IUSTLAB

Vincenzo De Crescenzo

Avvocato civilista

Informazioni generali

Mi chiamo Vincenzo de Crescenzo, lavoro come avvocato da oltre dieci anni e mi sono sempre occupato di diritto civile (obbligazioni e contratti, proprietà, famiglia e sucessioni), commerciale, lavoro e previdenza, conseguendo anche vari titoli accademici di specializzazione nel settore. I miei clienti sono sia privati che aziende. Professionalità e trasparenza sono i valori su cui baso un rapporto strettamente fiduciario con i miei assistiti, ricercando sempre soluzioni che garantiscano il miglior risultato, tempi rapidi ed un prezzo equo. Posso assicurare ampia tutela su tutto il territorio nazionale, anche in videochiamata.

Esperienza


Diritto civile

Mi sono sempre occupato di diritto civile, sin dagli anni della formazione e collaborazione presso altri studi legali, trattando pratiche relative al recupero crediti, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, sinistri stradali, locazioni, sfratti, proprietà, condominio, e molti altri casi tipici. Il diritto civile e privato, in genere, rappresenta, quindi, il settore in cui ho maggiormente lavorato, maturando una particolare conoscenza ed attitudine.


Diritto del lavoro

Nel 2010 ho conseguito la Specializzazione Universitaria in “Discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale” e da vari anni collaboro con alcune organizazioni sindacali. Mi occupo di impiego pubblico e privato, procedimenti disciplinari, licenziamenti, demansionamento e/o mobbing, differenze retributive, trasferimenti e/o mobilità, malattie e infortuni, contratti di appalto e concorsi pubblici.


Diritto di famiglia

Nel corso degli anni, ho maturato una importante esperienza nel diritto di famiglia, che è quel ramo del diritto privato afferente ai rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, ai rapporti di filiazione, parentela e more uxorio. In particolare, mi occupo di separazione e divorzio, obblighi alimentari e di mantenimento, modifica delle condizioni di separazione o divorzio, decadenza dalla responsabilità genitoriale, interdizione e inabilitazione. Le liti familiari sono, in genere, molto delicate e trovare la soluzione più adatta richiede particolare sensibilità ed attitudine che i miei assistiti spesso mi riconoscono.


Altre categorie

Diritto commerciale e societario, Mediazione, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Locazioni, Sfratto, Fallimento e proc. concorsuali, Previdenza, Malasanità e responsabilità medica, Eredità e successioni, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Incidenti stradali, Arbitrato, Negoziazione assistita, Incapacità giuridica, Domiciliazioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Risarcimento danni per effetti indesiderati della vacinazione anti Covid

Pubblicato su IUSTLAB

RISARCIMENTO DANNI PER EFFETTI INDESIDERATI DELLA VACCINAZIONE ANTI COVID La campagna di vaccinazione anti Covid in atto pone un problema, inevitabilmente, connesso a qualsiasi altra vaccinazione, ma ancor più sentito e rilevante a causa della brevissima sperimentazione effettuata, ovvero, quello degli eventuali effetti indesiderati conseguenti alla somministrazione del vaccino ed il relativo risarcimento danni. La disciplina giuridica è, in ogni caso, la stessa, anche per la vaccinazione anti Covid. Ai fini del risarcimento, occorre distinguere, innanzitutto, gli effetti indesiderati (danni) di lieve entità e del tutto temporanei, da quelli, invece, gravi e permanenti. 1.1. Danni gravi e permanenti. Trattando, principakmente, di questi ultimi, essi sono soggetti ad un indennizzo da parte dello Stato, qualora siano non prevedibili e, quindi, non evitabili , oppure ad un risarcimento vero e proprio nel caso, invece, siano prevedibili ed evitabili. 1.2. Danni non prevedibili e, quindi, non evitabili. La Legge n. 210/1992 titolata “ Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati ”, riconosce al paziente il diritto ad un indennizzo nel caso di danno permanente da vaccinazione, esteso, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 107/2012, anche ai vaccini non obbligatori ma “consigliati” dalle autorità sanitarie. L’indennizzo consiste in un assegno reversibile per quindici anni, ma, nel caso in cui dal vaccino sia derivata la morte, l’avente diritto (eventuali eredi) può optare per una somma una tantum . Con la Legge n. 299/2005 è stato introdotto un ulteriore indennizzo, molto più elevato, corrisposto “ per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa ” L’indennizzo deve essere richiesto, entro tre anni (pena la prescrizione), all’A.S.L. di appartenenza che, mediante apposita Commissione medica ospedaliera (CMO), provvede a convocare a visita l'interessato e ad istruire la pratica, valutando, tra l’altro, il nesso causale tra l'infermità e la vaccinazione. Il relativo verbale viene poi notificato al richiedente che, entro i successivi trenta giorni, può presentare il ricorso gerarchico al Ministero della salute, oppure, entro il termine più lungo di un anno, quello giurisdizionale dinanzi al Tribunale sez. lavoro . 1.3. Danni prevedibili ed evitabili. Quando, invece, gli effetti indesiderati sono prevedibili ed evitabili, quindi, sussite la colpa o il dolo di chi ha preparato o somministrato il vaccino, è possibile ottenere, anziché un semplice indennizzo, il risarcimento effettivo dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, a carico, secondo il caso, del Ministero della Salute o del personale sanitario che ha somministrato il vaccino e l’ASL di appartenenza oppure della casa farmaceutica che ha prodotto il vaccino. Il Ministero della Salute risponde nel caso in cui l’effetto indesiderato sia causato da una intrinseca pericolosità del vaccino , per aver messo a disposizione dei pazienti un medicinale dannoso per la salute. In tal caso, configurandosi una responsabilità per fatto illecito ex art. 243 c.c. (Cass n. 9406/2011), il danneggiato dovrà farsi carico della prova sul nesso causale tra vaccino e danno . Il personale sanitario che ha somministrato il vaccino e l’ASL di appartenenza, rispondono, invece, per non aver valutato correttamente lo stato di salute del soggetto da vaccinare, se l’effetto indesiderato si è verificato per un’interazione dannosa tra farmaco ed organismo dovuta ad una inidoneità fisica del paziente. In tal caso, configurandosi una responsabilità contrattuale, o da contatto sociale, ex art.1218 e s.s. c.c., il danneggiato può limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione, indicando l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato; il debitore (il personale sanitario e l’ASL), per scagionarsi, dovrà, al contrario, dimostrare che l’inadempimento non c’è stato o che è del tutto irrilevante. Riguardo le case farmaceutiche, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6587/2019, ha stabilito che " In caso di effetti collaterali dei farmaci, la casa farmaceutica non risponde delle conseguenze qualora abbia posto in essere una costante opera di monitoraggio e di adeguamento delle informazioni commerciali e terapeutiche per eliminare o ridurre il rischio di effetti collaterali dannosi e di rendere edotti i potenziali consumatori”. Per la Cassazione, quindi, le case farmaceutiche non sono tenuti a risarcire il paziente per gli effetti collaterali prodotti dal farmaco/vaccino se hanno adeguatamente e con informazioni aggiornate segnalato la possibilità dell’effetto indesiderato nel bugiardino. Devono, comunque, osservare, in primis , tutte le sperimentazioni e protocolli previsti dalla legge per la produzione e commercializzazione del farmaco. Tale responsabilità si configura ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile, il quale afferma “ chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” . La casa farmaceutica, infatti, svolge un’attività da considerarsi pericolosa, per l’intrinseca natura dei medicinali, e la prova liberatoria richiesta dalla legge (ossia, l’adozione di tutte le misure per evitare il danno), che la esonera da ogni responsabilità, è costituita dall’adeguata segnalazione sul bugiardino dei possibili effetti indesiderati e dalla rigorosa osservanza di tutte le sperimentazioni e protocolli previsti dalla legge per la produzione e commercializzazione del farmaco, così da eliminare o almeno ridurre il rischio di effetti collaterali dannosi. Per gli stessi motivi, anche in caso di eventuali danni conseguenti ad effetti indesiderati di lieve entità e del tutto temporanei, la casa farmaceutica risponde. se nel bugiardino non è indicato l’effetto indesiderato o non sono stati rispettati i protocolli nelle sperimentazioni Pertanto, la casa farmaceutica produttrice del vaccino è liberata dall’obbligo di risarcire il danno solo quando dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a scongiurare l’effetto avverso o nel caso di effetto collaterale del tutto imprevedibile e le cui cause di insorgenza siano da considerarsi ignote e inimmaginabili. 2. Clausole di esonero di responsabilità per il vaccino anti Covid. Pur considerando quanto sin qui esposto, sembrerebbe, per quanto si apprende dagli organi di informazione, benchè privi di concreti riscontri, che la responsabilità per gli eventuali effetti collaterali, sia gravi che di lieve entità, conseguenti alla somministrazione dei vaccini anti Covid, sia stata disciplinata in modo un po’ differente. Innanzitutto, nel contratto di fornitura dei vaccini, sarebbero presenti alcune clausole che scaricano sul lo Stato italiano (come gli altri Stati europei) la responsabilità condivisa nel caso in cui il vaccino abbia effetti collaterali indesiderati , anche solo temporanei , sollevando le case farmaceutiche produttrici da ogni responsabilità in merito. Inoltre all’atto della somministrazione del vaccino (in particolare quello prodotto da Pfizer-Biontech), sarebbe richiesta la sottoscrizione di moduli che esonerano l'azienda farmaceutica e il personale sanitario che esegue la vaccinazione da qualsiasi responsabilità per eventuali reazioni avverse, danni a lunga distanza ovvero inefficacia della vaccinazione. Le suddette condizioni di esonero di responsabilità sarebbero la diretta conseguenza della impossibilità di produrre e commercializzare vaccini anti Covid osservando le necessarie misure di sicurezza, di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo. La necessità di ottenere i vaccini il più presto possibile, per combattere l’emergenza sanitaria in corso, ha fatto sì che non siano stati sperimentati in più anni, come per prassi, prima dell’utilizzo, ma solo pochi mesi, senza poter, adeguatamente, verificare, conoscere e segnalare eventuali effetti indesiderati, nonostante ricerche, studi ed esami eseguiti. Ciò, per legge, esporrebbe le case farmaceutiche a rispondere di ogni evento dannoso collegato ad effetti collaterali che non hanno potuto, per mancanza di tempo, sperimentare e studiare, né, quindi segnalare sul bugiardino, aggravando, eccessivamente, le loro respnsabilità. Tuttavia, le suddette condizioni di esonero, se effettivamente previste, potrebbero considerarsi nulle in quanto illegittimae, essendo del tutto contrarie ai diritti costituzionalmente garantiti al singolo, in primo luogo, il diritto alla salute, e a quanto stabilito all'art. 1229 del codice civile “ è nullo qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico ”. San Salvo, 22 aprile 2021. Avv.Vincenzo de Crescenzo

Pubblicazione legale

Tutela, risarcimento e responsabilitÀ per contagio da covid-19 del personale sanitario

Pubblicato su IUSTLAB

TUTELA, RISARCIMENTO E RESPONSABILITÀ PER CONTAGIO DA COVID-19 DEL PERSONALE SANITARIO A causa dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19, assume particolare rilievo la tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, degli operatori sanitari, più di chiunque esposti al contagio, in quanto impegnati, personalmente, nella lotta contro l'epidemia, prendendosi cura, quotidianamente, delle numerosissime persone infettate. Il nostro ordinamento prevede, in generale, l’obbligo di ciascun datore di lavoro di adottare le dovute misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto prescritto dalla Costituzione (art. 32), dal codice civile (art. 2087 c.c.) e dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di Lavoro). In sede penale, inoltre, sono previste a carico del datore di lavoro particolari fattispecie criminose, ai sensi dell’art. 437 c.p., “per rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”, e dell’art. 451 c.p., “per omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro”. Il datore di lavoro, inoltre, dovrà rispondere dei reati di lesioni personali gravi o gravissime, ai sensi dell’art. 590 c.p., se l’inosservanza delle misure antinfortunistiche sia stata causa di infezione-malattia del lavoratore, oppure di omicidio colposo, ai sensi dell’art. 589 c.p., qualora al contagio sia seguita la morte; oltre che dei reati contravvenzionali per omissione di misure di sicurezza previsti dal D.Lgs. 626/94 e successivamente dal citato D.lgs n. 81/2008. Infine, specifici adempimenti a carico del datore di lavoro sono previsti dalle recenti normative speciali (Decreti e Ordinanze), emanate in via d’urgenza da Governo e Regioni, a tutela dell’incolumità pubblica e della salute della collettività. 1. La tutela INAIL . Tuttavia, preliminarmente, occorre, soffermarsi, brevemente, sulla tutela INAIL riservata ai lavoratori e, in particolare, agli operatori sanitari, in caso di effettivo contagio da Covid-19. Con nota del 17 marzo 2020 (riferendosi, in parte, quanto già previsto, in linea generale, dall’art. 42 comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d.“Decreto Cura Italia”), l'INAIL ha chiarito che, così come per le malattie infettive e parassitarie contratte in occasione di lavoro, anche i casi di Covid-19, relativi a medici, infermieri ed altri operatori sanitari in genere, sono da inquadrare come infortuni sul lavoro, “laddove sia accertata l’origine professionale del contagio, avvenuto nell’ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa”. Le patologie infettive, infatti, secondo l’indirizzo vigente in materia, sono inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro, poichè la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo. La nota ha precisato, inoltre, che, nei casi in cui non fosse possibile stabilire né provare in quale occasione sia avvenuto il contagio, si può presumere (quindi senza necessità della prova) che lo stesso si sia verificato sul posto di lavoro, in considerazione delle mansioni/lavorazioni del dipendente contagiato e di ogni eventuale altro indizio in tal senso. Tanto vale, nell’attuale situazione pandemica, principalmente per gli operatori sanitari, esposti, certamente, per le loro mansioni specifiche, ad un elevato rischio di contagio (come ribadito anche nella successiva Circolare INAIL n. 13, del 3 aprile 2020). Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale (ex art. 2729 c.c.),, per cui si può presumere (senza necessità di provarlo) che il contagio del Covid-19 sia avvenuto sul lavoro, considerata appunto la elevatissima probabilità che, per via delle loro specifiche mansioni, essi vengano a contatto, durante ed a causa del proprio lavoro, con il nuovo coronavirus, come chiarito dalla successiva circolare Inail n. 13/2020. L’applicazione dei suddetti principi, consente agli operatori sanitari una tutela rapida ed efficace del diritto leso. Al contrario, per tutti gli altri lavoratori (salvo alcune eccezioni), la copertura assicurativa è riconosciuta a condizione che possano provare di aver contratto la malattia durante l’attività lavorativa; l’onere della prova, quindi, è posta a carico dell’assicurato. Ne consegue che gli operatori sanitari che abbiano contratto per lavoro la malattia da Covid19, possono ricevere dall’Inail l’indennizzo del periodo di temporanea assenza conseguente alla malattia (indennizzabile con l’indennità di inabilità temporanea) e dei postumi permanenti di danno biologico (indennizzati in capitale o con rendita in caso di postumi superiori al 16%). Nel caso in cui, invece, la malattia abbia causato il decesso dell’infortunato, i suoi superstiti hanno diritto all’assegno funerario ed alla rendita ai superstiti (art. 85 TU). L'INAIL, infine, presumendo che il contagio possa avvenire anche nel tragitto lavoro/casa, riconosce, anche in tal caso, l'applicabilità del c.d. infortunio in itinere; chiarisce, inoltre, in conformità con la giurisprudenza prevalente, che la trattazione del contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro non esclude anche la tutela concorrente della malattia professionale, allorché, però, siano provati tutti gli elementi costituitivi della stessa. 2. La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. Detto della tutela INAIL del lavoratore e, in particolare, del personale sanitario, vittima di contagio da Covid-19, passiamo a considerare l’eventuale responsabilità del datore di lavoro, di cui abbiamo, brevemente, accennato nelle premesse iniziali, facendo riferimento, in particolare, all’art. 2087 c.c. ed al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T. U. sulla tutela della salute e della Sicurezza sui luoghi di Lavoro). Gli operatori sanitari (e i dipendenti in genere) contagiati, oltre l’indennizzo INAIL, potrebbero richiedere anche al proprio datore di lavoro un risarcimento (c.d. danno differenziale), allorchè, per la generale impreparazione del paese e, soprattutto, delle strutture sanitarie, si siano trovati a dover affrontare l'emergenza sanitaria del Covid-19 senza la dovuta organizzazione per la tutela della propria salute. Tuttavia, occorre premettere che, dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro, non deriva, automaticamente, una responsabilità del datore di lavoro, che risponde, penalmente e civilmente, delle infezioni di origine professionale dei dipendenti solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. Lo precisa l’Inail, in più occasioni e, soprattutto, con la recente circolare n. 22/2020. Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall’Inail per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza (che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali). La norma basilare per il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro, è l'art. 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro, in generale (sia pubblico che privato), di “adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Il datore è, quindi, responsabile per gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti ed è tenuto al risarcimento del danno verificatosi, quando il sinistro sia riconducibile ad un suo comportamento colpevole per aver violato uno specifico obbligo di sicurezza imposto da norme di legge, oppure, desumibile dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, consistente nel predisporre tutte quelle misure necessarie o quantomeno consigliabili per poter ridurre al minimo il rischio che i dipendenti si ammalino sul posto di lavoro o subiscano incidenti o qualsiasi altro evento che possa mettere a rischio la loro sicurezza.. 2.1. Il D.lgs. 81/2008 e le misure di sicurezza contro il Covid-19. Dall'art. 2087 c.c. trovano giustificazione ed origine le speciali norme del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro), che fissa, innanzitutto, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro che ogni azienda deve rispettare. In particolare, l'art. 18, comma 1, lett. d) dispone che il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (definiti all’art. 72 del T.U.: "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”). L'art. 71 del T.U. prevede l'obbligo del datore di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature “idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie”. Oltre a fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, le misure sulla sicurezza riguardano, in genere, la programmazione della prevenzione, la valutazione e la corretta informazione su tutti i rischi connessi ad una specifica attività. Nell’attuale emergenza sanitaria, inoltre, i datori di lavoro sono tenuti al rispetto delle normative speciali (Decreti e Ordinanze) emanate, in via d’urgenza, a tutela dell’incolumità pubblica e della salute della collettività, da Governo e Regioni, che, per contrastare il contagio da Covid-19, prescrivono, ad esempio, le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, di svolgimento di incontri e riunioni, di acesso agli spazi destinati alle mense o il comportamento da adottare in caso di contagi sospetti o confermati, la rilevazione della temperatura, l’igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro. Riguardo, in modo specifico, gli operatori sanitari, la Circolare n. 5443, del 22 febbraio 2020, del Ministero della Salute, così dispone: “il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti”. Prosegue, stabilendo che: “le strutture sanitarie sono tenute al rispetto rigoroso e sistematico delle precauzioni standard oltre a quelle previste per via aerea, da droplets e da contatto”. Di conseguenza, si può, certamente, ritenere il datore di lavoro e, in particolare, la struttura sanitaria responsabile dell’eventuale contagio dei propri dipendenti a causa della mancanza dei dispositivi di protezione individuale (DPI), in quanto specificamente previsti dalle vigenti norme in materia per la sicurezza sui luoghi di lavoro. In generale, l’inosservanza dei prescritti obblighi di sicurezza, in caso di infotrunio/contagio di alcuni lavoratori/sanitari, può, certamente, comportare, per il datore di lavoro, oltre che una condanna penale (per omicidio colposo o per lesioni), una responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligo generale di cui all’art. 2087 c.c. (non avendo adottato le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore), con eventuale condanna per risarcimento danni al dipendente, pari alla differenza tra il danno complessivamente subito e la quota già indennizzata dall’Inail. Il lavoratore che abbia già beneficiato della tutela INAIL, può agire, quindi, anche, contro il datore di lavoro che non osserva le norme antinfortunistiche, per otternere il c.d. danno differenziale, allorchè il risarcimento/indennizzo già ottenuto sia inferiore al danno effettivamente subito. L’INAIL, infatti, riconosce un indennizzo in maniera automatica, con lo scopo di garantire mezzi adeguati al lavoratore che abbia subito un infortunio, che non sempre è sufficiente a risarcire gli effettivi pregiudizi subiti. Mentre, il danno differenziale a carico del datore di lavoro è regolato dalle norme civilistiche e va a risarcire il lavoratore del pregiudizio subito sotto tutti gli aspetti e, quindi, a titolo di danno patrimoniale, biologico, morale, esistenziale. Per ottenere il riconoscimento in giudizio del cosiddetto danno differenziale, al lavoratore sarà sufficiente fornire la prova dell’infortunio/contagio subito e della violazione da parte del datore di lavoro dei doveri di tutela dell'integrità fisica dei propri dipendenti. 3. La responsabilità medica. In caso di contagio da Covid-19 dei pazienti in cura presso un’aziende sanitaria, gli operatori sanitari e l’azienda stessa, potrebbero, in determinati casi, esserne ritenuti responsabili. In particolare, la responsabilità medica, è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni dei sanitari (medici, infermieri e ogni altro operatore sanitario), in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze organizzative della struttura sanitaria, che non tratteremo in questa circostanza.. Ricorre, pertanto, quando sussiste un preciso legame, ovvero un nesso causale tra la condotta (errore o omissione) dell'operatore sanitario (che può verificarsi nella fase diagnostica, in quella prognostica o nella fase terapeutica) e la lesione alla salute subita del paziente, per cui si possa ritenere che quest’ultima sia conseguenza diretta della prima. Il paziente della struttura sanitaria, che ha subito un danno derivante da responsabilità medica, ha la possibilità di chiederne il risarcimento, oltre che al sanitario e all'impresa di assicurazioni, anche alla stessa struttura sanitaria, la quale, oltre che rispondere direttamente dei danni derivanti dalle proprie carenze organizzative e strutturali, risponde, indirettamente e in solido per il fatto del proprio personale dipendente o ausiliario (medico ed infermieristico). La legge 24 dell'8 marzo 2917 (legge Gelli-Bianco), ha apportato rilevanti modifiche a riguardo, differenziando, soprattutto, la posizione degli operatori sanitari da quella della struttura sanitaria, con evidente vantaggio per i primi, ora più difficilmente aggredibili. Innanzitutto, in ambito penale, ha eliminato ogni riferimento alla controversa colpa lieve, introdotta dalla precedente Legge Balduzzi, escludendo la responsabilità dei sanitari per i casi di imperizia (art. 590-sexies), laddove dimostrino di essersi attenuti alle linee guida validate e pubblicate online dall'Istituto superiore di sanità. Negligenza e imprudenza, invece, anche in caso di rispetto delle suddette linee guida, determinano, comunque, la punibilità del sanitario. In sede civile, ha introdotto una diversa qualificazione delle responsabilità della struttura sanitaria e del personale sanitario, a favore di quest’ultimo, che dovrà rispondere del proprio operato secondo le regole della responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., mentre la struttura sanitaria risponderà a titolo contrattuale, ex art. 1218 e 1228 c.c., con tutto ciò che ne consegue riguardo l’onere probatorio e la prescrizione. Nell’azione promossa per responsabilità contrattuale contro l’azienda il diritto al risarcimento danni si prescrive nel più lungo termine di dieci anni e l'onere della prova ricade sul debitore (l’azienda sanitaria). Il danneggiato dovrà provare, semplicemente, l'esistenza del contratto (ovvero, le fasi del ricovero e del trattamento), l’inadempimento del debitore (rappresentato dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie) ed il nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, rimanendo in capo alla struttura sanitaria la prova dell'esatto adempimento ovvero dell'inadempimento non imputabile Al contrario, nell’azione per responsabilità extracontrattuale a carico dei sanitari, il termine di prescrizione è ridotto a soli cinque anni e l’onere della prova è tutto a carico del danneggiato, il quale dovrà provare il fatto illecito commesso dai sanitari, l'esistenza del danno subito, il nesso di causalità con la condotta del sanitario e, soprattutto, l’elemento soggettivo, cioè la colpa (o dolo) dello stesso. Infine, l’art. 9 della riforma Gelli-Bianco stabilisce che, ove l’azienda sanitaria sia chiamata a risarcire, in via giudiziale o stragiudiziale, il danno alla salute provocato dalla condotta o omissione del personale sanitario, ha diritto di rivalersi sugli stessi sanitari colpevoli della somma corrisposta al danneggiato, ma solo in caso di dolo o colpa grave dei sanitari, limitando così il loro pregiudizio ai soli casi più estremi. San Salvo, 29 maggio 2020. Avv. Vincenzo de Crescenzo

Titolo professionale

Corso di formazione Mediatore Specializzato in materia civile e commerciale.

Organismo di mediazione e formazione “MCM ADR Conciliare” - 3/2011

Corso di formazione per l'esercizio dell'attività di Mediatore in materia civile e commerciale anche presso gli organismi di mediazione.

Leggi altre credenziali (17)

Contatta l'avvocato

Avvocato Vincenzo De Crescenzo a San Salvo
Telefono Email WhatsApp

Per informazioni e richieste:

Contatta l'Avv. De Crescenzo per sottoporre il tuo caso:

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati
Avvocato Vincenzo De Crescenzo a San Salvo

Avv. Vincenzo De Crescenzo

Telefono Email WhatsApp
Telefono Email WhatsApp

Lo studio

Vincenzo De Crescenzo
Via Cavour, 20
San Salvo (CH)