Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Andrea Iaretti

Avvocato & Dottore commercialista. Antiriciclaggio. Successioni. Lavoro. Società.

Informazioni generali

Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale, CTU, Giornalista Pubblicista. Mi occupo principalmente di consulenze e contenziosi a favore di imprese e lavoratori autonomi; in modo particolare quelli relativi alla normativa antiriciclaggio: sanzioni, memorie difensive Mef, ricorsi, consulenze. Inoltre: diritto commerciale, societario, acquisizioni, cessioni attività, lavoro, contratti. Per privati: danni, famiglia. Prediligo un approccio schietto non basato su formalità. Scrivimi, ti comunicherò con estrema celerità, in ogni caso, se posso aiutarti e con quali possibili benefici-costi. Opero in tutta Italia.

Esperienza


Diritto commerciale e societario

Conosco molto bene le realtà imprenditoriali italiane, siano esse PMI o aziende di maggiori dimensioni, stante la mia professione, oltre che di avvocato, sopratutto di dottore commercialista e revisore legale con esperienza ultra ventennale. Consulenza in materia di diritto commerciale e societario, con assistenza in favore dei clienti in ambito stragiudiziale e giudiziale. Supporto nella negoziazione di affari e nella tutela dei propri diritti. Prevenzione in ambito legale al fine di limitare l'insorgere di controversie e rischi legali. Consulenza e supporto con riferimento a tutte le problematiche che devono affrontare i soci.


Fallimento e proc. concorsuali

Insinuazioni al passivo, tempestive e tardive, conteggio delle spettanze, del trattamento fine rapporto, domanda anticipazione da parte del fondo garanzia INPS. Amministratore giudiziario. Liquidatore cooperative. Antiriciclaggio collegato all'attività esercitata. Fenomeno del riciclaggio e adempimenti degli intermediari preposti al controllo.


Fusioni e acquisizioni

Seguo il cliente in operazioni di ristrutturazione aziendale, dismissioni di rami d'azienda, cespiti immobiliari, nuove commesse, transazioni per acquisizioni di aziende e società; attività di redazione e negoziazione contratti di acquisto partecipazioni; negozio la cessione di aziende finalizzata al conseguimento della massima soddisfazione del cliente previo valutazione obiettiva del potenziale dell’attività da cedere. Valutazione, pianificazione ed esecuzione di soluzioni finalizzate alla gestione del passaggio generazionale, controllo e gestione dell’azienda, protezione e tutela del patrimonio immobiliare e finanziario.


Altre categorie

Antiriciclaggio, Diritto del lavoro, Eredità e successioni, Diritto tributario, Edilizia ed urbanistica, Licenziamento, Contratti, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto di famiglia, Diritto agrario, Matrimonio, Mobbing, Diritto assicurativo, Separazione, Investimenti.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Sent. VG Tribunale di Vercelli, necessaria per l'ISEE

Ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei figli nati fuori dal matrimonio

GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE ! 1. Cos’è l’ISEE L’ISEE, ovvero Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è uno strumento fondamentale nel panorama socio-economico italiano. Creato nel 2007, l’ISEE consente di valutare la situazione economica di un nucleo familiare e quindi di accedere a agevolazioni fiscali e sociali. Questo indicatore tiene conto non solo del reddito, ma anche del patrimonio e della composizione del nucleo famigliare, offrendo così una visione complessiva delle condizioni economiche. 2. Quando è utile avere l’ISEE L’ISEE è necessario per accedere a molti servizi pubblici e prestazioni sociali, come borse di studio, asilo nido, servizi socio-sanitari e agevolazioni sulle tasse universitarie. Inoltre, il possesso dell’ISEE è spesso richiesto per richiedere l’assegno sociale o per beneficiare di tariffe agevolate relative a servizi essenziali, come l’acqua e l’energia. Avere un ISEE aggiornato può facilitare l’accesso a supporti e risorse economiche utili. 3. ISEE per genitori non sposati e non conviventi Un aspetto rilevante riguarda la modulazione dell’ISEE in caso di genitori non sposati e non conviventi. In questo scenario, la normativa prevede che il genitore che presenta la domanda di ISEE debba dichiarare sia i redditi propri che quelli dell’altro genitore. Questo consente di ottenere un indicatore più accurato e, in alcuni rari casi, può portare a benefici economici maggiori. È importante, quindi, valutare attentamente quale strategia adottare per la presentazione della DSU. 4. Ricorso al Giudice per Isee. Nel caso di genitori non sposati e non conviventi spesso, tuttavia, risulta migliore la scelta di ricorrere al Giudice affinché questo emetta un provvedimento nel quale viene fissato un assegno di mantenimento a favore del genitore affidatario. Tale pratica consente di escludere il valore dell’Isee del genitore non affidatario da quello dell’altro, che in tal modo può accedere a prestazioni sociali con un trattamento di maggior favore. Tale pratica, nota in gergo legale con il mome di “regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio”, è fattibile anche se i genitori sono in accordo tra loro, con il patrocinio di un legale comune e viene trattata in genere in modo rapido e per mezzo di “note scritte” dal Tribunale competente per la residenza del minore. 5. Come richiedere l’ISEE La richiesta dell’ISEE può avvenire attraverso due modalità principali: – Patronati: Rivolgendosi a un patronato, si può ricevere assistenza nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), garantendo un processo più semplice e diretto. Gli operatori dei patronati sono abilitati a raccogliere le informazioni necessarie e a inviare la domanda all’INPS. – Sito INPS in autonomia: per chi desidera procedere autonomamente, è possibile effettuare la richiesta direttamente tramite il sito web dell’INPS. È necessario disporre di un’identità digitale (SPID o CIE) per accedere alla piattaforma. Una volta completata la DSU, il calcolo dell’ISEE sarà elaborato automaticamente. 6. La DSU La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è il documento cardine per la richiesta dell’ISEE. Essa contiene tutte le informazioni relative al nucleo familiare, comprese quelle sui redditi e sul patrimonio. È fondamentale compilare la DSU in modo preciso, in quanto eventuali errori possono compromettere l’esito della richiesta e l’accesso ai benefici desiderati. Dal gennaio 2024, l’INPS ha messo in atto importanti novità riguardanti la DSU, rendendo disponibile anche una versione precompilata. Utilizzando i propri dati identificativi, è possibile accedere facilmente a queste informazioni, semplificando ulteriormente il processo di richiesta. Conclusioni L’ISEE rappresenta uno strumento indispensabile per le famiglie italiane, facilitando l’accesso a servizi e agevolazioni. Conoscere le modalità di richiesta e l’importanza della DSU è essenziale per navigare al meglio le opportunità offerte dallo Stato. L’aggiornamento continuo della normativa e delle procedure mirano a semplificare la vita dei cittadini, promuovendo l’inclusione sociale e il supporto economico. Per ulteriori dettagli e per gestire le pratiche, è opportuno visitate il sito ufficiale dell’INPS o rivolgersi a un Patronato, oltre che ad un legale di fiducia.

Caso legale seguito

Obblighi antiriciclaggio dei professionisti: l’esempio di un decreto emesso dal Ministero nei confronti di un dottore commercialista

Dottore commercialista

Verifiche circa l'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio dei professionisti: l’esempio di un decreto emesso dal Ministero nei confronti di un dottore commercialista. 1-"Le violazioni riscontrate, ascrivibili a una condotta caratterizzata da una scarsa attenzione del soggetto obbligato al rispetto dei presidi di cui al d.lgs.231/2007, sembravano potersi ritenere connotate da una particolare gravità; anche in considerazione del grado di intensità dell’elemento soggettivo dovuto alla mancata adozione, l’insufficiente vigilanza sul rispetto di prassi, procedure standardizzate e criteri operativi da ritenersi nella sua potestà organizzativa in ragione del ruolo rivestito e idonei a garantire un adeguato presidio della normativa antiriciclaggio." 2-"Il livello di cooperazione con le autorità di cui all’ art. 21, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 231/2007, è da ritenersi insufficiente". Rilievi di questo tenore, da parte dei militari nel PVC finale, generano angoscia. Tuttavia... GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE !

Sentenza giudiziaria

Antiriciclaggio - Money Transfer

Corte d'Appello di Roma

GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE ! La CdA di Roma si è espressa a riguardo di un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero a carico di un esercizio commerciale che svolgeva attività di money transfer. Il Tribunale si era pronunciato in precedenza con sentenza di condanna, ma con riduzione della sanzione applicata, alla quale il money transfer propose appello. Il Ministero, con appello incidentale, chiedeva di ristabilire la sanzione applicata in origine. La sanzione traeva origine dal fatto che il titolare dell'attività aveva acquisito denaro contante da clienti per valori superiori alla soglia di legge, senza il tramite degli intermediari abilitati. Tali somme erano state trasferite in Cina. Nei confronti dei soggetti cinesi indicati quali mittenti nelle rimesse di denaro, i militari della GdF affermavano di aver effettuato interrogazioni alle banche dati i cui esiti rivelavano che gli menzionati soggetti erano “inesistenti”, non identificabili o rintracciabili in luoghi notevolmente distanti dalla sede dell'esercizio commerciale ispezionato. Il titolare chiedeva, nelle memorie difensive, di essere sentito dal Ministero; a fondamento della propria opposizione, egli manifestava la propria assoluta buona fede sostenendo di aver sempre osservato, con diligenza, la normativa in materia di antiriciclaggio, identificando i soggetti richiedenti l'invio di denaro tramite la sua Agenzia, che erano quindi individui diversi l'uno dall'altro e non riconducibili, in virtù delle sue risultanze, a un unico ordinante, come invece sostenevano gli operanti. In sede di primo grado veniva richiesta la prova testimoniale degli agenti verbalizzanti, con particolare riguardo all'entità dei singoli versamenti effettuati, che furono dagli stessi operanti dichiarati essere stati sotto soglia di legge; inoltre, riguardo i documenti d'identità dei disponenti e i moduli da compilare per le operazioni, veniva confermato di averne accertate la presenza. L’appello principale conteneva quattro motivi, i primi due dei quali lamentavano il vizio della motivazione della sentenza di primo grado, che non avrebbe dato risposta ai rilievi del ricorso e fatto malgoverno del materiale istruttorio, ritenuto insufficiente per affermare la colpevolezza dell'opponente. Col terzo motivo, fu contestata la qualificazione giuridica dell'illecito operata dal Tribunale come se si trattasse di una responsabilità oggettiva; il quarto motivo, infine, assegnava alla riduzione della sanzione operata dal primo giudice il valore di indizio dell'insussistenza dell'illecito. La CdA rilevava che l'appello era fondato nella parte in cui lamentava la mancanza di una affidabile e riscontrabile prova della colpevolezza; il titolare aveva annotato gli estremi identificativi dei soggetti che a lui si rivolgevano per effettuare il trasferimento di denaro e non vi era prova della sua consapevolezza dell'eventuale falsità dei documenti annotati e dei dati dei clienti. Gli operanti non avevano fornito prova di chi sarebbero stati i presunti clienti muniti di documenti non di loro proprietà, non essendo sufficiente la mera indicazione nel PVC secondo cui dette indagini furono “molto approfondite”. Secondo la Corte non poteva quindi essere escluso che l'appellante avesse eseguito le disposizioni provenienti da più soggetti cinesi a lui presentatisi sotto falso nome e che agivano, a sua insaputa, nell'interesse di altri ai fini del trasferimento all'estero di denaro. Per la CdA trova, pertanto, applicazione l'art.6, comma 11, del D.lgs. 150/2011 secondo cui l’opposizione va accolta quando le prove della responsabilità dell'opponente risultino insufficienti. In conseguenza, la CdA accoglieva l'appello e le spese del doppio grado erano poste a carico del Ministero soccombente.

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Lo studio

Andrea Iaretti
Corso Garibaldi 138
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