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Avvocato Aldo Martucci a Mondragone

Aldo Martucci

Avvocato Civilista

Informazioni generali

Avvocato Aldo Martucci Laureato in Giurisprudenza con tesi di laurea in Procedura Civile l'anno 2011. Pratica la professione legale dall'anno 2011. Iscritto all'ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere. Competenza: Civilista ramo assicurativo, risarcimenti per lesioni e materiali, sinistri stradali e altri campi infortunistici. Smart working, consulenze telematiche.

Esperienza


Diritto assicurativo

Il nostro mondo gira intorno al campo assicurativo, credo che occorra sempre una giusta assistenza in un campo complesso per tante persone e mi sono sempre appassionato nella materia assicurativa. In caso di dubbi o problemi consiglio sempre di contattare un legale.


Incidenti stradali

Da quando ho iniziato ad esercitare la professione di legale ho sempre avuto una passione in questo campo, sia difendendo privati cittadini, che pubbliche amministrazioni. Tutti devono avere la sicurezza di essere seguiti da un professionista di fiducia, che curi ogni aspetto di un sinistro. Anche se un sinistro può sembrare facile sconsiglio di agire senza una giusta competenza legale nel campo.


Risarcimento danni

Il campo del risarcimento danni è stata sempre la mia passione, per questo cerca di mettere a disposizione di chi ne ha bisogno la mia capacità legale. La legge Italiana assicura a ognuno che abbia ricevuto un danno, di ottenere un giusto risarcimento, avvalersi di un professionista legale è indispensabile.




Credenziali

Pubblicazione legale

Sinistro all’estero: dentro e fuori il Sistema carta verde

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Sinistro all’estero: dentro e fuori il Sistema carta verde. Distinguiamo due ipotesi a seconda che il sinistro si sia verificato in uno Stato appartenente al Sistema carta verde o al di fuori di esso. Partiamo dal secondo caso, che è il più semplice da definire ma il più complesso da gestire nella pratica. La richiesta di risarcimento, infatti, andrà inviata direttamente al civile responsabile o alla compagnia assicurativa estera di controparte. In merito al primo caso, invece, è prevista una procedura agevolata per i residenti in uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), contesto territoriale che comprende i Paesi dell’Unione europea più Norvegia, Islanda e Liechtenstein. In forza di tale procedura, che è stata introdotta dalla direttiva comunitaria 2000/26/CE, ogni compagnia assicurativa appartenente allo SEE che tratti la materia della responsabilità civile è obbligata a nominare un rappresentante in ciascun Paese del medesimo contesto territoriale dove essa non ha una sede legale. Questa figura di rappresentanza viene definita “mandatario” ed è il punto di riferimento per tutte le questioni che riguardano i rapporti con la compagnia assicurativa estera, permettendo una notevole semplificazione in termini di procedure e trattative. Le condizioni di applicabilità sono le seguenti: 1) il danneggiato deve essere residente in uno dei Paesi dello SEE; 2) l’incidente deve essere avvenuto in uno dei Paesi aderenti al Sistema carta verde (un ambito territoriale ben più ampio rispetto a quello dello SEE); 3) il veicolo che ha causato il danno deve essere assicurato e immatricolato in uno Stato membro dello SEE. Quando ricorrono tutti questi requisiti, chi ha subito il danno può rivolgersi al mandatario della compagnia assicurativa del danneggiante sito nel proprio Paese, interfacciando con quest’ultimo nella propria lingua madre. I cittadini italiani possono conoscere i dati del mandatario inviando un’apposita richiesta al Centro Informazione Italiano presso la CONSAP (fino al 2012 era istituito presso l’ISVAP) indicando tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, quali: nazione di accadimento del sinistro; data di accadimento del sinistro; targa del veicolo responsabile del sinistro; stato di immatricolazione della vettura responsabile. La CONSAP individuerà l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e il suo mandatario in Italia. Se, a seguito degli accertamenti svolti presso la CONSAP, il veicolo responsabile risulterà non identificato o non assicurato, o nel caso in cui l’impresa non avesse nominato il mandatario o non avesse fornito risposta motivata entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento, la stessa andrà inoltrata a CONSAP S.p.A. – Organismo di Indennizzo Italiano, che valuterà l’esistenza dei presupposti per il suo intervento sulla base della legge straniera applicabile. se il veicolo responsabile del sinistro è immatricolato in Svizzera (Paese non aderente allo Spazio Economico Europeo), sarà possibile rivolgersi al Centro di Informazione presso CONSAP per conoscere il nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di assicurazione svizzera. Questo è possibile grazie a un accordo italo-svizzero: esso, però, non prevede l’obbligo per il mandatario in Italia di fornire una risposta motivata nel termine di tre mesi dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento né la possibilità di rivolgersi all’Organismo di Indennizzo in caso di assenza di risposta motivata.

Pubblicazione legale

Responsabilità Civile

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Responsabilità Civile. Rientra nella sfera dei rapporti privati, in caso di fatto illecito tratto dagli art. 2043 e 2059 c.c. Si parla di responsabile civile per indicare il soggetto che è tenuto al risarcimento del danno cagionato da un altro soggetto. Può essere di due tipi: contrattuale o extracontrattuale. Responsabilità civile contrattuale La responsabilità contrattuale si basa sul concetto che se un individuo non adempie agli obblighi presi sottoscrivendo un contratto, deve pagare i relativi danni causati. La responsabilità civile extracontrattuale, si riferisce a comportamenti ritenuti illegali in quanto possono provare dei danni ad altri. Gli elementi costitutivi di tale situazione giuridica sono: -un fatto illecito: un comportamento doloso o colposo che genera conseguenze negative -un danno ingiusto: l’ingiustizia va intesa come l’avere leso un diritto tutelato dalla giurisprudenza senza delle cause giustificative -collegamento causa effetto: tra il fatto e il danno causato -imputabilità: non può esserci responsabilità se il soggetto è incapace di intendere e volere.

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Art. 145 bis Codice Assicurazioni. La scatola nera

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Art. 145 bis Codice Assicurazioni. Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici Al comma 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti. In cosa consiste? Una volta che la scatola nera sarà installata, questa inizierà a registrare i dati relativi alla geolocalizzazione inclusi la data e l’ora. La scatola nera, come anticipato, si rivela preziosa in caso di incidente perché andrà a registrare anche i dati relativi all’accelerazione, alla tipologia di impatto ed alla velocità rilevata prima della decelerazione. Inoltre la scatola nera auto consente di accedere allo storico delle marce inserite nel corso del tempo e quindi dello stile di guida. Tutte queste informazioni vengono inviate ad un database che conserverà i dati così da permettere alle compagnie di analizzare il reale comportamento degli assicurati alla guida. I dati della scatola nera possono prevalere sulle testimonianze, per contestare i dati di una scatola nera serve solo provare il suo malfunzionamento, prova abbastanza ardua in fase stragiudiziale per non dire impossibile, quindi solo in fase giudiziale è possibile contestarla con richiesta di malfunzionamento e perizia di parte e del CTU. L’installazione della scatola nera è obbligatoria? A partire dal mese di luglio 2022 tutti i veicoli potranno ottenere l’omologazione previa installazione della scatola nera, mentre a partire dal 7 luglio 2024 le case automobilistiche dovranno immatricolare e commercializzare unicamente vetture dotate di scatola nera. Ad oggi nulla è stato previsto per quel che riguarda le auto già circolanti. Per tutto il resto è possibile richiedere consulenza legale

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