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Avvocato Antonello Sdanganelli a Torino

Antonello Sdanganelli

Avvocato amministrativista

Informazioni generali

Lo studio legale, fondato nel 1987 dall'avv.Antonello Sdanganelli, accresce oggi la sua operatività con l'apporto di giovanissimi e ben formati avvocati: avv.Gloria Sdanganelli e avv. Luca Sdanganelli con la missione di soddisfare i clienti attraverso competenze che spaziano nell'ambito del diritto civile, del diritto amministrativo sul territorio nazionale. La passione per l’insegnamento, per la ricerca e per il lavoro nel team, è finalizzata ad offrire ai propri clienti una professionalità integrale e satisfattiva.

Esperienza


Diritto amministrativo

Esperienza pluriennale in tutti gli aspetti del diritto amministrativo: appalti, edilizia e urbanistica, ambiente, espropriazioni, enti locali. L'avv.Antonello Sdanganelli è perfezionato in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione. L'avv.Gloria Sdanganelli è dottore di ricerca in diritto amministrativo. Le capacità acquisite rendono agevole l'attività difensiva in una materia caratterizzata da elevato tecnicismo, sostanziale e processuale, nonchè quella di consulenza per enti pubblici e operatori privati.


Appalti pubblici

Esperienza pluriennale negli appalti pubblici in tutte le sue proiezioni accompagnata da periodici moduli di docenza. Si tratta di un settore specialistico in cui la formazione costante accumulata in decenni di attività settoriale rende il gruppo degli avvocati adeguato a sostenere le pretese dei propri clienti. In materia lo Studio svolge attività di consulenza per soggetti privati e pubblici.


Ricorso al TAR

Esperienza pluriennale nel contenzioso amministrativo, Tar e Consiglio di Stato in tutto il territorio nazionale. Le capacità acquisite rendono agevole l'attività difensiva in una materia caratterizzata da elevato tecnicismo, sostanziale e processuale.


Altre categorie

Diritto civile, Diritto del lavoro.



Credenziali

Esperienza di lavoro

Relatore - Corso di formazione Infomedia per funzionari e dirigenti ee.ll. Calabria. I rpincipi nella riuforma del Codice dei Contratti Pubblici. Lamezia Terme, Giugno 2023

Dal 6/2023 al 6/2023

Lezione su i principi nel nuovo codice delgi appalti pubblici: Principio del risultato; Principio della fiducia; Principio dell’accesso al mercato; Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento; Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Art. 7. (Principio di auto-organizzazione amministrativa) Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito) Art. 9. (Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale) Art. 10. (Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione) Art. 11. (... applicazione dei contratti collettivi .... Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) Art. 12. (Rinvio esterno)

Sentenza giudiziaria

Appalti pubblici, rigetto dell'appello avversario

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 30.6.2022 n. 5437

La decorrenza del termine di impugnazione degli atti di una procedura di gara per l’affidamento di un contratto di appalto è correlata a momenti diversi di possibile conoscenza degli atti di gara ad ognuno dei quali corrispondono precise condizioni affinchè possa aversi decorrenza del termine di impugnazione dell’aggiudicazione, in base alla considerazione, di carattere generale, per la quale l’individuazione della decorrenza del termine per ricorrere continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla informazione e alla pubblicizzazione degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una richiesta scritta, per la quale sussiste il termine di quindici giorni previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici, applicabile per identità di ratio anche all’accesso informale. A seguito della riforma introdotta dal d.l. n. 32 del 2019, mancando un onere di immediata impugnazione delle ammissioni dei concorrenti ad una gara prima dell’aggiudicazionee, di conseguenza, non vi è più alcun margine di preclusione per l’impugnazione di tali profili legati alla fase di prequalifica in quella sede, che potranno dunque farsi valere successivamente, eventualmente in ragione del posizionamento dei concorrenti medesimi nella graduatoria finale della procedura, nell’intento di ottenere il bene della vita che è costituito dall’aggiudicazione e dalla stipula del contratto. L’esclusione del concorrente, al contrario, produce una conseguenza immediata nella sfera giuridica del destinatario, che viene estromesso dalla competizione.

Sentenza giudiziaria

Valutazione di criteri e subcriteri da parte della Commissione - accoglimento del ricorso

Tar Calabria Sezione I, sentenza 12.7.2021 n. 1435

E’ illegittima la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara ove la valutazione dell’offerta tecnica si sia basata su tre criteri principali, senza indicazione dei punteggi parziali della pluralità di subcriteri previsti dal disciplinare, poiché tale carenza non consente la ricostruzione dell’iter logico seguito dalla Commissione nella sua valutazione tecnico-discrezionale. Non è provata la motivazione postuma da parte della stazione appaltante in ordine all’osservanza dei subcriteri, riportati su matrici contestate dal Rup comunale, in quanto prive di data e non menzionate nei verbali di gara. Il comportamento processuale dell’Amministrazione che non ha provveduto a depositare la relazione richiesta con ordinanza collegiale è valutabile ai sensi dell’art. 64, comma, 4 c.p.a.

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Lo studio

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largo montebello 40
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Sede secondaria:
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