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Avvocato Valentina Di Bartolomeo a Roma

Valentina Di Bartolomeo

Avvocato esperto in diritto di famiglia, del lavoro e diritto previdenziale.

Informazioni generali

Mi sono specializzata in diritto di famiglia, diritto del lavoro e contrattualistica. Mi occupo altresì di sfratto per morosità e finita locazione, nonché diritto previdenziale. Negli anni mi sono anche occupata di affido dei minori, con particolare riferimento all'affido dei minori agli assistenti sociali. Ho anche patrocinato dinanzi al Giudice Tutelare per l'autorizzazione al rilascio del passaporto della minore richiesto dal padre, che la madre all'inizio aveva negato senza ragione alcuna.

Esperienza


Diritto di famiglia

Separazione, divorzio, affido minori e mediazione. Ho curato in particolare un caso di affido di minori dove il CTU nominato dal magistrato ha nominato i servizi sociali i quali hanno effettuato il monitoraggio della minore per i primi sei mesi. successivamente gli assistenti sociali si sono rilevati inadempienti, ragione per la quale ho fatto il ricorso e le parti dopo la prima udienza hanno redatto gli accordi che poi sono stati ratificati dal Giudice


Matrimonio

La concretezza e la sintesi. la cessazione di un rapporto comporta una stravolgimento di un equilibrio, che noi avvocati dobbiamo cercare di rendere meno violento possibile.


Separazione

In materia di separazione ho acquisito una capacità di regolamentare i rapporti tra le parti nell'interesse esclusivo di una equità, nel caso di consensuale e di un interesse superiore della prole nel caso di minori


Altre categorie

Divorzio, Affidamento, Adozione, Previdenza, Diritto civile, Licenziamento, Tutela dei minori, Diritto del lavoro, Mediazione, Negoziazione assistita, Diritto sindacale, Risarcimento danni, Recupero crediti, Pignoramento, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Malasanità e responsabilità medica, Tutela degli anziani, Domiciliazioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Reati di maltrattamenti in famiglia

Pubblicato su IUSTLAB

L'articolo 572 del codice penale, configura il reato di maltrattamenti in famiglia. Esso si realizza quando si maltratta una persona appartenente alla sua famiglia o comunque con lui convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o che gli è stata affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione. Ad esempio, integra il reato anche la sostanziale privazione della funzione genitoriale da parte dell'altro genitore, realizzata mediante l'avocazione delle scelte economiche, organizzative ed educative relative ai figli minori e lo svilimento, ai loro occhi, della sua figura morale. Può addirittura configurarsi come maltrattamento un eccesso di attenzioni nei confronti della vittima. La Corte di cassazione (n. 36503/2011), ha sancito che sussiste il reato di maltrattamenti in famiglia ove un genitore per eccesso di protezione e attenzioni abbia impedito un armonico sviluppo psico-fisico del figlio. Una casistica rilevante in materia di maltrattamenti in famiglia e' quella connessa alla cosiddetta violenza assistita da parte dei figli. È configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia se la conflittualità tra i genitori coinvolge indirettamente anche i figli quali diventano involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri che si svolgono all'interno delle mura domestiche (Cassazione penale sez. VI, 23/02/2018, n.18833). La Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza del reato ove i comportamenti maltrattanti siano reciproci con un grado di gravità e intensità equivalenti (Cassazione penale sez. VI, 23/01/2019, n.4935).Il reato è abituale. In particolare, l'elemento psichico si realizza nella volontà dell'autore di avvilire e sopraffare la vittima unificando i singoli episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'ultima, non rilevando, nella natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo. Con la sentenza 8 maggio 2019, n. 19776 la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha infatti precisato che l'abitualità connotante il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. non viene neutralizzata da eventuali momenti di pausa che siano riscontrabili tra i vari episodi lesivi della dignità psicofisica della vittima. Quindi, ai fini della configurabilità del reato deve trattarsi di una condotta di "vessazione" continuativa, che, pur potendo essere inframmezzata da periodi di "calma", deve costituire fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita. E'richiesto il dolo generico che non postula la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria idonea. Il reato prevede reclusione da due a sei anni. Tale pena è aggravata in tre ipotesi: se dal fatto deriva una lesione personale grave è prevista la reclusione da quattro a nove anni se dal fatto deriva una lesione personale gravissima è prevista la reclusione da sette a quindici anni se dal fatto deriva la morte è prevista la reclusione da dodici a ventiquattro anni. In tema di locus commissi delicti è opportuno citare il recente orientamento giurisprudenziale che sancisce la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia qualora gli atti di vessazione avvengano all'interno della scuola da parte di insegnanti. La Suprema Corte, con la sentenza n. 40959/2017 stabilisce che nell'ipotesi in cui l'insegnante utilizzi ripetutamente violenza a danno dell'alunno non risponde del reato di cui all'art. 571 del c.p. (abusi di mezzi di correzione), ma del reato, di tutt'altra portata, di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (l'uso sistematico della violenza, quale ordinario fatto del minore affidato, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può, infatti rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti).

Caso legale seguito

Autorizzazione al passaporto

Febbraio 2020

Una coppia si separa legalmente. lei non vuole autorizzare la firma del padre sul passaporto della minorenne. ho fatto il ricorso al giudice tutelare che non ha ravvisato motivi ostativi

Caso legale seguito

Divorzio giudiziale

Studio mio in Roma Viale Alessandrino 385 scala C int.3 anno 2019

i coniugi preliminarmente sono addivenuti alla predisposizione di un ricorso per separazione consensuale. Successivamente la moglie mi ha manifestato la sua volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il marito non ha aderito alla suddetta richiesta e la Signora ha predisposto un ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio

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Lo studio

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Viale Alessandrino 385 Scala C Interno 3
Roma (RM)