Avvocato Valentina Stamerra a Lecce

Valentina Stamerra

Avvocato esperto in materia di Proprietà Intellettuale, delle Imprese e dei Contratti


Informazioni generali

Mi occupo di proprietà Intellettuale (marchi, brevetti e diritto d'autore) da oltre 18 anni, a Lecce, Bologna e Milano. Fin da subito ho intrapreso la carriera legale seguendo quella che è sempre stata la mia passione: la tutela della proprietà intellettuale. Ho seguito centinaia di casi fra registrazioni di P.I. in Italia e all'Estero dalla scrittura delle rivendicazioni alle procedure di deposito, fino alle opposizioni. Mi occupo anche di contraffazioni, plagi e contrattualistica. Ho vasta consocenza del diritto delle Imprese e di bandi e aiuti per sviluppare il tuo brevetto e risparmiare fiscalmente, grazie alla PI.

Esperienza


Contratti

Ho redatto lettere d'intenti, atti preliminari, lettere di segretezza, non disclousur agrrements, contratti di trasferimento e di licenza, fondamentali quando un brevetto inizia a essere richiesto, un marchio acquisisce valore o un disegno o opera d'arte vengono quotati. Perchè le innovazioni possano ottenere anche il meritato successo economico, ho consigliato i miei clienti e dato loro assistena anche nella creazione di new-co, joint venture e nella redazione di patti parasociali.


Proprietà intellettuale

Eseguo ricerche professionali di marchi e brevetti pre-esistenti e analizzo le differenze tarando su di esse la tutela. Aiuto inventori e creativi a redigere la documentazione necessaria, a stilare le rivendicazioni e classificazioni per garantire la massima tutela con il minimo rischio. Ho registrato centinaia tra Marchi, Disegni e Brevetti, in Italia, Europa e all’estero, fornendo assistenza legale contro chi copia e difendendo i miei clienti da accuse di terzi per imitazione servile dei propri ritrovati innovativi. Ho fornito assistenza in contratti di trasferimento della IP (licenza, cessione, franchising, distribuzione).


Marchi

I marchi sono la mia passione fin dall'Università. Me ne occupo lavorativamente fin dal 1998, anno in cui ho lavorato presso la CCIAA di Milano, nel settore regolazione del mercato. Da allora ho accompagnato moltissimi imprenditori nella creazione della loro immagine, fornendo consulenza nella tutela del Brand, affinchè sia forte e capace di trascinare con sè l'avviamento. Eseguo ricerche, registro i marchi a livello nazionale, Europeo e Internazionale. Seguo le opposizioni presso Uffici nazionali e stranieri. Mi occupo anche di contenziosi e mi avvalgo di una rete di avvocati in paesi esteri, per problematiche più compesse.


Altre categorie:

Brevetti, Malasanità e responsabilità medica, Antitrust e concorrenza sleale, Franchising, Mediazione, Domiciliazioni.


Referenze

Pubblicazione legale

Le invenzioni del datore di Lavoro

Pubblicato su IUSTLAB

Nell’epoca attuale le imprese devono continuamente innovarsi e tenere il passo dello sviluppo tecnologico (talvolta anticipandolo anche) al fine di poter essere sempre competitive e concorrenziali. In questo contesto non è raro che durante un rapporto di lavoro possano essere create delle invenzioni dai lavoratori, siano essi dipendenti, ricercatori o autonomi, ma a chi appartiene la proprietà del brevetto delle invenzioni in questione? Di chi è l’invenzione del lavoratore dipendente? Per le invenzioni del dipendente la normativa in tema di proprietà industriale (art. 64 C.P.I.) prevede tre diverse casistiche che sono differentemente disciplinate: • il dipendente è assunto allo scopo di svolgere attività inventiva ed è remunerato per questo; • il lavoratore è assunto per svolgere attività inventiva ma non è prevista una remunerazione specifica; • il dipendente è stato assunto per altre mansioni e l’invenzione ricade nel campo di azione del datore di lavoro. Brevetti di lavoro Nel primo caso, quando cioè l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto di lavoro e a tale scopo retribuita, le invenzioni realizzate dai dipendenti pubblici o privati nell’adempimento del proprio rapporto di lavoro spettano alla società o all’ente di appartenenza, salvo naturalmente riconoscere all’inventore il diritto “morale” di essere indicato come autore dell’invenzione. Brevetti d’azienda Nel secondo caso, quando l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, ma non è stata stabilita una retribuzione, i diritti derivanti dall'invenzione - sempre che sia stato chiesto un brevetto o che il datore abbia deciso di sfruttare il segreto industriale -appartengono al datore di lavoro. In questo caso all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta un equo premio per la cui determinazione si terrà conto di alcuni elementi, quali: • l'importanza dell'invenzione; • le mansioni svolte dal lavoratore; • la retribuzione percepita dall'inventore; • il contributo che il lavoratore che ha creato l’invenzione ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Il diritto del lavoratore all'equo premio sorge con il conseguimento del brevetto o con la decisione aziendale di sfruttarne la segretezza, in quanto non è sufficiente che si tratti di innovazioni meramente brevettabili, ma di invenzioni non brevettate o non sfruttate. Brevetti occasionali Nel terzo caso preso in considerazione, che si verifica quando si tratta di invenzione industriale che rientra nel campo di attività del datore di lavoro, ma il dipendente è stato assunto e retribuito per mansioni che non attengono all’attività inventiva, il datore di lavoro ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto. Il datore ha, altresì, la facoltà di chiedere o acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto dell’invenzione. Brevetti del dipendente Esiste un quarto caso, non disciplinato dalla normativa e del tutto residuale, in cui l’invenzione non rientra neppure nel campo di attività del datore di lavoro e pur tuttavia è stata ottenuta dal dipendente con i mezzi del datore di lavoro durante le ore di lavoro. In tal caso essendo l’attività inventiva fuori dall’ambito di competenza del datore di lavoro, i diritti saranno del dipendente, parliamo ad esempio del caso in cui la segretaria di una società edile inventi un’applicazione per ottimizzare i parcheggi dell’area antistante l’azienda. Assodato che i diritti dell’invenzione sono attribuiti al lavoratore, è bene precisare che il datore di lavoro potrebbe eventualmente sollevare problematiche di natura giuslavorista e/o disciplinare per aver usato mezzi e tempo lavorativo per scopi di natura personale. Quali sono le norme per le invenzioni dei dipendenti delle Università? Il 23 agosto scorso è entrata in vigore la legge 24 luglio 2023, n. 102, di riforma del Codice della Proprietà Industriale. Con suddetta legge è stato abolito il privilegio riconosciuto ai ricercatori e professori universitari ed è stato conferito un nuovo ruolo alla ricerca universitaria, la cui piena titolarità delle invenzioni è restituita agli atenei e agli altri enti pubblici (attraverso la riforma dell’art. 65 del CPI e l’introduzione dell’art. 65-bis). Qui l’Università è sempre proprietaria, il che ha restituito competitività alle istituzioni di ricerca italiane a livello di mercato globale. Permangono, però, anche altre differenze con la disciplina delle invenzioni dei dipendenti negli altri ambiti lavorativi. Eventuali premi e compensi al ricercatore sono demandati ad accordi e regolamenti interni e, se ci sono soggetti investitori esterni, ad accordi tra Università e tali soggetti. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro un termine di sei mesi, prorogabile in casi eccezionali di ulteriori tre mesi a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome dell’invenzione come brevetto. Quali norme si applicano per le invenzioni del lavoratore autonomo? In questo specifico caso, vale una presunzione opposta a quella del lavoratore dipendente. L’art. 4 della L. n.18/2017, così detto Jobs Act stabilisce che: salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso, spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. In realtà questa disposizione lascia alcuni dubbi interpretativi, a causa di un richiamo al Codice della Proprietà Intellettuale in contraddizione con la regola generale secondo cui l’invenzione del lavoratore autonomo è di quest’ultimo. Da ultimo la Cassazione nell’Ordinanza n. 19335 del 15 giugno 2022 ha risolto tali dubbi chiarendo che affinché si configuri il trasferimento dei diritti sulle creazioni del lavoratore autonomo al suo committente, l’attività creativa deve essere chiaramente indicata come oggetto del contratto con il lavoratore autonomo e non è sufficiente che tale attività sia semplicemente svolta nel corso dell’esecuzione degli obblighi contrattuali. Deve inoltre essere predisposta una remunerazione specifica per tale attività.

Esperienza di lavoro

Responsabile legale Marchi, Contratti, Diritto d'Autore - Avv. Massimo Lazzari Gruppo 101 professionisti

Dal 1/2004 al 1/2006

Ho avviato e portato a regime il primo settore on line di 101 professionisti relativo a tematiche di Marchi, brevetti, Diritto d'Autore e contratti. Ho trattato unitamente all'avv. Lazzari e in autonomia decine e decine di pratiche relative a tali materie.

Pubblicazione legale

Illiceità del marchio: il caso Coca Pola

Avv. Valentina Stamerra

In questo articolo si approfondisce il tema dell'illiceità di un marchio, quando è contrario alle leggi, all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare si esamina il recente caso di disputa in materia di proprietà intellettuale tra Coca Cola e Coca Nasa, in cui una piccola imprenditrice appartenente alla tradizione indigena Colombiana, Fabiola Pinacuè ha sfidato la multinazionale delle bevande gasate. Con Pinacuè è insorta l'intera comunità indigena Nasa, sostenendo l'illiceità del noto marchio statunitense, perchè avrebbe usurpato il termine Coca che fa parte della tradizione culturale indigena. La foglia di coca infatti è una pianta sacra e apparterrebbe ai diritti fondamentali degli indigeni, salvaguardati dai trattati internazionai a tutela della cultura indigena.

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Lo studio

Valentina Stamerra
Viale Giovanni Paolo Ii, 11
Lecce (LE)

Sede secondaria:
Via San Felice, 123
Bologna (BO)

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