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Bambino nato con sindrome di down: È responabile il ginecologo che omette di prescrivere l’amniocentesi

Scritto da: Walter Massara - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 243 del 2017, si è recentemente espressa sul caso di una donna che ha dato alla luce un bambino con sindrome di Down, dichiarando responsabile il medico specialista per non aver prescritto l’amniocentesi.
Il ginecologo, cui la donna si era rivolta durante la gestazione per conoscere le condizioni del feto che portava in grembo, non le aveva prescritto il prelievo del liquido amniotico (ndr., l’amniocentesi), ragion per cui la neomamma aveva scoperto che il suo bambino era affetto da trisomia 21 solamente dopo il parto. L’operato del medico ha quindi precluso alla paziente la possibilità di conoscere preventivamente le condizioni del feto.
Dagli atti del processo emerge come il ginecologo non avesse prescritto alla ricorrente l’amniocentesi, inadempimento che avrebbe impedito alla paziente la possibilità di scelta circa la prosecuzione della gravidanza. Due mesi dopo, in occasione di ulteriori controlli in un’altra struttura ospedaliera, la donna aveva rifiutato di sottoporsi all’amniocentesi in quanto precedentemente rassicurata dal suo ginecologo sulle regolari condizioni della gravidanza stessa.
Anche se dagli atti si evince che la donna in ogni caso non avrebbe abortito, il danno che denunciava la ricorrente verteva nell’effetto “sorpresa” che ha avuto nel momento in cui è venuta a conoscenza delle condizioni del suo bambino. Effetto che le avrebbe causato dei problemi di natura psico-fisica. La donna, infatti, a seguito dell’occorso avrebbe sofferto di una nevrosi ansioso-depressiva.
All’esito del giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla Signora contro la sentenza n.255/2013 della Corte d’Appello di Catania, ha annullato la sentenza impugnata e richiesto l’elaborazione di una nuova decisione sulla base di nuovi principi di diritto.
L’interpretazione ermeneutica seguita dagli Ermellini a definizione del procedimento indicava come il danno alla salute fisica e mentale dovuto all’effetto sorpresa che la donna lamentava era una conseguenza della “perdita della chance” di conoscere in precedenza lo stato della sua gravidanza. E una parte di tale danno era dovuta all’inadempimento del ginecologo.
Avv. Walter Massara
Team - WR & Parners



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Walter Massara

Avvocato - diritto condominiale , malpractice medica