Pubblicazione legale:
La quota sociale, quindi, al pari di ogni altro bene acquistato in costanza di matrimonio, cade immediatamente in comunione legale e, al momento dello scioglimento della stessa, cade in comunione ordinaria. Conseguentemente, per effetto dello scioglimento della comunione, che decorre dalla data in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separatamente, quella che era una comunione senza quote inizia ad essere una comunione paritaria sul bene, con diritto per il coniuge di richiedere la liquidazione del valore della propria metà.
Fonte: Corte d’Appello Firenze, Sez. spec. in materia di imprese, sentenza, 20 luglio 2023 n. 1590 - leggi l'articolo