Non
esiste una norma che stabilisca una soglia di contribuzione minima o la misura
in cui debbano essere suddivise tra i coniugi le varie spese necessarie per
gestire la vita quotidiana di una famiglia, quali:
-
costi per i viveri;
-
utenze domestiche;
-
spese per l'auto e per la casa;
-
spese sanitarie;
-
istruzione;
-
imposte e tasse;
-
vestiario;
-
vacanze e svaghi, ecc.
Bensì,
il criterio da adottare secondo la giurisprudenza maggioritaria, sono le
"sostanze" di cui dispone ciascun coniuge; di conseguenza, colui che
ha una maggiore forza economica perché, ad esempio, percepisce uno stipendio
più alto dell’altro oppure incassa affitti di immobili, ha maggiori risparmi e
via dicendo, avrà l’onere di fronte ai bisogni della famiglia in misura più
consistente.
Cosa succede se un coniuge non
adempie alla contribuzione delle spese familiari?
Può
accadere che il Giudice, su ricorso di chiunque manifesti interesse, ordini che
una quota dei redditi del coniuge inosservante dell’obbligo sia versata all’altro,
come disciplinato dall’articolo 316 bis, II comma, del Codice civile.
Oltre allo stipendio ci sono altri
elementi da considerare?
Come
abbiamo già detto, ciascun coniuge partecipa ai bisogni della famiglia con
tutti i beni a sua disposizione, pertanto, oltre allo stipendio percepito, alle
rendite e ai risparmi, al fine di poterne determinare la forza economica
bisogna anche tener conto degli apporti effettuati da ciascun coniuge al
momento delle nozze o durante il matrimonio.
Cosa si intende?
Si
fa riferimento a casi quali:
-
mettere a disposizione della famiglia
una casa di proprietà (già da prima delle nozze) per poterci vivere e non avere
la necessità di doverne acquistare un'altra;
-
effettuare spese di ristrutturazione
sulla casa di proprietà dell'altro coniuge al fine di poterla abitare in
maniera congiunta;
-
partecipare alle spese per l'acquisto
dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei
beni;
-
fare la spesa, cucinare ogni giorno e
pulire la casa, anche se con l'aiuto di una domestica;
-
badare ai figli durante il pomeriggio
mentre la mattina ci si dedica alla propria attività lavorativa, ecc.
Comunione o separazione dei beni,
cosa cambia in questo caso?
Il
dovere di partecipare ai bisogni della famiglia riguarda in egual misura sia le
coppie sposate in regime di comunione dei beni che quelle in regime di
separazione.
Occorre,
però, specificare che: in caso di separazione dei beni il fatto di contribuire
ai bisogni della famiglia non incide sul titolo di proprietà di beni immobili o
mobili, quindi, il coniuge che si occupa della gestione casalinga non può – in
alcun modo – vantare diritti sulle proprietà dell’altro.
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Affidamento, Diritto civile.
Beatrice Mannarini
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Lecce (LE)
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