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Come richiedere l’indennizzo per i danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti (Legge 210/92)
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La legge 210/92 riconosce
l'indennizzo ai danneggiati in modo irreversibile a causa di vaccinazioni o
trasfusioni e ora esiste anche la possibilità di risarcimento se il danno alla
salute deriva dalla somministrazione del vaccino contro il Covid 19 . In cosa consiste l’indennizzo L’indennizzo è semplicemente un assegno in caso di danneggiamento
provocato da una vaccinazione obbligatoria o trasfusione infetta in base
all’articolo 1 della legge 210/92. Inoltre, si può anche ricevere un
risarcimento una tantum pari al 30% dell’indennizzo che copre il periodo
compreso tra la manifestazione dei sintomi e la ricezione dell’assegno vero e
proprio, in conformità all’articolo 1, comma 2 della legge 238/97. Nonostante le competenze in materia sanitaria siano passate
alle regioni dal 2001, la Conferenza Stato-Regioni ha stipulato nello stesso
anno un accordo che attribuisce al Ministero della Salute la gestione degli
indennizzi che erano già stati autorizzati prima del passaggio delle funzioni
alle singole regioni. Inoltre, il ministero si occupa di tutte le variazioni che
sono emerse dopo la presentazione di domanda di risarcimento, a partire
dall’insorgenza di doppie patologie, aggravamento o morte dell’interessato. Chi ha diritto all'indennizzo I beneficiari rivestono una categoria ampia che si riassume
come segue: Pazienti
danneggiati in modo irreversibile da epatite o infezione HIV causate da
trasfusione o emoderivati Soggetti
danneggiati da vaccinazione obbligatoria per legge Operatori
sanitari che hanno contratto una infezione per contatto con il sangue
infetto e suoi derivati Persone
non vaccinate che hanno avuto un danno permanente dopo un contatto con
soggetti vaccinati Dipendenti
di strutture sanitarie ad alto rischio di contagio che sono stati
danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie Pazienti
soggetti a vaccini non obbligatori, ma necessari per lavorare all’estero e
che hanno sofferto per un danno grave di salute p azienti
danneggiati in modo irreversibile da vaccinazione anti SARS-COV-2 Coniuge
contagiato dagli effetti collaterali della persona vaccinata Figli
contagiati in fase di gestazione con riconoscimento d’indennizzo Coniugi,
figli, genitori e fratelli deceduti a causa di contagio da pazienti
vaccinati. Procedura per l'ottenimento dell'indennizzo per danni da
vaccinazione o trasfusione La procedura per ottenere l’indennizzo previsto in caso di
danni derivanti da vaccinazione o trasfusione si articola in diverse fasi,
regolamentate dalla normativa vigente. Di seguito, i passaggi principali: Domanda di revisione per aggravamento Qualora, successivamente alla conclusione del procedimento, il soggetto subisca
un aggravamento dello stato di salute riconducibile al danno già valutato, è
possibile presentare una domanda di revisione. Tale istanza deve essere
trasmessa all’ASL entro il termine di sei mesi dall’aggravamento e deve essere
supportata da ulteriore documentazione medica che attesti il peggioramento e il
suo collegamento causale con il trattamento sanitario originario. Presentazione della domanda Il soggetto interessato, o il suo rappresentante legale, deve presentare una
domanda formale all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio,
corrispondente al comune di residenza del richiedente. La domanda deve essere
corredata da tutta la documentazione necessaria, la quale deve includere, tra
gli altri, i seguenti elementi: Certificazioni mediche attestanti il danno subito; Documentazione relativa alla vaccinazione o trasfusione, con
indicazione specifica della data e del tipo di trattamento; Eventuali referti specialistici che dimostrino il nesso
causale tra il trattamento sanitario e il danno lamentato. Verifica preliminare da parte dell’ASL L’ASL provvede a istruire la pratica, verificando la completezza e la
conformità della documentazione ai requisiti di legge. Una volta completata
questa fase istruttoria, trasmette il fascicolo completo alla Commissione
Medica Ospedaliera (CMO) territorialmente competente. Valutazione della Commissione Medica Ospedaliera (CMO) La CMO convoca il paziente per una visita medica al fine di esaminare lo stato
di salute e valutare la presenza di un nesso causale diretto ed effettivo tra
il trattamento sanitario (vaccinazione o trasfusione) e gli effetti collaterali
lamentati. La Commissione redige quindi un verbale contenente il proprio parere
tecnico, che viene trasmesso sia al richiedente sia all’ASL. Decisione e possibilità di ricorso Sulla base del verbale della CMO, l’ASL procede a concludere l’istruttoria e a
comunicare l’esito al richiedente. In caso di accoglimento , l’ASL dispone l’erogazione
dell’indennizzo secondo le modalità previste dalla legge. In caso di rigetto , il richiedente ha la possibilità
di presentare un ricorso entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Il
ricorso può essere indirizzato al Ministero della Salute o, in alternativa,
essere sottoposto a un’azione giudiziaria dinanzi al Tribunale competente. Risarcimenti aggiuntivi per patologie correlate e in caso
di decesso Oltre all’indennizzo principale previsto dalla legge, i
pazienti che abbiano subito danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o
somministrazioni di emoderivati hanno diritto a risarcimenti aggiuntivi in
specifiche circostanze, come indicato di seguito: Termini di presentazione delle domande La normativa italiana stabilisce tempi ben precisi per la presentazione delle
domande di indennizzo o risarcimento: Tre
anni : per i danni derivanti da vaccinazione obbligatoria, trasfusione
o somministrazione di emoderivati, decorrenti dalla data in cui il
paziente ha avuto conoscenza del danno; Dieci
anni : per i danni correlati all’insorgenza di infezione da HIV,
derivante da trasfusione o emoderivati. È essenziale rispettare tali termini, pena la decadenza del
diritto di presentare la richiesta. Insorgenza di una seconda patologia correlata Qualora il paziente sviluppi una seconda patologia strettamente correlata al
vaccino o alla trasfusione, è possibile ottenere un risarcimento aggiuntivo .
Questo ammonta al 50% del rimborso previsto per la malattia più grave .
Tuttavia, è necessario che la correlazione tra la nuova patologia e il
trattamento sanitario sia accertata tramite il parere della Commissione Medica
Ospedaliera (CMO).Il paziente deve presentare una domanda specifica, corredata
da documentazione medica che dimostri il nesso causale. È fondamentale
rispettare i termini previsti dalla normativa per la presentazione di tale
istanza (vedi punto 3). Risarcimento in caso di decesso del paziente In caso di decesso del paziente a causa delle conseguenze di una vaccinazione,
trasfusione o somministrazione di emoderivati, i familiari aventi diritto
possono richiedere un risarcimento entro i termini stabiliti dalla legge (10
anni dalla data del decesso). Il risarcimento è fissato nella misura di 77.468,53 euro e può essere
corrisposto In
un’unica soluzione; oppure In
forma di rendita reversibile, distribuita nell’arco di 15 anni
secondo i criteri stabiliti dallo Stato. Per avanzare tale richiesta, i familiari devono presentare
domanda all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza, allegando la
documentazione che attesti il nesso causale tra il decesso e il trattamento
sanitario. Indennizzo per danni derivanti dal vaccino SARS-CoV-2 L’aggiornamento della Legge n. 210/1992 include ora
anche gli indennizzi per gli effetti collaterali causati dai vaccini contro il
COVID-19, indipendentemente dal fatto che il vaccino sia stato somministrato su
base obbligatoria o volontaria. Condizioni per l'indennizzo Il paziente che abbia subito gravi effetti collaterali
documentabili a seguito della vaccinazione contro il SARS-CoV-2, come ad
esempio patologie cardiologiche (miocarditi, pericarditi, ecc.), ha diritto a
un assegno annuale di indennizzo . Le principali caratteristiche di tale
indennizzo sono Cumulo :
L'indennizzo è cumulabile con altre forme di indennizzo già percepite dal
richiedente, come quelle previste per danni derivanti da altre
vaccinazioni o trasfusioni. Rivalutazione :
L'importo dell'assegno annuale è soggetto a rivalutazione automatica,
basata sull’ indice del tasso d’inflazione . Dotazione finanziaria Per il 2023, lo Stato ha stanziato una dotazione complessiva
di 100 milioni di euro , raddoppiando la somma messa a disposizione
rispetto al 2022. Questi fondi sono destinati a garantire il riconoscimento
dell’indennizzo a tutti i pazienti che soddisfino i requisiti previsti. Modalità di presentazione della domanda La procedura per richiedere l’indennizzo segue gli stessi
criteri previsti per altre tipologie di risarcimento regolamentate dalla Legge
n. 210/1992. La complessità della procedura e la rilevanza della
documentazione medica e legale necessaria rendono consigliabile il supporto di
un avvocato esperto in diritto sanitario o di un consulente medico-legale per
garantire un'istruttoria completa e ben argomentata.