Pubblicazione legale:
Se sin da subito ha scosso talune posizioni dottrinali , in primis per la sua presunta incompatibilità con il nostro ordinamento tributario a causa della sancita indisponibilità dell’obbligazione tributaria medesima, al contempo la transazione fiscale ha dettato l’esigenza che, con una certa precisione ed urgenza, ne fosse delimitato l’ambito di applicazione oggettivo, al fine di poterne garantire una attuazione organica.“Con il piano di cui all’art. 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento”.
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