Avvocato Pier Luigi Piscitelli a Napoli

Pier Luigi Piscitelli

Avvocato Civile, Famiglia , Consumatori , Violenza domestica


Informazioni generali

L’Avv. Piscitelli Pier Luigi, grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni ed al continuo aggiornamento professionale, vanta una competenza multidisciplinare in ambito civile, offrendo al cliente un’assistenza globale, sia in sede stragiudiziale che in sede contenziosa, avvalendosi, altresì, della collaborazione di professionisti esterni in base al diverso ambito di competenza, tra cui il ramo penale ed amministrativo. È obiettivo del professionista offrire un’assistenza altamente specialistica grazie ad un continuo aggiornamento e soluzioni e risposte personalizzate alle esigenze dei propri clienti.

Esperienza


Diritto civile

La consulenza e l’assistenza legale vengono esercitate in tre semplici passaggi : · In via preliminare : mediante un accurato studio della controversia e l’individuazione delle migliori azioni da intraprendere; · In via stragiudiziale: mediante l’impiego di formali tentativi di risoluzione bonaria della lite, anche tramite l’impiego degli istituti della media-conciliazione, negoziazione assistita e di conciliazione paritetica innanzi alle Competenti Autorità di Garanzia; · In sede giudiziaria: mediante la proposizione, con il patrocinio legale, di azioni innanzi alle competenti Autorità Giudiziarie.


Diritto di famiglia

Appianare le insorgende divergenze con il coniuge o convivente può, talvolta, risultare difficile ma non impossibile e, quando vi siano anche figli minorenni, tale fine deve essere quello primario


Diritto assicurativo

Da anni l'Avv. Piscitelli Pier Luigi è impegnato a garantire ai propri clienti il giusto risarcimento


Altre categorie:

Diritto del lavoro, Tutela del consumatore, Diritto condominiale, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Recupero crediti, Pignoramento, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Diritto del turismo, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Risarcimento danni, Violenza, Stalking e molestie, Mediazione, Multe e contravvenzioni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Riconoscimento ex tunc della quota di pensione di reversibilità dell’ex coniuge (divorziato) deceduto

Tribunale

Il caso affrontato dall'avv. Pier Luigi Piscitelli assume particolare rilievo in considerazione del fatto che il Tribunale adito accoglieva in toto quanto sostenuto dalla difesa in relazione al riconoscimento delle quota di reversibilità dal primo giorno del mese successivo a quello in cui era avvenuto il decesso del pensionato. Si legge, infatti, che "Orbene, nel presente procedimento, ai fini della determinazione della quota della pensione di reversibilità spettante alle parti, il Collegio ritiene di dover valorizzare in modo particolare le condizioni economiche delle parti, la durata “effettiva” sostanzialmente equivalente dei rispettivi matrimoni e l’ammontare dell’assegno divorzile riconosciuto alla ricorrente, e pertanto reputa equo riconoscere una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge del 50% ciascuna alle due aventi diritto. Quanto alla decorrenza degli effetti della decisione, occorre rilevare che la Suprema Corte (Sez I, 31 gennaio 2007 n. 2092) ha evidenziato che la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo necessario; essa attribuisce sia al coniuge superstite sia all’ex coniuge divorziato un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità, nella misura determinata dal Tribunale. Tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato. Secondo i giudici di legittimità la “decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico solta

Sentenza giudiziaria

Requisiti per il mantenimento della qualifica di impresa artigiana ex art 3, Legge Quadro Artigianato n. 443/85, nel caso di attività mista (principale artigiana e secondaria commerciale)

Tribunale

Nel caso in questione, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione del Giudice del Registro, con la sentenza allegata, ha confermato che ai sensi dell’art. 3 della su menzionata L. n. 443/1985, è IMPRESA ARTIGIANA quella che: “… nei limiti dimensionali di cui alla presente Legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio dell’impresa". Per cui, qualora vengano svolte insieme all'attività principale (che qualifica l’impresa come artigiana) anche le attività espressamente escluse dall'art. 3, comma 1, queste ultime non inciderebbero sulla qualifica di artigiano, qualora siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio principale di impresa. A contrario, qualora queste ultime non siano strumentali ed accessorie alla principale, lo svolgimento anche delle attività escluse fa perdere la qualifica di artigiano, con conseguenziale cancellazione dell'annotazione della qualifica di impresa artigiana dal Registro delle Imprese dalla competente Camera di Commercio.

Sentenza giudiziaria

Rimborso costi anche assicurativi non maturati dalla finanziaria a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento / prestito / cessione – nullità pattuizioni contrattuali contrarie

Giudice di Pace

A seguito della estinzione anticipata del finanziamento / prestito / cessione, il cliente / consumatore otteneva dalla finanziaria un rimborso inferiore a quanto dallo stesso dovuto. Dopo formale contestazione ed aver esperito il tentativo di media-conciliazione, veniva adita la competente Autorità Giudiziaria che accoglieva la proposta domanda, riconoscendo il diritto in capo al cliente / consumatore ad ottenere la restituzione dei costi indebitamente percepiti e trattenuti dalla finanziaria a seguito della estinzione anticipata del contratto di finanziamento sia a titolo di commissioni non maturate che a titolo di spese assicurative, statuendo, altresì, la nullità di qualsiasi pattuizione contrattuale contraria.

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Lo studio

Pier Luigi Piscitelli
Piazza Vincenzo De Franchis N. 32
Napoli (NA)

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