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Avvocato Valentina Di Bartolomeo a Roma

Valentina Di Bartolomeo

Avvocato esperto in diritto di famiglia, del lavoro e diritto previdenziale.

Informazioni generali

Mi sono specializzata in diritto di famiglia, diritto del lavoro e contrattualistica. Mi occupo altresì di sfratto per morosità e finita locazione, nonché diritto previdenziale. Negli anni mi sono anche occupata di affido dei minori, con particolare riferimento all'affido dei minori agli assistenti sociali. Ho anche patrocinato dinanzi al Giudice Tutelare per l'autorizzazione al rilascio del passaporto della minore richiesto dal padre, che la madre all'inizio aveva negato senza ragione alcuna.

Esperienza


Tutela dei minori

Il minore è posto al centro del mio interesse sia nella fase stragiudiziale che giudiziale.


Previdenza

Mi occupo di invalidità civile, indennità di accompagnamento, legge 104. i ricorrenti si rivolgono a me per valutare la sussistenza dei presupposti per impugnare il verbale della commissione medica di I^ istanza.


Diritto civile

Contrattualistica, responsabilità civile e responsabilità professionale. ho affrontato casi di responsabilità professionale sia a Roma che a Velletri dove i sanitari avevano cagionato un danno ai miei clienti. è stata esperita preliminarmente la fase della mediazione obbligatoria poi il giudizio. Nell'ambito del diritto civile sto curando il recupero credito in fase giudiziale per una ditta individuale


Altre categorie

Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Licenziamento, Matrimonio, Affidamento, Diritto del lavoro, Mediazione, Negoziazione assistita, Adozione, Diritto sindacale, Risarcimento danni, Recupero crediti, Pignoramento, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Malasanità e responsabilità medica, Tutela degli anziani, Domiciliazioni.



Credenziali

Caso legale seguito

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Studio mio in Roma Viale Alessandrino 385 scala C int.3 anno 2019

La mia cliente ha ricevuto la formalizzazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. io ho impugnato in via stragiudiziale il licenziamento e successivamente abbiamo trovato congiuntamente con la controparte un accordo siglato in sede sindacale.

Esperienza di lavoro

Praticante - Studio legale arrotta

Dal 7/2006 al 10/2008

Ho iniziato la pratica forense trattando cause di diritto del lavoro

Pubblicazione legale

Reati di maltrattamenti in famiglia

Pubblicato su IUSTLAB

L'articolo 572 del codice penale, configura il reato di maltrattamenti in famiglia. Esso si realizza quando si maltratta una persona appartenente alla sua famiglia o comunque con lui convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o che gli è stata affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione. Ad esempio, integra il reato anche la sostanziale privazione della funzione genitoriale da parte dell'altro genitore, realizzata mediante l'avocazione delle scelte economiche, organizzative ed educative relative ai figli minori e lo svilimento, ai loro occhi, della sua figura morale. Può addirittura configurarsi come maltrattamento un eccesso di attenzioni nei confronti della vittima. La Corte di cassazione (n. 36503/2011), ha sancito che sussiste il reato di maltrattamenti in famiglia ove un genitore per eccesso di protezione e attenzioni abbia impedito un armonico sviluppo psico-fisico del figlio. Una casistica rilevante in materia di maltrattamenti in famiglia e' quella connessa alla cosiddetta violenza assistita da parte dei figli. È configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia se la conflittualità tra i genitori coinvolge indirettamente anche i figli quali diventano involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri che si svolgono all'interno delle mura domestiche (Cassazione penale sez. VI, 23/02/2018, n.18833). La Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza del reato ove i comportamenti maltrattanti siano reciproci con un grado di gravità e intensità equivalenti (Cassazione penale sez. VI, 23/01/2019, n.4935).Il reato è abituale. In particolare, l'elemento psichico si realizza nella volontà dell'autore di avvilire e sopraffare la vittima unificando i singoli episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'ultima, non rilevando, nella natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo. Con la sentenza 8 maggio 2019, n. 19776 la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha infatti precisato che l'abitualità connotante il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. non viene neutralizzata da eventuali momenti di pausa che siano riscontrabili tra i vari episodi lesivi della dignità psicofisica della vittima. Quindi, ai fini della configurabilità del reato deve trattarsi di una condotta di "vessazione" continuativa, che, pur potendo essere inframmezzata da periodi di "calma", deve costituire fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita. E'richiesto il dolo generico che non postula la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria idonea. Il reato prevede reclusione da due a sei anni. Tale pena è aggravata in tre ipotesi: se dal fatto deriva una lesione personale grave è prevista la reclusione da quattro a nove anni se dal fatto deriva una lesione personale gravissima è prevista la reclusione da sette a quindici anni se dal fatto deriva la morte è prevista la reclusione da dodici a ventiquattro anni. In tema di locus commissi delicti è opportuno citare il recente orientamento giurisprudenziale che sancisce la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia qualora gli atti di vessazione avvengano all'interno della scuola da parte di insegnanti. La Suprema Corte, con la sentenza n. 40959/2017 stabilisce che nell'ipotesi in cui l'insegnante utilizzi ripetutamente violenza a danno dell'alunno non risponde del reato di cui all'art. 571 del c.p. (abusi di mezzi di correzione), ma del reato, di tutt'altra portata, di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (l'uso sistematico della violenza, quale ordinario fatto del minore affidato, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può, infatti rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti).

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Lo studio

Valentina Di Bartolomeo
Viale Alessandrino 385 Scala C Interno 3
Roma (RM)