Avvocato Valeria Mazzotta a Bologna

Valeria Mazzotta

Avvocato matrimonialista e minorile


Informazioni generali

Da oltre vent'anni mi dedico alla tutela della famiglia, in ogni sua fase, con un occhio di riguardo ai minori, soggetti deboli portatori di diritti fondamentali. Offro assistenza e consulenza mirata all’individuazione delle soluzioni migliori per la risoluzione dei conflitti e alla gestione ottimale di tutte le questioni che gravitano attorno alla famiglia. Sono autrice di numerose pubblicazioni: libri, articoli su riviste specializzate, sia cartacee che digitali. Da oltre otto anni presiedo a Bologna l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, la principale associazione di avvocati familiaristi in Italia. Avvocato LGBTI

Esperienza


Diritto di famiglia

La pratica ultraventennale mi ha insegnato a gestire le situazioni anche più conflittuali e a comprendere la sofferenza che ogni storia d'amore che termina porta con sè. Non dimentico mai che è il minore destinatario di ogni scelta strategica e per questo va posto al centro, sia nel caso di dissoluzione della coppia genitoriale che quando un genitore non c'è e l'altro agisce per il riconoscimento dei diritti del figlio. Ma anche la tutela economica, sia della parte richiedente che di quella onerata del mantenimento è cruciale. Mi rende forte sapere ascoltare e trovare la soluzione specifica per il caso di cui mi occupo.


Divorzio

Offro assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. Sono esperta in materia di assegno divorzile, avendo anche scritto molti articoli sul tema


Unioni civili

Da anni sono socio di Rete Lenford, l’Avvocatura per i diritti LGBTI, che tutela e diffonde la cultura e il rispetto dei diritti delle persone LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali). Credo nella parità di genere e nell'uguaglianza delle persone, non tollero le discriminazioni e rivendico parità dei diritti a prescindere dall'orientamento sessuale.


Altre categorie:

Separazione, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Violenza, Negoziazione assistita, Eredità e successioni, Diritto civile, Incapacità giuridica, Cassazione, Domiciliazioni.


Referenze

Pubblicazione legale

Per l'assegno divorzile rilevano anche le scelte fatte durante la convivenza pre matrimoniale

Cass. Sezioni Unite sent.  35385  del 18/12/2023

Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione (ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970), dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio

Pubblicazione legale

Il peso delle “ragioni della decisione” nella determinazione dell’assegno di divorzio

Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, le condotte anteriori tenute nel corso della vita matrimoniale possono essere valutate quali ragioni della decisione se sono state poste alla base della pronuncia di addebito della separazione e se rappresentano anche la causa ostativa alla ricostruzione della comunione tra coniugi, giustificando la domanda di divorzio.

Pubblicazione legale

Iscrizione scolastica e ora di religione: il Giudice non interviene se c’è un precedente accordo tra genitori

Trib. Roma 20 settembre 2023

Il contrasto relativo alla scelta della scuola, come anche quello sulla frequenza dell’ora di religione cattolica, integrano una controversia in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale, che segue le regole del procedimento ex art. 473-bis.38 c.p.c. Il Giudice non può tuttavia intervenire superando un precedente accordo tra genitori, tanto più se non si ravvisa un concreto interesse del minore in tal senso.

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Lo studio

Valeria Mazzotta
Via Della Zecca N. 1
Bologna (BO)

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