Avvocato Andrea Tonalli a Pavia

Andrea Tonalli

Avvocato giuslavorista

Informazioni generali

Avvocato giuslavorista, socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani - fornisco assistenza giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto del lavoro, sindacale e previdenziale. Ho maturato esperienza sia presso primari studi nazionali ed internazionali sia presso società multinazionali. L'esperienza maturata e la specializzazione consente di intervenire con rapidità ed efficacia in tutte le situazioni critiche del rapporto di lavoro.

Esperienza


Diritto del lavoro

Mi occupo esclusivamente dal 2010 di Diritto del Lavoro e l’esperienza maturata in anni di attività mi permette di fornire al cliente risposte e strategie concrete per affrontare ogni problematica che può verificarsi nel corso di un rapporto di lavoro. Fornisco supporto in ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua costituzione alla risoluzione, garantendo un’assistenza completa per ogni problematica inerente il rapporto di lavoro.


Licenziamento

In caso di licenziamento intervengo per la predisposizione delle lettere di impugnazione e successivamente per contestarne la legittimità in sede giudiziale. Ho assistito lavoratori nella fase patologica del rapporto, aiutandoli a trovare soluzioni concordate con il datore di lavoro in modo tale da evitare, laddove possibile, il ricorso all'autorità giudiziaria.


Mobbing

Presto assistenza specifica in favore di lavoratori che siano vittima di mobbing o che in ogni caso abbiano subito comportamenti aggressivi o vessatori ad opera di colleghi o superiori aiutandoli ad ottenere la rimozione del comportamento vessatorio nonché un adeguato risarcimento per il danno patito.


Altre categorie

Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Previdenza, Diritto sindacale.



Credenziali

Pubblicazione legale

Licenziato il lavoratore che partecipa al torneo di golf durante il permesso “104” anche se porta il familiare disabile al torneo.

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione ha recentemente confermato la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore che avevo chiesto il permesso da lavoro ex legge 104/92 per assistere la zia disabile e che il giorno in cui aveva fruito del beneficio aveva invece partecipato ad un torneo di golf, a nulla rilevando che la zia assistesse al torneo e che il torneo sarebbe durato solo due ore. La Corte di Cassazione (sent. 2619/25) ricorda che l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile. La norma non consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore come meritevoli di superiore tutela. Il comportamento del prestatore di lavoro che si avvalga dei permessi ex l. 104/92 non per l’assistenza al familiare bensì per attendere ad altra attività, integra l’ipotesi di abuso del diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell’Ente di previdenza, erogatore del trattamento economico, una indebita percezione dell’indennità.

Pubblicazione legale

Reintegrato il lavoratore licenziato per giusta causa in assenza di procedimento disciplinare anche se l’impresa ha meno di 15 dipendenti.

Pubblicato su IUSTLAB

Con ricorso promosso davanti il Tribunale di Roma, un pasticcere aveva lamentato di essere stato licenziato in tronco per giusta causa dal titolare del negozio di pasticceria in cui lavorava per non essere stato il licenziamento preceduto dalla necessaria lettera di contestazione. L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori prevede, a tale proposito, che “ Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. […] In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. ” Il Tribunale di Roma in accoglimento del ricorso promosso dal lavoratore, con sentenza del 12 ottobre 2024 ha dichiarato la illegittimità del licenziamento per mancanza assoluta di contestazione. Il difetto assoluto di contestazione – afferma il Tribunale - priva il lavoratore degli strumenti di difesa essenziali davanti alle accuse del datore di lavoro integrando una ipotesi di nullità del licenziamento. Con conseguente diritto del lavoratore illegittimamente licenziato ad essere reintegrato nel posto di lavoro e al pagamento delle mensilità maturate dal licenziamento fino alla effettiva reintegra. Ciò a prescindere dal numero dei dipendenti impiegati dal datore di lavoro (nel caso di specie il datore di lavoro impiegava meno di 15 dipendenti).

Pubblicazione legale

Inutilizzabile ai fini del licenziamento il video denigratorio diffuso sulla chat whatsapp dei dipendenti

Pubblicato su IUSTLAB

Con sentenza 5334/25 la Corte di Cassazione ha affermato che la diffusione in una chat whatsapp da parte di una dipendente di un negozio di un video che rappresentava una cliente grassa non può costituire giusta causa di licenziamento. Secondo la Suprema Corte la diffusione del video gode delle garanzie di libertà e segretezza ai sensi dell'art. 15 Cost. anche in considerazione delle caratteristiche della destinazione del messaggio a persone determinate e delle cautele di riservatezza del tipo di piattaforma utilizzata. La circostanza che il datore di lavoro sia venuto a conoscenza dell’episodio a seguito di una denuncia di un membro della chat non fa venir meno l'inutilizzabilità del video nell’ambito del rapporto di lavoro.

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