Avvocato Veronica Guarnaccia a Catania

Veronica Guarnaccia

Avvocato Giuslavorista - lavoro e contratti di agenzia

Informazioni generali

Sono Veronica Guarnaccia, avvocato specializzato in diritto del lavoro e contratti di agenzia. Mi occupo, in particolare, di licenziamenti, mancato pagamento di stipendi, TFR, differenze retributive, contratti di lavoro, mansioni, inquadramento, procedimenti disciplinari, redazione e revisione di contratti di agenzia, indennità di fine rapporto, recesso e risoluzione del rapporto, provvigioni, contenzioso tra agente e preponente. Ritengo fondamentale fornire al cliente informazioni chiare e trasparenti circa le possibilità di tutela, i tempi ed i rischi di ogni scelta, affinché possano essere affrontate con consapevolezza e serenità

Esperienza


Diritto del lavoro

Ho conseguito un Master di II livello in “Controversie del lavoro” che mi ha permesso di approfondire tematiche complesse e strategie avanzate sia per lavoratori sia per datori di lavoro. Ho gestito moltissimi casi con successo sia per lavoratori sia per aziende, analizzando ogni situazione nel dettaglio e gestendola con una strategia su misura


Diritto civile

Svolgo attività di consulenza e assistenza legale anche in ambito di diritto civile, sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Mi occupo anche della gestione di cause in materia di risarcimento del danno da sinistri stradali e della trattazione di procedimenti relativi a sanzioni amministrative (multe), inclusa la proposizione di ricorsi e la difesa innanzi alle autorità competenti.


Diritto tributario

Offro assistenza e difesa di contribuenti persone fisiche e giuridiche, con particolare riferimento alla gestione del contenzioso tributario innanzi gli organi della giustizia tributaria. Mi occupo di redazione di ricorsi, appelli e atti difensivi, Impugnazione di cartelle di pagamento, avvisi di intimazione e fermi amministrativi, Assistenza in materia di rateazioni, rottamazioni e definizioni agevolate, Riduzione o annullamento di sanzioni e interessi


Altre categorie

Fallimento e proc. concorsuali, Domiciliazioni e sostituzioni, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Risarcimento danni, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Esperienza di lavoro

Consulenza legale - CAF

Dal 9/2017 al 5/2018

Ho prestato assistenza diretta ai cittadini su tematiche legali e lavorative

Titolo professionale

Master in Controversie del Lavoro

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli studi di Catania - 1/2019

Il master, concluso con voto finale 110/110, è stato un percorso di formazione specialistica finalizzato ad approfondire competenze teoriche e soprattutto pratiche già acquisite durante tutto il percorso lavorativo , attraverso cui ho conseguito il titolo di avvocato del lavoro.

Pubblicazione legale

La NASpI non va restituita se il contratto a termine viene convertito in indeterminato con effetto retroattivo.

Con la sentenza n. 23876 del 26/08/2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a dirimere l’importante contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto e ponendo l’attenzione sulla funzione solidaristica, tipica dell’indennità di disoccupazione, hanno stabilito che l’INPS non può chiedere la restituzione dell’indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore nel periodo di effettiva inattività, anche se il contratto a termine è stato, successivamente, convertito a tempo indeterminato con efficacia retroattiva. Secondo la Cassazione l’evento protetto da questo tipo di trattamento sarebbe lo stato fattuale di disoccupazione, inteso quale assenza effettiva di lavoro, retribuzione e contribuzione e proprio perché la funzione tipica del medesimo sarebbe “quella di fornire, in tale situazione, ai lavoratori e alle loro famiglie, un sostegno al reddito in attuazione della previsione del secondo comma dell'art. 38 Cost”, la prestazione erogata dall’INPS nel periodo di inattività, inteso per come sopra, non potrebbe ritenersi indebita, anche in caso di declaratoria di nullità del contratto a termine e successiva trasformazione in contratto a tempo indeterminato ex tunc, in quanto avrebbe assolto, in pieno, la funzione solidaristica di garantire un sostegno al lavoratore che, pur formalmente considerato dipendente ex tunc, nelle more, non aveva percepito alcuna retribuzione, rimanendo, di fatto, disoccupato. Continua la sentenza sostenendo che, in totale autonomia dalla tutela previdenziale di tipo solidaristico, si porrebbe, poi, la tutela risarcitoria prevista ex art. 32 l. n. 183/2010, la quale, sarebbe finalizzata a riparare l’abuso contrattuale posto in essere dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore

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Lo studio

Veronica Guarnaccia
Corso Italia, 251
Catania (CT)

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