Pubblicazione legale
Il demansionamento
Pubblicato su IUSTLAB
Il mutamento di
mansioni A decorrere
dal 25 giugno 2015 nei confronti di tutti i lavoratori
subordinati si applica il nuovo art. 2103 cod.civ., così come
modificato dal D.Lgs. 81/2015. Il “vecchio” articolo
2103 consentiva il mutamento “orizzontale” di mansioni a patto che le
mansioni precedenti e quelle nuove fossero equivalenti: ovverosia di pari
contenuto e valore professionale delle mansioni precedenti. Pertanto,
nell’ipotesi di contestazione da parte del lavoratore, il giudice, per
accertare la legittimità della modifica unilaterale da parte del datore di
lavoro, non si limitava a verificare l’eguaglianza retributiva e la
riconducibilità delle nuove mansioni al medesimo livello di inquadramento
contrattuale, ma verificava anche l’equivalenza professionale. Le nuove mansioni
potevano considerarsi equivalenti alle ultime svolte soltanto ove risultasse
tutelato il patrimonio professionale del lavoratore. Il
superamento dell’equivalenza con il JOBS ACT Nella sua vigente
formulazione, l’art. 2103 cod.civ. prevede che il lavoratore deve
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a
quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero riconducibili allo stesso
livello e categoria legale di inquadramento delle ultime
effettivamente svolte . Pertanto, non si fa
più riferimento al requisito dell’equivalenza tra le ultime mansioni svolte e
quelle di nuova assegnazione: al datore di lavoro è attribuita la
facoltà di modificare unilateralmente le mansioni a condizione che
le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria
legale. In sintesi, se secondo il contratto collettivo il mutamento
di mansioni non comporta alcuna variazione di livello e categoria, non sussiste
alcun limite nell’assegnazione di nuove mansioni ad eccezione
della non discriminazione. Il criterio di classificazione dei dipendenti,
indicato nel contratto collettivo applicato dall’azienda, assume
un ruolo primario, in quanto diventa il parametro di riferimento per
valutare la legittimità del provvedimento di modifica delle mansioni. In sostanza, la
mobilità orizzontale è legittima nel rispetto di un criterio di equivalenza
formale con la conseguenza che il lavoratore potrà essere assegnato a tutti i
compiti ricompresi nel livello di inquadramento, per quanto espressione di una
professionalità eterogenea. In tal modo, si passa dalla tutela dello
specifico bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite ad una tutela della
professionalità intesa in senso più generico. La modifica dell’art.
2103 cod. civ. ha introdotto delle cause giustificatrici del demansionamento
che sono tre: le prime due sono qualificabili come casi di demansionamento
“unilaterale”, mentre la terza coincide con il cd. demansionamento
“consensuale”. Per quanto riguarda
le ipotesi di demansionamento unilaterale, è permesso al datore di lavoro
lo spostamento del dipendente a mansioni appartenenti al livello di
inquadramento inferiore in caso di modifica degli assetti organizzativi
dell’azienda, purché siano rispettati alcuni limiti quali la immodificabilità
della categoria legale, l’appartenenza delle nuove mansioni al solo
livello di inquadramento contrattuale immediatamente inferiore e la
conservazione della retribuzione. Con il demansionamento
consensuale, il datore di lavoro e il lavoratore possono accordarsi per modificare in
pejus le mansioni, la categoria, il livello di inquadramento e la
relativa retribuzione del lavoratore medesimo. Tale ipotesi di
demansionamento è consentita senza i limiti previsti per quelle unilaterali: il
lavoratore può essere adibito a mansioni appartenenti a una categoria legale
inferiore e anche a più livelli inferiori di inquadramento e ricevere una
retribuzione inferiore a patto che l’accordo sia raggiunto nelle sedi di cui
all’art. 2113, comma 4 c.c. (ITL, sede sindacale e giudiziaria,
commissioni di certificazione) e a condizione che la modifica abbia uno
dei seguenti scopi, ovverosia salvaguardare il posto di lavoro del dipendente, acquisire
una diversa professionalità, migliorare le sue condizioni di vita. Se subite un demansionamento sul posto di lavoro, lo
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