Avvocato Walter Massara a Milano

Walter Massara

Avvocato - diritto condominiale , malpractice medica


Informazioni generali

Avvocato del Foro di Milano, Co-fondatore con l'Avv. Gorgoglione del team "WR Milano Avvocati" con il quale ci occupiamo di diritto immobiliare e condominiale, nonchè di recupero del credito e responsabilità medica, Si laurea a pieni voti presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e presso lo stesso Ateneo consegue il diploma di specializzazione per le professioni legali. Autore di pubblicazioni su diverse riviste giuridiche, cura costantemente e con dedizione la propria formazione al fine di contribuire alla diffusione del sapere giuridico.

Esperienza


Diritto immobiliare

Il nostro team segue operazioni immobiliari di compravendita di immobili gravati da ipoteche e pignoramenti, nonché contenzioso di scioglimento della comunione ordinaria ed ereditaria. Ci occupiamo al contempo di azioni possessorie e petitorie, anche finalizzate all'accertamento dell'usucapione della proprietà.


Diritto condominiale

Il nostro team si occupa di problematiche che investono il Condominio, prestando assistenza in favore: dei Condomini, degli amministratori e dei singoli condomini. Ci occupiamo in particolare di vertenze legate all'impugnazione di delibere assembleari, sia di contenzioso relativo all'utilizzo di parti comuni (es: decoro architettonico, immissioni), nonché di questioni relative al rispetto del regolamento condominiale. Il nostro team si occupa, inoltre, di problematiche che coinvolgono la figura dell'amministratore (es: recupero del credito e delle anticipazioni, revoca e nomina anche giudiziale dell'amministratore).


Malasanità e responsabilità medica

Mi occupo da diversi anni "malpractice" medica. Ho seguito con il mio team molteplici casi di malasanità in tutta Italia, sia assistendo sia i pazienti, sia i medici coinvolti. Il nostro team si avvale della collaborazione di medici legali e specialisti, il che ci consente di effettuare una valutazione preliminare della vertenza e di coadiuvare l'attività stragiudiziale e giudiziale.


Altre categorie:

Sfratto, Recupero crediti, Diritto aeronautico, Diritto civile, Locazioni, Mediazione, Diritto dei trasporti terrestri, Eredità e successioni, Diritto assicurativo, Pignoramento, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Diritto penitenziario, Edilizia ed urbanistica, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

La responsabilità dell'agente immobiliare

Pubblicato su IUSTLAB

Ci si interroga spesso sulla responsabilità dell'agente immobiliare in caso di preliminare risolto a seguito dell'accertamento di irregolarità che interessano l'immobile. Il mediatore è infatti tenuto a fornire alle parti le informazioni opportune (conosciute o conoscibili) prima del perfezionamento dell'affare. Sul punto l 'art. 1759 c.c. prevede che il mediatore debba comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione dello stesso. Allo stesso tempo, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mediatore deve informare le parti sulle circostanze a lui conoscibili con la media diligenza professionale (Cass. 784/2020, ex multis Cass. 29229/2019, 4415/2017). Per cui ad esempio il mediatore che fosse già a conoscenza dell'insolvibilità di una delle parti, dovendo fornire le informazioni " influenti sulla sicurezza dell'affare ", potrebbe essere ritenuto responsabile per non aver informato la controparte prima di fargli versare la caparra (Cass. 20512/2020). Allo stesso tempo, secondo il mediatore ha l'obbligo in negativo di non dare rassicurazioni e informazioni in merito a circostanze a lui non note o da lui non verificate . Per cui ad esempio il mediatore non potrà tranquillizzare le parti circa l'assenza di gravami (ipoteche, pignoramenti) senza aver prima verificato l'assenza degli stessi. Il mediatore in ogni caso non ha l'obbligo di effettuare delle verifiche di carattere tecnico-giuridico , come ad esempio le ispezioni ipotecare o la regolarità urbanistica dell'immobile (come detto sopra vi è tenuto però se rassicura personalmente le parti su aspetti tecnici) , salvo una diversa e specifica pattuizione tra le parti (in tal senso Cass. 18140/2015); tuttavia, in base a quanto detto pocanzi, non potrà riferire alla parte acquirente che l'immobile è libero da vincoli senza averlo prima verificato (dichiarazione che invece potrebbe fare il venditore stesso). Nei suddetti casi , in presenza quindi di una responsabilità dell'Agente immobiliare, lo stesso non solo non avrebbe il diritto alla provvigione richiesta, ma sarebbe tenuto al contempo a risarcire il danno patito e provato dalla parte lesa dal mancato rispetto degli obblighi gravanti sul professionista. WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

Illegittimità dell'addebito delle spese personali

Pubblicato su IUSTLAB

Uno dei temi maggiormente controversi è la legittimità dell'addebito delle stesse previsto nel rendiconto consuntivo. Il Condominio infatti può addebitare spese personali qualora rispondano al principio di " utilizzazione differenziata " (art. 1123 co 2 c.c.) del bene comune, tuttavia in tale caso l'addebito personale sarebbe legittimo e non qualora lo stesso rappresenti una forma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Molteplici sono invece i casi in cui tale addebito di spese di non sarebbe legittimo: Riparazioni per danni causati dal condomino In tale ipotesi non può considerarsi legittima la delibera con cui l'assemblea addebiti le eventuali riparazioni effettuate sulle parti comuni o sulle unità private senza che vi sia un accertamento giudiziale, l'addebito infatti costituirebbe una forma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. (In tal senso T. Milano sent. 3332 del 3.4.2019) Opere eseguite su parti private Secondo la Cassazione (sent. 305 del 12.1.2016) è nulla la delibera che preveda il riparto di spese su parti private (es il pavimento dei balconi) ciò per eccesso di potere, in quanto in linea generale l'assemblea non può assumere decisioni impattanti sulla proprietà del singolo. Acquisizione di informazioni per completare il registro anagrafico In assenza di collaborazione da parte del condomino, è legittimo l'addebito della spesa da parte dell'amministratore relativamente alle spese sostenute per le ricerche anagrafiche. Spese legali Secondo la Cassazione (sent. 751 del 18.1.2018) è nulla la delibera che pone a carico del singolo condomino le spese legali, prima che queste vengano accertate giudizialmente. Comunicazioni e chiarimenti dell'amministratore Le comunicazioni a chiarimento correlate a comunicazioni ordinarie o straordinarie potrebbero essere inquadrate tra le spese personali addebitabili, dovendo però valutarsi la natura dell'attività resa e se quindi la stessa corrisponda al principio di utilizzazione differenziata del servizio in favore del singolo. Fermo restando quanto sopra, merita uno spunto di riflessione l'effetto che avrebbe il voto favorevole del condomino che contesti la spesa personale a suo carico. Nelle ipotesi di nullità, infatti, il rendiconto è sempre impugnabile anche in caso di voto favorevole; tuttavia, in assenza di impugnazione, si potrebbe ritenere che l'approvazione espressa con voto favorevole e la mancata successiva impugnazione possa valere quale riconoscimento di quel debito specifico. In punto di riconoscimento di debito l'interpretazione non può però considerarsi univoca. WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

Risarcimento per decesso da Covid-19: come devono operare i parenti del defunto.

Pubblicato su IUSTLAB

Per attivare una richiesta di risarcimento danni per decesso da coronavirus dovrà essere preliminarmente e attentamente valutata da un medico legale, preferibilmente coadiuvato da un esperto infettivologo, l’intera documentazione sanitaria del paziente deceduto. L'analisi e lo studio della documentazione avrà il fine di comprendere, innanzitutto, la genesi del contagio e confermare, eventualmente, che l’infezione da Covid-19 è avvenuta durante il ricovero presso la struttura sanitaria (ospedale, casa di cura o RSA) in ragione della/e condotta/e negligente, e/o imperita, e/o imprudente del personale ivi operante. Una volta determinato il momento del contagio, si dovrà stabilire, ove possibile, se lo stesso si è realizzato per il mancato rispetto da parte della struttura e del personale sanitario addetto, delle necessarie misure di prevenzione e contenimento della diffusione dell’infezione da Covid-19. Dovrà infine essere accertato che il decesso del paziente è stato causato o concausato dalle complicazioni dell’infezione da coronavirus. Andrà ad esempio ove possibile accertato se il personale sanitario: - era stato dotato dei dispositivi di protezione individuale; - era stato sottoposto a periodico monitoraggio con tampone; - se i pazienti positivi erano stati isolati all’interno della struttura, e se per essi erano stati previsti percorsi dedicati; - se era stato disciplinato l’accesso alla struttura da parte del personale non dipendente; - se e come veniva eseguita la sanificazione ambientale. Ciò premesso, solo a fronte di comprovate inadempienze si può pensare di procedere con un’azione legale giacchè non si può utilizzare il sistema della giustizia solo per “tentare” di ottenere ristoro dalla perdita del proprio caro. In tema di risarcimento dei danni, sarà possibile agire in sede penale, costituendosi parte civile, ma soprattutto in sede civile agendo direttamente contro la struttura incriminata. Avv. Walter Massara WR Milano Avvocati

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Lo studio

Wr Milano Avvocati
Corso Di Porta Vittoria 46
Milano (MI)

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