Avvocato Andrea Tonalli a Rho

Andrea Tonalli

Avvocato giuslavorista

Informazioni generali

Avvocato giuslavorista, socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani - fornisco assistenza giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto del lavoro, sindacale e previdenziale. Ho maturato esperienza sia presso primari studi nazionali ed internazionali sia presso società multinazionali. L'esperienza maturata e la specializzazione consente di intervenire con rapidità ed efficacia in tutte le situazioni critiche del rapporto di lavoro.

Esperienza


Diritto del lavoro

Mi occupo esclusivamente dal 2010 di Diritto del Lavoro e l’esperienza maturata in anni di attività mi permette di fornire al cliente risposte e strategie concrete per affrontare ogni problematica che può verificarsi nel corso di un rapporto di lavoro. Fornisco supporto in ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua costituzione alla risoluzione, garantendo un’assistenza completa per ogni problematica inerente il rapporto di lavoro.


Licenziamento

In caso di licenziamento intervengo per la predisposizione delle lettere di impugnazione e successivamente per contestarne la legittimità in sede giudiziale. Ho assistito lavoratori nella fase patologica del rapporto, aiutandoli a trovare soluzioni concordate con il datore di lavoro in modo tale da evitare, laddove possibile, il ricorso all'autorità giudiziaria.


Mobbing

Presto assistenza specifica in favore di lavoratori che siano vittima di mobbing o che in ogni caso abbiano subito comportamenti aggressivi o vessatori ad opera di colleghi o superiori aiutandoli ad ottenere la rimozione del comportamento vessatorio nonché un adeguato risarcimento per il danno patito.


Altre categorie

Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Previdenza, Diritto sindacale.



Credenziali

Pubblicazione legale

Illegittimo il test del carrello: lavoratore reintegrato.

Pubblicato su IUSTLAB

Il Tribunale di Siena con sentenza pubblicata il 5 gennaio 2026 ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro (catena di supermercati) ad un proprio dipendente con le mansioni di cassiere che non aveva superato per due volte il "test del carrello". Il test consisteva nel simulare una situazione di rischio di ammanchi, con prodotti nascosti nei cartoni e nel carrello, e la verifica della corretta applicazione delle procedure di cassa. Il lavoratore aveva omesso di controllare alcuni colli e prodotti, con un presunto ammanco di circa 105 euro. Il giudice ha analizzato la natura e la legittimità del "test del carrello", rilevando che, sebbene il controllo sulla professionalità sia legittimo, l’utilizzo del test come strumento disciplinare, specie se reiterato e non trasparente, può violare la dignità e la tutela della persona del lavoratore. È stata inoltre evidenziata l’estraneità delle mansioni di controllo antitaccheggio rispetto al profilo professionale del cassiere. Il giudice ha rilevato contraddizioni e inadeguatezze nella formazione ricevuta dal lavoratore, nonché la difficoltà oggettiva di applicare alcune procedure richieste (es. apertura di colli sigillati, controllo di prodotti pesanti o non visibili). Nel caso di specie inoltre il lavoratore, prossimo all’età di 65 anni e con condizioni di salute documentate, è stato l’unico sottoposto a un secondo test, a differenza di altri colleghi più giovani. Il giudice ha ritenuto che la reiterazione del test e la successiva contestazione disciplinare abbiano avuto carattere discriminatorio, in quanto collegate all’età e all’anzianità del lavoratore, anche alla luce delle politiche aziendali di turnover generazionale. È stata esclusa la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo, ritenendo sproporzionata la sanzione espulsiva rispetto alle condotte contestate, con conseguente reintegra del lavoro nel posto di lavoro.

Pubblicazione legale

Licenziato chi viaggia in moto per andare al mare durante la malattia per infortunio al braccio

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione con sentenza del 28 aprile 2025, in riforma della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, ha dichiarato che può essere licenziato il lavoratore che durante la malattia per un infortunio al braccio viene sorpreso a guidare lo scooter per andare al mare. La Suprema Corte, pur ribadendo il principio che lo svolgimento di attività extralavorativa durante la malattia non è vietato in assoluto, ha precisato che il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il licenziamento sia nell’ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l’attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata e dalle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare anche potenzialmente la guarigione. Il lavoratore ha il dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte e non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall’infermità, evitando comportamenti che mettano in pericolo l’adempimento dell’obbligazione principale del lavoratore per la possibile protrazione dello stato di malattia.

Pubblicazione legale

Licenziato il lavoratore che partecipa al torneo di golf durante il permesso “104” anche se porta il familiare disabile al torneo.

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione ha recentemente confermato la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore che avevo chiesto il permesso da lavoro ex legge 104/92 per assistere la zia disabile e che il giorno in cui aveva fruito del beneficio aveva invece partecipato ad un torneo di golf, a nulla rilevando che la zia assistesse al torneo e che il torneo sarebbe durato solo due ore. La Corte di Cassazione (sent. 2619/25) ricorda che l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile. La norma non consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore come meritevoli di superiore tutela. Il comportamento del prestatore di lavoro che si avvalga dei permessi ex l. 104/92 non per l’assistenza al familiare bensì per attendere ad altra attività, integra l’ipotesi di abuso del diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell’Ente di previdenza, erogatore del trattamento economico, una indebita percezione dell’indennità.

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