Avvocato Yaneth Consalvo a Catania

Yaneth Consalvo

Avvocato esperto nel diritto di famiglia, minorile

Informazioni generali

Avvocato, Curatore Speciale e Tutore dei minori, con ampia esperienza nell'ambito del diritto di famiglia, minorile e delle persone, esempio: separazioni, divorzi, affidamento, adozioni, limitazione della responsabilità genitoriale, violenza domestica, stalking, convivenza, figli nati fuori dal matrimonio, tutela dei diritti della comunità Lgbt. La difesa e la tutela delle famiglie nonchè dei minori è preminente nella attività lavorativa che svolgo. Il supporto legale offerto viene personalizzato alle esigenze del cliente con approccio, non solo difensivo, ma anche mediativo ovvero come un facilitatore del dialogo.

Esperienza


Diritto di famiglia

Nominata Curatore Speciale dei minori e Tutore sia dal Tribunale Ordinario che dal Tribunale per i minorenni. Da circa 10 anni seguo separazioni conflittuali e consensuali. Ho seguito diversi corsi di formazione nell'ambito della famiflia, tra cui anche quello di mediazione familiare e coordinazione genitoriale come arricchimento della professione per avere un approccio multidisciplinare.


Adozione

Il supporto personalizzato che viene offerto ., già dal primo passo verso la realizzazione del desiderio di accogliere un bambino in una nuova famiglia, nel rispetto della normativa italiana e internazionale, con la massima attenzione al benessere del minore.


Unioni civili

Ho seguito diversi casi garantendo risposte affidabili ed una consulenza mirata ed esperta. Assicurando l’effettività̀ della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso. Viste le problematiche connesse a tali tipo di unioni importante diventa la capacità di supporto e di empatia nei confronti del cliente.


Altre categorie

Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Diritto civile, Tutela dei minori, Mediazione, Eredità e successioni, Incapacità giuridica, Violenza, Stalking e molestie, Aste giudiziarie, Diritti umani, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Omogenitorialità femminile: un nuovo punto di svolta nel diritto di famiglia e nel riconoscimento delle nuove forme di genitorialità

Pubblicato su IUSTLAB

di Yaneth Consalvo Per la prima volta, in data 22 settembre 2025, nel territorio Catanese presso il Comune di Mi- sterbianco (CT), è stata effettuata la prima tra- scrizione nei registri dello Stato Civile dello sta- tus di madre intenzionale di un minore nato a seguito di procreazione medicalmente assistita (PMA) già riconosciuto alla nascita dalla madre biologica. Prezioso, per il raggiungimento di questo tra- guardo, è stato il contributo fornito dalle avvoca- te Valentina Campisano e Silvia Rizzari del Foro di Catania, legali della coppia omoaffettiva fem- minile che, con sensibilità e competenza, hanno accompagnato le loro assistite durante questo lungo iter burocratico che ha portato al pieno riconoscimento giuridico della loro genitorialità, in piena attuazione ai principi sanciti dalla Cor- te Costituzionale con Sentenza n. 68/2025 e dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15075/2025. Con tale decisione, la Consulta ha dichiara- to l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della L. 40/2004 nella parte in cui non prevede il rico- noscimento dello status di figlio, nato in Italia grazie alla procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero, da parte della c.d. ma- dre intenzionale che ha espresso il consenso alle dette tecniche fecondative. La Corte ha precisato come il principio di ugua- glianza (art. 3 Cost.), la tutela dei diritti del mino- re (artt. 2, 30 e 31 Cost.) e il superiore interesse del fanciullo, anche alla luce della Convenzione di New York sui diritti del bambino del 1989, im- pongano un sistema che riconosca il legame di filiazione anche in capo alla madre intenzionale in quanto soggetto che ha condiviso e contribu- ito alla nascita del progetto familiare. Inoltre, con l’Ordinanza della Corte di Cassa- zione n. 15075 del 5 giugno 2025, è stato chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2025 è immediatamente applicabile e retro- attiva per tutti i giudizi in corso; consequenzial- mente, gli effetti della pronuncia in commento riguarderanno non solo i minori che abbiano già ottenuto la formazione di un atto di nascita re- cante l’indicazione di entrambe le madri – la cui legittimità non può più essere messa in discus- sione - ma tutti quei minori a cui è stata negata l’indicazione di entrambe le madri nell’atto di nascita, potendo ora procedersi alla trascrizio- ne nei registri civili senza necessità di ulteriori interventi legislativi, trattandosi di applicazione diretta di principi costituzionali e sovranazionali. Per meglio comprendere l’importanza e l’inno- vazione fornita dalla sentenza n. 68/2025, che ha cambiato e cambierà la vita di moltissime bam- bine e bambini, allineando la loro identità giuri- dica alla realtà familiare, affettiva e sociale delle loro vite, è opportuno rammentare che la giuri- sprudenza in materia di omogenitorialità aveva fornito dei tasselli isolati a quadro frammentato dai contorni incerti, districandosi tra normativa comunitaria e legislazione interna.Invero, sino a poco tempo fa venivano fornite al problema dei bambini nati da due madri so- luzioni diametralmente diverse a seconda se il parto fosse avvenuto all’estero o in Italia, giun- gendo al riconoscimento di entrambi i genitori (biologico ed intenzionale) solo nel primo caso, in virtù del diritto alla continuità dello status fi- liationis acquisito all’estero, e negandola, invece, nel secondo caso. Ora, nel caso di bambini nati da due madri in Italia, non si trattava solo di riconoscere un atto di nascita straniero ma bensì di valutare la legit- timità o meno del ricorso alla fecondazione assi- stita in base ai limiti stabiliti dalla L. n. 40/2004, a cui implicitamente veniva riconosciuta una va- lenza pubblicistica e con applicazione della leg- ge territoriale. Ebbene, in ragione di questo orientamento la Cassazione con Sentenza n. 7668/ 2020, ha considerato legittimo il rifiuto dell’ufficiale di sta- to civile di correggere l’atto di nascita italiano di un minore nato in Italia a seguito di pratiche di PMA effettuate all’estero, inserendovi il ricono- scimento congiunto della madre biologica e di quella intenzionale, compagna della donna che ha partorito, argomentando che la L. n. 40/2004 consente di ricorrere alle tecniche di procreazio- ne assistita solo alle coppie di sesso diverso, sic- ché “una sola persona ha diritto di essere men- zionata come madre nell’atto di nascita”. Per lungo tempo l’orientamento della Cassa- zione sembrava essersi consolidato in questa prospettiva, con il sostegno delle due pronunce della Corte costituzionale: - la Sent. n. 230/2020, ove la Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 20 della legge Cirinnà e dell’art. 29, comma 2, del d.P.R. 396/2000 per il fatto che non consentiva anche alla madre d’intenzione di essere indicata nell’atto di nascita come geni- trice del bambino, argomentando di non rinveni- re nell’ordinamento né nelle fonti sovranazionali un principio in forza del quale due donne unite civilmente debbano essere riconosciute entram- be genitrici del bambino nato dalla fecondazio- ne eterologa praticata dall’una con il consenso dell’altra; - la Sent. n. 32/2021 in cui è stato ritenuto, sempre dalla Corte, inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del- la l.n. 40/2004 invocando però un intervento del legislatore per garantire i diritti dei minori nati da coppie omosessuali non sufficientemente tute- lati dalla possibilità di ricorrere all’adozione in casi particolari. Proprio il vuoto legislativo sulla materia, ha spinto sempre più la giurisprudenza di legittimità (non così quella di merito) a continuare ad esclu- dere la possibilità di estendere in via interpre- tativa, ai nati da coppie di donne, l’applicazione dell’articolo 8 L. 40/2004, cercando l’applicazio- ne dell’istituto dell’adozione in casi particolari, ritenendola l’unica via più idonea e plausibile per poter costituire una relazione di genitorialità tra il bambino concepito con la tecniche di PMA all’estero, ma nato in Italia, e la madre intenzio- nale nell’ambito di un progetto condiviso con la compagna biologica. Tale soluzione non è mai apparsa esaustiva poiché il ricorso al procedimento di adozione speciale da parte del genitore intenzionale non consente di equiparare la condizione dei mino- ri nati da PMA rispetto a quelli che possono, fin dalla nascita, essere riconosciuti da entrambi i genitori; non solo, di fatto, si creavano discrimi- nazioni insanabili tra i bambini nati da PMA ete- rologa in coppia eterosessuale e i nati da PMA in coppia omosessuale. Ed è in questo lungo e articolato scenario, che la Corte Costituzionale è stata adita con ordi- nanza dal Tribunale di Lucca, che ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della l.n. 40/2004 e dell’art. 250 del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione nonché ad alcune norme contenu- te in varie convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo da considerarsi norme interposte ai sensi dell’art. 117, 1° comma, Cost., Nello specifico, nel 2023 diverse Procure, tra cui quella di Lucca, avevano chiesto ai Tribunali di cancellare il nominativo della madre intenzio- nale dagli atti di nascita di molti bambini, rite- nendo che quest’ultima potesse soltanto adot- tare (con la c.d. “stepchild adoption”) il bambino concepito all’estero anche grazie al suo consen- so, senza però poterlo riconoscere direttamente alla nascita. La Corte Costituzionale, ha con questa innova- tiva pronuncia enunciato in maniera chiara che:”l’impedimento posto dall’art. 8 della legge n. 40 del 2004 a essere sin dalla nascita rico- nosciuto come figlio di entrambe le donne che hanno deciso di fare ricorso a tecniche di PMA – che, nel rispetto della lex loci, darebbero luogo a un rapporto di filiazione con il nato all’estero, suscettibile nell’ordinamento interno di ricono- scimento e trascrizione – determina, dunque, un vulnus all’interesse del minore, d’altra parte già ravvisato da questa Corte con la più volte ci- tata sentenza n. 32 del 2021”. Rimane fermo, ad oggi, che l’interesse del mi- nore non può essere tutelato nel caso di surro- gazione di maternità, perché in quel caso è pre- valente la contrarietà dell’ordinamento verso tale pratica. È in questa prospettiva che l’inquadramento della questione, e la progressiva maturazione di una sempre più acuta sensibilità verso le nuove e attuali condizioni di vita dei nati in coppie di due madri, deve spingere gli operatoti del diritto a favorire un’applicazione sempre più uniforme e tempestiva delle pronunce della Consulta e del- la Cassazione da parte di tutti gli uffici di Stato Civile italiani, nel superiore interesse dei minori.

Contatta l'avvocato

Avvocato Yaneth Consalvo a Catania
Telefono Email WhatsApp

Per informazioni e richieste:

Contatta l'Avv. Consalvo per sottoporre il tuo caso:

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati
Avvocato Yaneth Consalvo a Catania

Avv. Yaneth Consalvo

Telefono Email WhatsApp
Telefono Email WhatsApp

Lo studio

Yaneth Consalvo
Via Benedetto Guzzardi 27
Catania (CT)

IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy