Avvocato Alberto Agusto a Genova

Alberto Agusto

Avvocato - Patrocinante in Cassazione


Informazioni generali

Dall’anno 2000 svolgo l’attività forense a Genova presso il mio studio che è focalizzato soprattutto in tre aree operative: DIRITTO DEL LAVORO privato, assistendo imprenditori e datori di lavoro, e Pubblico Impiego, patrocinando lavoratori e associazioni sindacali contro la P.A.; DIRITTO CIVILE, soprattutto nel settore della Contrattualistica e del Diritto Bancario; DIRITTO TRIBUTARIO fornendo tutela in fase contenziosa a privati ed imprese e consulenza giuridica a fiscalisti e commercialisti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.

Esperienza


Diritto tributario

Ho una consolidata esperienza nel contenzioso contro l'Amministrazione Finanziaria nei cui confronti assisto privati ed imprese davanti alle Commisioni Tributarie e fornisco consulenza giuridica a fiscalisti e commercialisti.


Diritto del lavoro

Opero in questo settore del diritto da circa 20 anni. Nel Diritto del Lavoro Privato assisto le imprese e i datori di lavoro nelle controversie con dipendenti e Organizzazioni Sindacali conseguendo ottimi risultati per i miei clienti: in fase extragiudiziale svolgendo attività di consulenza, in interazione con i Consulenti del Lavoro, per ottimizzare la gestione del rapporto di lavoro con il dipendente; in fase giudiziale patrocinando la parte datoriale in tutte le tipologie di controversie. Nel Diritto del LAVORO PUBBLICO, in particolare in ambito SCOLASTICO, tutelo Docenti e Personale scolastico in ogni tipo di vertenza.


Licenziamento

Mi occupo della gestione dei licenziamenti individuali e delle procedure di riduzione del personale, sia con riguardo alla fase non contenziosa, avviando e gestendo trattative con le OO.SS. e/o fornendo assistenza ai Consulenti del Lavoro con lo scopo di prevenire il conflitto giudiziale mediante l'esatto inquadramento giuridico dei motivi che determinano la cessazione del rapporto e con la definizione di accordi che tutelino la parte datoriale; sia in fase giudiziale, provvedendo alla difesa delle ragioni aziendali che hanno determinato la cessazione del rapporto di lavoro.


Altre categorie:

Diritto bancario e finanziario, Contratti, Cassazione, Domiciliazioni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Conferma sentenza CTP di annullamento accertamento IRES e IRAP anno 2007 di € 707.994,83

Comm. Trib. Regionale Liguria - Sentenza n. 163/2013

L'Agenzia Entrate aveva impugnato sentenza della CTR Liguria che annullava accertamento a carico di S.r.l. con cui erano stati recuperati ad imponibile IRES ed IRAP per l'anno 2007 € 707.994,83. Nell'appello l'A.E. sosteneva la non cumulabilità tra il termine dell'accertamento con adesione, il termine d'impugnazione dell'atto accertativo e la sospensione dei termini feriali, asserendo che “esiste un unico termine processuale perentorio di 60 giorni che è quello prescritto dall’art. 21 D.lgs. 546/92, seppur frazionato a causa della sospensione…” e che “conseguentemente solo a questo termine può essere applicato l’art. 155, comma 4 c.p.c.”. Nel giudizio di appello ho confutato la tesi dell'A.E. ed ho sostenuto, al contrario, la piena ed assoluta cumulabilità ed esperibilità per il contribuente dei termini procesuali in questione. Questa tesi, che é poi divenuto orientamento pacifico presso tute le corti tributarie di merito, è stato pienamente accolto dalla CTR Liguria che ha rigettato l'appello.

Sentenza giudiziaria

Conferma sentenza CTP di annullamento accertamento IRES e IRAP anno 2006 di € € 596.080,26

Comm. Trib. Regionale Liguria - Sentenza n. 162/2013

L'Agenzia Entrate aveva impugnato sentenza della CTR Liguria che annullava accertamento a carico di S.r.l. con cui erano stati recuperati ad imponibile IRES ed IRAP per l'anno 2007 € 596.080,26 Nell'appello l'A.E. sosteneva la non cumulabilità tra il termine dell'accertamento con adesione, il termine d‘impugnazione dell'atto accertativo e la sospensione dei termini feriali, asserendo che “esiste un unico termine processuale perentorio di 60 giorni che è quello prescritto dall’art. 21 D.lgs. 546/92, seppur frazionato a causa della sospensione…” e che “conseguentemente solo a questo termine può essere applicato l’art. 155, comma 4 c.p.c.”. Nel giudizio di appello ho confutato la tesi dell'A.E: ed ho sostenuto, al contrario, la piena ed assoluta cumulabilità ed esperibilità per il contribuente dei termini processuali in questione. Questa tesi, che é poi divenuta orientamento pacifico presso tutte le corti tributarie di merito, è stata pienamente accolta dalla CTR Liguria che ha rigettato l'appello.

Sentenza giudiziaria

Annullato accertamento IRES ed IRAP per anno 2006 di € 596.080,26

Commissione Tributaria Imperia - Sentenza n. 35/03/12 del 19.01.2012

Ho ottenuto l'annullamento di un atto di accertamento con cui l'Agenzia Entrate ha recuperato ad imponibile a fini IRES ed IRAP per l'anno 2006 € 596.080,26 di costi a carico di una S.r.l. di costruzioni.

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