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Abusi, condominio e decoro architettonico - il ruolo delle amministrazioni

Scritto da: Vittorio Conti - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

IL CASO

Tizio richiede una SCIA avente ad oggetto diversi interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamenti di un fabbricato di sua proprietà.

Il Comune Alfa, analizzata la domanda ed i documenti ad essa allegati, nega la concessione richiesta, in quanto l’eventuale autorizzazione avrebbe consentito di eseguire dei lavori che avrebbero leso il decoro architettonico dell’edificio.

Avverso detto provvedimento di diniego, Tizio ha proposto ricorso al Consiglio di Stato.

 

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da Tizio, ritenendo non consentito all’Ente comunale di entrare nel merito della vicenda e, soprattutto, della lesione o meno del decoro architettonico dell’edificio in caso di esecuzione di lavori di ristrutturazione.

 

I PRINCIPI EMERSI DALLA SENTENZA IN QUESTIONE

La fattispecie sottoposta all’attenzione del Consiglio di Stato apre un interessante dibattito in ordine al “margine di operatività” dell’Ente pubblico (in questo caso un Comune) qualora si debba valutare se l’esecuzione di un determinato intervento di ristrutturazione sia o meno lesivo del c.d. “decoro architettonico” dell’edificio.

Nel caso di specie il Comune Alfa era entrato nel merito della vicenda, sotto detto aspetto, ed aveva negato la SCIA a Tizio, sul presupposto che i lavori che esso avrebbe voluto eseguire e per i quali aveva richiesto il permesso, secondo il comune avrebbero per l’appunto leso il decoro architettonico dell’edificio.

Il Consiglio di Stato, nell’accogliere il ricorso di Tizio, ha invece evidenziato che la valutazione del decoro architettonico dell’edificio alla stregua dell’art. 1120 c.c. sia di pertinenza esclusiva di ciascun comproprietario e non possa essere sostituta da quella della Pubblica Amministrazione, in quanto rientrante nelle facoltà, per l’appunto, del solo proprietario (o, più precisamente, di ogni singolo proprietario degli appartamenti facenti parte del Condominio).

Non è quindi consentito al Comune, in sede di rilascio del titolo, valutare aspetti prettamente condominiali, che non appaiono per nulla pacifici o, comunque, che non sono di immediata evidenza. Nel caso in commento, la Pubblica Amministrazione si è di fatto sostituita ai comproprietari dell’edificio in un giudizio che ha evidenti margini di soggettività, riguardante il decoro architettonico della facciata condominiale e che, alla stregua dell'art. 1120 c.c., deve ritenersi di competenza dei soli condomini.

La sentenza in commento, dunque, ha chiarito che il Comune può unicamente entrare nel merito di eventuali difformità o di abusi edilizi, negando la concessione del titolo richiesto o revocandone uno concesso.

In questi casi, infatti, si tratta di un potere non discrezionale, bensì vincolato al rispetto ed alla conformità del titolo abilitativo rilasciato.

Sul punto a nulla rileva lo spirare del termine di 60 giorni per l’esame della SCIA in quanto, così emerge dalla sentenza oggetto del presente commento, laddove si riscontri la realizzazione di opere abusive, lo spirare del termine per il controllo della SICA edilizia non consuma il potere dell’ente locale di intervenire con interventi sanzionatori a tutela del corretto assetto del territorio.

Come si può notare, dunque, non si tratta di un potere soggettivo o discrezionale dell’ente, ma della verifica del rispetto dei lavori e della loro corrispondenza con il titolo autorizzativo.

Come detto, invece, è sottratto al potere dell’ente il giudizio sull’eventuale lesione del decoro architettonico, attività meramente soggettiva e, in quanto tale, sottratta al potere di censura dell’ente.

 

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 6345 del 17.09.2021.


Avv. Vittorio Conti - Avvocato civilista

Mi chiamo Vittorio Conti e sono un avvocato civilista, con proprio studio, sito in Torino, Via Cialdini n. 41 bis, sin dal 2002. Mi occupo di diritto civile, con specializzazione in diritto di famiglia, recupero crediti, diritto condominiale, contenzioso, risarcimento danni. Da sempre la massima attenzione alle necessità del cliente, la professionalità, la celerità nell'evasione delle pratiche e un'ottima organizzazione del lavoro sono i punti di forza dello studio. Lo studio è composto da due avvocati e tre praticanti, oltre ad una costante collaborazione con un avvocato penalista, da poco inserito nell'organico




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Referenze

Pubblicazione legale

"Il Consiglio di Condominio: mansioni e responsabilità ai tempi del Covid-19"

Quotidiano del condominio

Ho pubblicato, in data 02.04.2020 un articolo dal titolo: "Il Consiglio di Condominio: mansioni e responsabilità ai tempi del Covid-19"

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Avvocato Senior dello Studio Legale Conti - Pratica presso Studio Zancan; pratica presso Studio Besostri; da 20 anni titolare dello studio

Dal 12/2002 - lavoro attualmente qui

Ho fondato lo studio con altri due soci che poi hanno preso altre strade. Dal 2009 sono il socio fondatore ed il socio senior dello studio

Pubblicazione legale

Irrilevanza del voto di un condomino in conflitto di interessi

Pubblicato su IUSTLAB

IL CASO Tizia, condomina del Condominio Alfa, impugnava una delibera assembleare con la q1uale era stato approvato, con suo voto contrario, il consuntivo delle spese relativo alla fine dei lavori straordinari inerenti la ricostruzione del tetto. Nel proprio atto di impugnazione, Tizia aveva eccepito l’illegittimità della delibera in quanto la stessa sarebbe stata assunta con il voto di taluni condomini in potenziale conflitto di interessi. Era poi sopravvenuta una nuova delibera, che aveva annullato la precedente, motivo che aveva comportato la cessazione della materia del contendere ed il giudizio si era concluso con la sentenza di condanna (parziale) alla refusione delle spese di lite per la c.d. soccombenza virtuale. Avverso detta sentenza Tizia ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Genova. LA DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA La Corte di Appello di Genova ha integralmente rigettato l’appello proposto da Tizia, con conseguente condanna della stessa alla refusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio. I PRINCIPI EMERSI DALLA SENTENZA IN QUESTIONE L’inapplicabilità alle fattispecie dell’annullamento della delibera assembleare condominiale dell’art. 2377 c.c. In primo luogo la Corte di Appello di Genova ha ritenuto non applicabile alla materia condominiale l’art. 2377 c.c., dettato in materia societaria (e, più precisamente, di annullabilità delle deliberazioni societarie), poiché la decisione dell’assemblea dei condomini di revocare una precedente delibera (impugnata) può avere solo valore indiziario (delle eventuali ragioni del condomino che aveva impugnato la prima delibera, poi revocata) da valutarsi unitamente agli altri elementi assunti. In altre parole, per poter ottenere la condanna del Condominio alla refusione delle spese di lite del giudizio di impugnazione di una delibera successivamente revocata, il condomino che ebbe ad impugnare avrà l’onere di provare che, in astratto, la propria impugnazione avrebbe trovato accoglimento nel giudizio poi conclusosi con la cessazione della materia del contendere. L’irrilevanza del voto del soggetto in potenziale conflitto d’interessi L’altro aspetto emerso dalla sentenza in commento riguarda l’irrilevanza del voto del condomino in potenziale conflitto di interessi nella delibera condominiale impugnata. La Corte genovese, sul punto, ha ritenuto di aderire all’orientamento prevalente della cassazione secondo il quale la situazione di conflitto di interessi deve essere accertata non in astratto, ma in concreto, richiedendo essa la verifica di una sicura divergenza tra l’interesse del singolo condomino e quello comune 8tra le altre, Cass. n. 10754/11 e Cass. n. 3944/02). Da tale ragionamento si desume che non è sufficiente, per determinare l’invalidità della delibera, che vi sia un potenziale conflitto d’interessi tra il condomino ed il Condominio, ma è altresì necessario dimostrare che egli abbia, in concreto, perseguito altro interesse, incompatibile con quello collettivo (e condominiale). L’irrilevanza del voto del soggetto estraneo alla compagine condominiale interessata dai lavori oggetto della delibera se non sufficiente a modificare il quorum L’ultimo aspetto affrontato dalla sentenza in commento riguarda la rilevanza (o meno) del voto di un soggetto che, seppur condomino, non aveva interesse a votare (e deliberare) in quanto i lavori oggetto della delibera stessa riguardavano una parte dell’edificio che non era a servizio del suo appartamento. La Corte di Appello adita, sul punto ha ritenuto che deve escludersi che la partecipazioni di un soggetto estraneo alla compagine condominiale interessata ai lavori (sul tetto, nel caso di specie) determini, di per sé, l’invalidità della delibera assunta, quando si dimostri che quel voto non è stato fondamentale ai fini del raggiungimento del prescritto quorum . La Corte, dunque, si è discostata da quell’orientamento della Suprema Corte che, invece, ritiene che la partecipazione di un soggetto non legittimato costituisce, di per sé, vizio del procedimento della volontà dell’ente condominiale, con conseguente annullamento della delibera, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza. Il rigetto di tutti i motivi di appello ha altresì comportato la condanna di Tizia alla refusione delle spese di lite a favore del Condominio. Corte di Appello di Genova, Sez. II Civile, Sentenza n. 1005 del 06.10.2021.

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