Avvocato Alessandra Mirarchi a Roma

Alessandra Mirarchi

Avvocato matrimonialista e civilista Patrocinante in Cassazione


Informazioni generali

Specializzata in: Diritto di famiglia, separazioni, divorzi e relativi assetti patrimoniali nella ricerca delle giuste condizioni di mantenimento e affidamento dei figli minori con assegnazione della casa coniugale. Mi occupo, altresì, con particolare interesse della tutela della famiglia al di fuori del matrimonio e dei figli nati da convivenza more uxorio, Contenzioso civile, contrattualistica, locazioni, condominio, sanzioni amministrative, sinistri , recupero crediti, pignoramenti. Lo Studio non espleta gratuito patrocinio.

Esperienza


Diritto di famiglia

Da oltre 18 anni, seguo separazioni e divorzi di ogni tipo, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco assistenza per separazioni oltre che per il divorzio congiunto o giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In fase di separazione e divorzio, ritengo il Cliente meriti di essere tutelato appieno soprattutto per il momento delicato che vive


Separazione

Quando la crisi coniugale diviene irreparabile, la separazione rappresenta un passaggio necessario ma estremamente delicato e complesso. La separazione tra i coniugi, infatti, è quasi sempre difficile da accettare, un momento di vita complicato scandito da fasi precise che vanno dalla negoziazione iniziale all’accettazione finale. In ragione di ciò, fornisco sempre la mia assistenza e consulenza nella definizione di tutte le problematiche economiche e personali che possano emergere: da una eventuale richiesta di assegno di mantenimento, a conflitti tra i coniugi sui diritti di visita e sull'affidamento del minore.


Unioni civili

Nell'ambito del mio lavoro, ho spesso affrontato questioni legate alle unioni civili. In applicazione della legge, ho prestato assistenza legale a coppie dello stesso sesso interessate a stipulare le unioni civili e alle coppie conviventi, a prescindere dal sesso dei loro componenti, di regolare formalmente la loro convivenza da un punto di vista economico


Altre categorie:

Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Diritto civile, Tutela dei minori, Recupero crediti, Locazioni, Sfratto, Multe e contravvenzioni, Pignoramento, Diritto tributario, Mediazione, Domiciliazioni, Ricorso al TAR, Eredità e successioni, Adozione, Incapacità giuridica, Fallimento e proc. concorsuali, Contratti, Diritto del lavoro, Licenziamento, Previdenza, Immigrazione e cittadinanza, Diritto condominiale, Cassazione.


Referenze

Pubblicazione legale

Separazione - L’ex coniuge può trasferirsi con il minore?

Pubblicato su IUSTLAB

In ipotesi di separazione o successivamente al giudizio che ha definito le relative condizioni, possono verificarsi determinati mutamenti nella sfera personale di uno dei due coniugi, tali da incidere anche sulla vita del figlio minore. Orbene, ricorrente è la richiesta rivolta dal Cliente e diretta a comprendere legalmente come comportarsi, come si può o meno agire nel rispetto della legge. C’è da chiarire in merito che, nel momento in cui il giudice decide di collocare il figlio minore presso uno dei due genitori, ad esempio la madre, disponendo al contempo il diritto del padre di vedere il minore durante la settimana, possono certamente sorgere dubbi in ipotesi di necessità’ di sopravvenuto trasferimento. Nell’ipotesi in cui, la madre riceva una proposta di lavoro la cui conseguenza comporterebbe il trasferimento anche del minore in altra città’, se i due genitori si accordano in tal senso, nulla questio, la madre potrà trasferirsi liberamente, a condizione che ciò non comprometta gli incontri tra i figli e il padre. Nessun patto stretto tra gli ex coniugi può infatti esonerare uno dei due dal mantenere rapporti stabili coi minori. E ciò perché il diritto da tutelare non è quello dei genitori, ma dei figli, i quali devono poter crescere sia con il padre che con la madre (cosiddetto «diritto alla bigenitorialità», inderogabile per natura). In ipotesi invece di mancanza di consenso, spettera’ al Tribunale valutare caso per caso. Certamente il giudice non potra’ vincolare la libertà di movimento di uno dei due genitori imponendogli di rimanere per forza presso un’abitazione: sarebbe una limitazione incostituzionale. Tutt’al più il tribunale dovrà valutare presso quale genitore collocare il figlio, tenendo conto solo dell’interesse di quest’ultimo. Ne deriva che il genitore collocatario del figlio minore, puo’ mutare la residenza propria e quella del figlio minore anche senza il consenso dell’altro genitore purché la decisione sia assunta nell’interesse del figlio. Tale scelta non comporta quindi né la perdita dell’affidamento condiviso, né quella della collocazione dei figli minori. Sul punto, si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione, ritenendo legittimo il comportamento di una madre che, per esigenze di lavoro, si era trasferita in altra città, distante da quella originaria di residenza, dove viveva l’altro genitore; a nulla è valsa la constatazione che, da tale trasferimento, i rapporti quotidiani tra i figli e il padre venissero compromessi, tenuto conto dell’esigenza di assicurare a questi ultimi, ancora in tenera età, la costante presenza della madre.

Pubblicazione legale

Separazione coppie di fatto. Doveri e diritti

Pubblicato su IUSTLAB

Nonostante le novità introdotte dalla Legge n. 76/2016, o Legge Cirinnà, che ha notevolmente ampliato i diritti dei conviventi di fatto anche in caso di cessazione del rapporto, va tuttavia non trascurato che le coppie non sposate che decidono di separarsi non godono degli stessi benefici che sono in genere concessi a due coniug. In ipotesi di sopravvenuta separazione, infatti, il Tribunale può obbligare il coniuge che si trova in una condizione economica vantaggiosa, a versare un assegno di mantenimento periodico all’ex partner qualora questi non abbia redditi adeguati a consentirgli una vita normale, Contrariamente, nelle convivenze di fatto non esistono obblighi reciproci al mantenimento: solo nel caso in cui uno dei due partner dovesse trovarsi in uno condizione di bisogno, il giudice potrà disporre il versamento di un assegno alimentare a suo favore. Detto assegno, non è illimitato nel tempo e deve essere corrisposto solo per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Diversa è la circostanza in cui la coppia di conviventi che decida di separarsi abbia dei figli. In tal caso, infatti, i diritti dei figli sono i medesimi a prescindere se nati all'interno del matrimonio, poichè si tratta pur sempre di figli naturali. Conseguentemente, i genitori dovranno provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al loro reddito e alle loro capacità economiche e il Tribunale decide a quale genitore affidare il minore, stabilendo, altresì, l'ammontare dell'assegno di mantenimento della prole, salvo presentazione del ricorso congiunto delle parti. In ipotesi di mancato accordo tra le parti, il Tribunale investito del procedimento, nella sua decisione terrà certamente conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita di cui godevano prima della separazione dei genitori e delle risorse economiche rispettive di quest'ultimi. Oltre all'assegno di mantenimento ordinariom ciascun coniuge dovrà contribuire nella misura del 50% al versamento delle spese straordinarie necessarie per la prole. Analogo discorso, nasce, per quanto riguarda l’assegnazione della casa familiare, ovvero dell’immobile all’interno del quale la famiglia aveva la sua residenza principale. Detto immobile, infatti, verrà affidato in base al preminente interesse del figlio, a prescindere dal valore dell'abitazione e della cicorcastanza che questa possa appartenere all'uno o all'altro coniuge.

Pubblicazione legale

Separazione e sorte del conto corrente cointestato

Pubblicato su IUSTLAB

Nel corso del rapporto matrimoniale, non di rado i due coniugi decidono per diverse esigenze di accendere presso un Istituto di credito un conto corrente cointestato. Nel momento in cui si autorizza la cointestazione di un conto, entrambi hanno la stessa facoltà di utilizzarne il denaro, autorizzando spese o effettuando prelievi, ciò anche se è uno solo dei coniugi a versare mensilmente il denaro. Come è noto, però quando due persone legate da vincolo di matrimonio decidono di separarsi, sorgono non pochi conflitti riguardanti la ripartizione delle somme. Giova, ricordare che in ipotesi di separazione, le somme del conto cointestato, vanno ripartire al 50% al di là del fatto che si tratti di un regime in comunione oppure separazione dei beni. La principale differenza è che, in regime di separazione dei beni, uno dei due coniugi, per evitare di devolvere soldi all’altro, deve dimostrare, senza ombra di dubbio, che era l’unico ad alimentare il conto. Spesso, proprio a ridosso della separazione, si assiste al prosciugamento unilaterale del conto corrente da parte di uno dei due. Più precisamente, accade che il coniuge che sa di non aver contributo al flusso di denaro ma solo di averlo gestito, furbescamente preleva le somme rimanenti sul conto corrente prima della pubblicazione della sentenza di separazione. Per evitare ciò, è possibile chiedere al giudice il sequestro immediato del conto cointestato e nell’ipotesi in cui comunque il coniuge abbia già prelevato più della metà dei soldi presenti, è tenuto a restituire il 50% di quella somma all’altro coniuge, a meno che, non dimostri di aver avuto necessità di quei soldi per il sostentamento della famiglia. In linea di massima si ricorda però, la legge tutela chi ha realmente guadagnato e versato quelle cifre sul conto cointestato. Pertanto, se a ridosso della separazione, la moglie decida di prosciugare il conto, in virtù del fatto che ne risulta cointestataria e magari il marito aveva appena versato il suo premio annuale percepito per lavoro, la donna è tenuta a rimborsare dette somme. 

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Lo studio

Alessandra Mirarchi
Via Della Giuliana N. 73
Roma (RM)

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