Avvocato Alfio Mario Gambino a Catania

Alfio Mario Gambino

Avvocato Tributarista


Informazioni generali

L’Avv. Alfio Mario Gambino è il fondatore dello studio, e in collaborazione con altri professionisti garantisce in tutta Italia assistenza e consulenza fiscale e tributaria. Conseguita la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania frequenta da subito primari studi legali specializzati in diritto tributario per poi completare il suo percorso con il Master biennale dell’UNCAT (Unione Nazionale Camere degli Avvocati Tributaristi), facendo oggi parte della Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania. Autore di diversi articoli e approfondimenti in materia tributaria ed esattoriale.

Esperienza


Gratuito patrocinio

L'avv. Alfio Gambino, regolarmente iscritto all'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, presta la propria assistenza in ambito fiscale e tributario secondo la normativa vigente per ricorsi in Tribunale Civile e Lavoro, Corte di Giustizia Tributaria e Giudici di pace di tutta italia


Diritto tributario

L’obbiettivo dello studio è di garantire un servizio puntuale e specializzato, valutando personalmente il percorso da intraprende sulla base della notrmativa fiscale e tributaria. L’Avv. Alfio Mario Gambino è il fondatore dello studio e da oltre un decennio assiste personalmente i propri clienti, garantendo un dialogo diretto e privilegiato. Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania, primari studi legali specializzati in diritto tributario, Master biennale dell’UNCAT (Unione Nazionale Camere degli Avvocati Tributaristi), facendo oggi facendo oggi parte della Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania.


Pignoramento

Particolare esperienza in materia verifica ed eventuale opposizione agli atti di pignoramento esattoriale effettuati dall'Agenzia Entrate Riscossione sui conti correnti, stipendi, fitti e pigioni. Diversi i casi seguiti con successo dallo studio legale Tributario Gambino, che hanno portato in primo luogo alla sospensione della procedura e successivamente, ove possibile, all'annullamento parziale del debito dovuto, con evidente vantaggio per gli assistiti che hanno onorato il proprio debito nella misura corretta ed ancora dovuta, al netto delle somme prescritte ex lege.


Altre categorie:

Incidenti stradali, Diritto civile, Domiciliazioni.


Referenze

Pubblicazione legale

Pignoramento esattoriale. Rimedi?

Pubblicato su IUSTLAB

Il pignoramento esattoriale è una procedura di riscossione coattiva di crediti pubblici, attuata con l’espropriazione e la vendita o assegnazione di immobili, mobili o crediti del debitore. La procedura si articola in tre fasi: Pignoramento: l’agente della riscossione notifica al debitore un atto di pignoramento, che indica i beni che saranno oggetto di espropriazione. Espropriazione: l’agente della riscossione procede alla vendita all’asta dei beni pignorati. Assegnazione del ricavato: il ricavato della vendita viene utilizzato per soddisfare il credito del creditore, dedotte le spese di esecuzione. I beni che possono essere oggetto di pignoramento esattoriale sono: Immobili: case, appartamenti, terreni, ecc. Beni mobili registrati: autoveicoli, motociclette, barche, ecc. Beni mobili non registrati: mobili, elettrodomestici, gioielli, ecc. Crediti: stipendi, pensioni, crediti commerciali, ecc. Il debitore ha diritto di opporsi al pignoramento esattoriale entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento. Le opposizioni possono essere di due tipi: Opposizione all’esecuzione: il debitore contesta la validità del titolo esecutivo, ovvero la cartella di pagamento, o la regolarità della procedura di notifica. Opposizione agli atti esecutivi: il debitore contesta la legittimità di uno o più atti esecutivi, ad esempio il pignoramento di un bene impignorabile. Se il debitore non si oppone al pignoramento, l’agente della riscossione procede alla vendita all’asta dei beni pignorati. Il ricavato della vendita viene utilizzato per soddisfare il credito del creditore, dedotte le spese di esecuzione. In caso di vendita all’asta di un immobile, il debitore ha diritto di prelazione, ovvero di acquistare il bene prima degli altri creditori. Il debitore può anche chiedere la sospensione della procedura di pignoramento, ad esempio se è in corso un’istanza di rateizzazione del debito o se ha presentato un ricorso al giudice. La procedura di pignoramento esattoriale è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973. Rimedi contro il pignoramento esattoriale Il debitore ha a disposizione diversi rimedi contro il pignoramento esattoriale. I principali rimedi sono: Opposizione all’esecuzione: il debitore contesta la validità del titolo esecutivo, ovvero la cartella di pagamento, o la regolarità della procedura di notifica. Opposizione agli atti esecutivi: il debitore contesta la legittimità di uno o più atti esecutivi, ad esempio il pignoramento di un bene impignorabile. Riscossione diretta: il debitore può chiedere al creditore di procedere alla riscossione del debito direttamente, senza ricorrere all’esecuzione forzata. Rateizzazione del debito: il debitore può chiedere al creditore di rateizzare il debito, in modo da poterlo pagare a rate. Concordato preventivo: il debitore può chiedere al tribunale di essere ammesso al concordato preventivo, una procedura che consente al debitore di ristrutturare il proprio debito e di evitare il fallimento. Il debitore può rivolgersi ad un avvocato per ottenere assistenza in merito ai rimedi contro il pignoramento esattoriale.

Pubblicazione legale

Annullato avviso di addebito per € 11.000,00 con applicazion della sospensione covid

Pubblicato su IUSTLAB

Nessun dubbio per il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, che in corretta applicazione della normativa sulla prescrizione dei crediti previdenziali ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dall’avviso di addebito per €11.000,00 , impugnato con l’intimazione di pagamento. Infatti ha così sentenziato: “Nella fattispecie in esame detti fatti estinti ricorrono. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell’avviso di addebito, 7.11.2015, si deve ritenere che, in assenza di documentati validi atti interruttivi della prescrizione notificati successivamente alla predetta data, alla data di notifica dell’intimazione pagamento n. 293 2023 xxxxxxx (17/04/2023), i crediti portati dall’avviso di addebito impugnato erano già prescritti e pertanto non sono dovuto. E’ ciò tenuto, anche, conto, ai fini del computo della prescrizione, d ella sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, che trova applicazione nella fattispecie (e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, 7.11.2020 “

Caso legale seguito

Annullate oltre 10 mila euro di multe stradali in cartella esattoriale

CLIENTE ASSISTITO CON IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Un buon inizio di anno per un nostro cliente, che si è visto annullate oltre 10 mila euro di multe al codice della strada dal Giudice di Pace di Catania dott. Antonino Pagano Il cliente si rivolgeva allo studio Legale Gambino dopo la notifica di una intimazione di pagamento, all’interno della quale vi erano diverse cartelle esattoriali per contravvenzioni al codice della strada. Regolarmente incoato il ricorso e celebrata l’udienza, il Giudice di Pace ha sentenziato: “L’eccezione di prescrizione è fondata. Come ritenuto dalla giurisprudenza, infatti, incombe sull’esattore l’onere di provare l’avvenuta notifica delle cartelle in caso di contestazione (dr. Corte d i Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza n. 6887 depositata I’8 aprile 2016). In assenza di ciò le cartelle sono suscettibili di annullamento con accoglimento dell’eccezione di prescrizione, stante che esse sprovviste di prova circa la notifica, non possono assolvere alla loro caratteristica funzione di interrompere il decorso dei termini prescrizionali. …Pertanto, non sono dovute per maturata prescrizione, agli Enti impositori, le somme di cui alle cartelle esattoriali sopra elencate”

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Lo studio

Studio Legale Tributario Gambino
Viale Vittorio Veneto 14
Catania (CT)

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