Avvocato Valeria Mazzotta a Bologna

Valeria Mazzotta

Avvocato matrimonialista e minorile


Informazioni generali

Da oltre vent'anni mi dedico alla tutela della famiglia, in ogni sua fase, con un occhio di riguardo ai minori, soggetti deboli portatori di diritti fondamentali. Offro assistenza e consulenza mirata all’individuazione delle soluzioni migliori per la risoluzione dei conflitti e alla gestione ottimale di tutte le questioni che gravitano attorno alla famiglia. Sono autrice di numerose pubblicazioni: libri, articoli su riviste specializzate, sia cartacee che digitali. Da oltre otto anni presiedo a Bologna l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, la principale associazione di avvocati familiaristi in Italia. Avvocato LGBTI

Esperienza


Diritto di famiglia

La pratica ultraventennale mi ha insegnato a gestire le situazioni anche più conflittuali e a comprendere la sofferenza che ogni storia d'amore che termina porta con sè. Non dimentico mai che è il minore destinatario di ogni scelta strategica e per questo va posto al centro, sia nel caso di dissoluzione della coppia genitoriale che quando un genitore non c'è e l'altro agisce per il riconoscimento dei diritti del figlio. Ma anche la tutela economica, sia della parte richiedente che di quella onerata del mantenimento è cruciale. Mi rende forte sapere ascoltare e trovare la soluzione specifica per il caso di cui mi occupo.


Separazione

Da oltre due decenni mi occupo di separazione della coppia matrimoniale o convivente, cercando possibilmente la soluzione consensuale ma non al prezzo del sacrificio dei diritti personali ed economici dell'uomo e della donna. Se occorre discuterne davanti al Giudice, garantisco fermezza e determinazione.


Unioni civili

Da anni sono socio di Rete Lenford, l’Avvocatura per i diritti LGBTI, che tutela e diffonde la cultura e il rispetto dei diritti delle persone LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali). Credo nella parità di genere e nell'uguaglianza delle persone, non tollero le discriminazioni e rivendico parità dei diritti a prescindere dall'orientamento sessuale.


Altre categorie:

Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Violenza, Negoziazione assistita, Eredità e successioni, Diritto civile, Incapacità giuridica, Cassazione, Domiciliazioni.


Referenze

Pubblicazione legale

Il coniuge che versa la caparra per l'acquisto della casa familiare non può chiederne all'altro la restituzione se la coppia entra in crisi

Cass. civile   sentenza n. 34883 del 13/12/2023

Il coniuge che versa l’a caparra  al momento della conclusione del preliminare per l’acquisto di un immobile destinato a casa familiare non può pretendere la restituzione della somma se la coppia entra in crisi. Infatti, poichè il bene è stato destinato ad abitazione coniugale, l’anticipo sul prezzo va attribuito a una liberalità fondata sulla solidarietà familiare. L’animus donandi non può essere messo in discussione una volta intervenuta la separazione, nè il coniuge che ha versato la caparra può contestare la liberalità effettuata sostenendo che mancano tutti gli elementi della donazione e che l'altro è tenuto alla restituzione di ciò che costituirebbe un indebito arricchimento.

Pubblicazione legale

Tradimento: spetta al coniuge fedifrago dimostrare che la crisi coniugale esisteva da tempo

Trib. Torino sent. 2/10/2023

L'inosservanza dell’obbligo di fedeltà può essere causa anche esclusiva dell'addebito della separazione, quando si accerti in fatto che a quella violazione risale la crisi dell'unione. A fronte dell'adulterio, il richiedente l'addebito ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, non essendo egli onerato anche della  dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta; spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, al punto che la convivenza era mero simulacro; ne deriva parimenti che, una volta accertato l'adulterio, la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata

Pubblicazione legale

Si alla riduzione dell'assegno in caso di diminuzione dei redditi e nascita di un secondo figlio

Cass.  civile,  ordinanza 22 novembre 2023, n. 32466

Pur in presenza di giudicato rebus sic stantibus, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione/modifica, l’allegata riduzione delle entrate patrimoniali di un genitore (calciatore professionista), nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento anche contribuire, il giudice di merito è chiamato a quantificare nuovamente l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della figlia minore, tenendo conto anche dei redditi della madre convivente e delle esigenze attuali della figlia.

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Lo studio

Valeria Mazzotta
Via Della Zecca N. 1
Bologna (BO)

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