Avvocato Casimiro Nigro a Parma

Casimiro Nigro

Avvocato civilista a Parma

About     Contatti






Divorzio e Affidamento dei figli minori

Scritto da: Casimiro Nigro - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

 Il divorzio è l’istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita. Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario. Anche il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a secondo che vi sia o meno consenso tra i coniugi: 1)      divorzio congiunto, quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni, in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi; 2)      divorzio giudiziale, quando non c’è accordo sulle condizioni, in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge. Il divorzio si differenzia dalla separazione legale in quanto con quest’ultima i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. Presupposti necessari per richiedere il divorzio sono dunque: 1)      il venir meno dell’affectio coniugalis, cioè della comunione morale e spirituale; 2)      la mancanza di coabitazione tra marito e moglie. Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell’art. 3 della legge 1970/898 e sono: 1)      quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui o ad una pena detentiva superiore ai quindici anni per uno o più delitti non colposi o a qualsiasi pena detentiva per incesto, violenza carnale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; 2)       l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nel punto 1 o quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; 3)       è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; 4)       il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi; 5)       il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo; 6)      l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio; 7)       il matrimonio non è stato consumato; 8)       è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164. Con il divorzio, marito e moglie mutano il loro precedente status di coniuge e possono contrarre nuove nozze. La donna perde il cognome del marito. A seguito di divorzio, vengono meno i suddetti diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.), viene meno la comunione legale dei beni ai sensi dell’art. 191 c.c. (se già non è accaduto in sede di separazione), cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.) e viene meno la partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare (art. 230 bis c.c.). La sentenza di divorzio potrà anche stabilire provvedimenti su: 1)       questioni patrimoniali e assegnazione dell’abitazione familiare 2)       versamento assegno divorzile 3)       affidamento della prole

– Affidamento e mantenimento dei figli Il codice civile sancisce il principio della bigenitorialità, al quale i giudici che pronunciano la separazione ed il divorzio devono attenersi: anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell’adottare i provvedimenti relativi alla prole, inoltre, il giudice deve tenere presente il principio del preminente interesse morale e materiale dei figli. Il giudice che pronuncia la separazione personale deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori: si tratta dell’affidamento condiviso. In questo caso la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Il giudice – solo dopo aver escluso la possibilità di un affidamento condiviso – può stabilire a quale dei genitori i figli sono affidati: può cioè prevedere un regime di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. L’art. 155-bis del codice civile prevede che il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. In questo caso la potestà è esercitata dal genitore affidatario. Si deve ritenere che – come previsto dalla disciplina previgente alla novella del 2006 – le decisioni di maggiore interesse per i figli debbano comunque essere adottate da entrambi i coniugi e che il genitore non affidatario debba vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli. Con la possibilità di ricorrere al giudice quando ritenga che il genitore affidatario abbia assunto decisioni pregiudizievoli all’ interesse della prole. Il giudice determina dunque i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. La legge prevede che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. La legge stabilisce che il giudice può prevedere il pagamento di un assegno periodico ai figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente, tale assegno deve essere versato direttamente al figlio. Ciò accade salvo diversa disposizione del giudice, il quale può dunque prevedere che l’assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne debba essere versato al genitore con il quale il figlio convive.


Avv. Casimiro Nigro - Avvocato civilista a Parma

Sono Casimiro Nigro, avvocato del Foro di Parma, mi occupo di diritto civile e di diritto famiglia, sia stragiudiziale che contenzioso per persone fisiche e per imprese. Da sempre oltre a un'accurata preparazione giuridica, uno dei miei principali interessi è quello di stabilire un rapporto personale e diretto con i miei clienti, cercando ogni volta di trovare la miglior soluzione del caso. La mia concretezza ed il mio impegno hanno reso molti clienti pienamente soddisfatti del mio operato, tanto che sono al loro fianco da alcuni decenni.




Casimiro Nigro

Esperienza


Diritto civile

Ho prestato assistenza in numerosi giudizi relativi alla proprietà ed ai diritti reali di godimento, comunione e condominio, inadempimenti contrattuali, risarcimento danni, sinistri stradali e responsabilità medica. L'esperienza maturata nel corso degli anni nell'ambito civile, mi consente di affrontare e valutare le varie problematiche, trovando la soluzione più adeguata ed efficace.


Diritto di famiglia

Mi sono occupato di molte controversie di separazione personale dei coniugi e di divorzio. Ho imparato ad instaurare un rapporto fiduciario con il mio assistito, particolarmente importante in una fase delicata come questa, in modo da meglio esprimere le sue necessità di fronte al giudice e alla controparte. Ho avuto modo di seguire tanti casi con il coinvolgimento di figli minori.


Separazione

Negli anni ho assistito tanti casi di separazione, specialmente alla presenza di figli minori, interesse prioritario in questo tipo di casi. La risoluzione delle questioni umane prima che giuridiche è fondamentale. Al fine di comprendere a fondo le dinamiche familiari non solo da un punto di vista legale ma anche pratico ho l'opportunità di collaborare con psicologi esperti del settore. Fornisco sia assistenza per separazioni congiunte che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso.


Altre categorie:

Divorzio, Eredità e successioni, Sfratto, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto del lavoro, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Locazioni, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Diritto aeronautico, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Recensione positiva

Avvocato

10/2020 - Elisa Rampini

L’avv Nigro è stato comprensivo, affidabile e chiaro nel farmi capire le cose, poi mi ha detto in anticipo i costi della causa. Sono molto soddisfatta di come ha seguito la mia vicenda.

Recensione positiva

Professionale e preciso!

6/2021 - Giovanni Montanari

Professionale e puntuale, ha risolto il mio problema!

Recensione positiva

Competente, disponibile

6/2020 - Giorgio Cofone

Mi sono affidato all'avv. nigro per una separazione molto complicata ed è stato molto disponibile per la difficile situazione. Alla fine è riuscito a risolvere la mia separazione indolore . Molto competente e professionale.

Leggi altre referenze (7)

Lo studio

Casimiro Nigro
Via Giuseppe Verdi, N.9
Parma (PR)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Nigro:

Contatta l'Avv. Nigro per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email Chat
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy