diritto dello sport, Tutela degli anziani, Diritto dell'informatica, Diritto militare, Diritti umani, Diritto canonico, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Comunicazione dei dati del conducente: nessun obbligo prima della definizione dei procedimenti relativi all’impugnazione del verbale

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Dopo l’esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi, con esito sfavorevole per il possessore del veicolo, l’organo accertatore deve provvedere ad un nuovo invito a comunicare i dati del conducente Per la configurazione della violazione, prevista dal Codice della strada, consistente nella mancata comunicazione – nei 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione – da parte dell’obbligato dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione, e, quindi, della legittima irrogazione della correlata sanzione, il destinatario dell’invito non può ritenersi tenuto a fornire i suddetti dati prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento. Da ciò consegue che per poter applicare le sanzioni contemplate dal Codice della strada, dopo l’esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi a cui si è fatto ricorso, con esito sfavorevole per il possessore del veicolo, l’organo accertatore deve provvedere ad un nuovo invito a carico dell’obbligato, dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dalla stessa disposizione normativa. Diversamente, ove l’esito dei citati rimedi sia favorevole al possessore del veicolo (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione prevista dal Codice della strada a carico dell’obbligato in esso individuato, come, ad esempio, il proprietario del veicolo. (Ordinanza 24012 del 3 agosto 2022 della Corte di Cassazione)

Pubblicazione legale

Guida con la patente sospesa per portare da un medico una donna con un attacco d’ansia: legittima la multa

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Impossibile ritenere giustificata dalla presunta emergenza la condotta irregolare tenuta dall’uomo trovato alla guida nonostante la patente sospesa Sanzione legittima per l’uomo trovato a guidare una vettura pur avendo la patente sospesa. Respinta la giustificazione messa sul tavolo dall’automobilista, il quale ha sostenuto di essere stato costretto a mettersi al volante per condurre l’originaria conducente della vettura presso un medico di base, avendo ella accusato i sintomi di un grave malessere, apparentemente tale da porla in pericolo di vita ma successivamente dimostratosi un semplice attacco d’ansia. Secondo l’automobilista multato l’errore compiuto nello scambiare un semplice attacco d’ansia per un’affezione ben più grave ha determinato la necessità di violare le disposizioni del Codice della strada per trarre in salvo la donna. I giudici ribattono che gli elementi probatori a disposizione non consentono di presumere il malore accusato dalla conducente fosse grave, o, quantomeno, non lieve. A tal proposito, proprio partendo dalla certificazione del malore effettuata dal medico curante della conducente, è legittimo ritenere che l’alterazione del ritmo cardiaco che aveva colpito la donna non avesse i requisiti per riconoscere la ricorrenza dello stato di necessità, non ricorrendo per lei un imminente pericolo di danno grave, ma al più potendo giustificare l’impossibilità per lei di poter continuare la guida del veicolo, senza però che quest’ultima situazione imponesse la conduzione dell’uomo che aveva la patente sospesa. (Ordinanza 22020 del 12 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

Pubblicazione legale

Sorpreso a vendere alcuni grammi di cocaina: l’essere noto come spacciatore non basta a rendere grave l’episodio

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Riprende vigore, quindi, la tesi difensiva, mirata addirittura ad ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entità Uomo trovato a vendere quasi 17 grammi di cocaina. Per i giudici, però, l’episodio non è grave, nonostante l’uomo sotto accusa sia noto per essere uno spacciatore di droga. In sostanza, l’essere conosciuto come spacciatore non è dato sufficiente per catalogare come gravi la detenzione e la cessione di alcuni grammi di cocaina. Plausibile, secondo i giudici, la tesi proposta dalla difesa, secondo cui si è ritenuta non episodica né occasionale la cessione di cocaina sulla base di due elementi opinabili, ossia il fatto che l’uomo sia noto quale spacciatore e sia privo di mezzi di sostentamento economico, se non quelli derivanti da attività illecite. I giudici tengono a ribadire che al fine di determinare la minore offensività di condotte finalizzate alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti è necessario valutare tutte le circostanze di fatto, nonostante l’esistenza di una piazza di spaccio, o di una pluralità di condotte o della composizione della sostanza stupefacente. Difatti, la diversità di sostanze stupefacenti detenute a fini di cessione non è di per sé ostativa alla configurabilità del fatto di lieve entità, e identico ragionamento va fatto anche di fronte allo svolgimento di una attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, ma inserita in un’attività criminale organizzata o professionale. Nel caso preso in esame dai giudici, invece, è stata respinta l’ipotesi del fatto di lieve entità solo perché l’uomo sotto accusa è noto quale spacciatore, senza specificare, poi, l’entità dell’attività di spaccio di cui l’uomo farebbe parte, e quindi quanto la sua condotta di cessione di droga, oggetto del procedimento, potesse concretamente contribuire alla diffusione nel mercato di sostanza stupefacente. (Sentenza 31768 del 29 agosto 2022 della Corte di Cassazione)

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