Avvocato Claudia Piscione Kivel Mazuy a Napoli

Claudia Piscione Kivel Mazuy

Avvocato amministrativista Napoli

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Novità introdotte dal Decreto fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Scritto da: Claudia Piscione Kivel Mazuy - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Estensione ad appalti e subappalti relativi a lavori e servizi superiore a 200.000€ del regime del reverse charge (inversione contabile) in base al quale gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA sono a carico del soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

L'articolo 17-bis reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati, applicabili a partire dal 1° gennaio 2020.

Più in particolare, il comma 1 del predetto articolo impone ai soggetti pubblici che rivestono la qualifica di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute prevede:

provvista: l’importo dovuto deve essere versato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente, almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su uno specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici.

versamento: il committente, ricevuta la provvista, esegue il versamento, senza poter utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il giorno 16 del mese di scadenza – mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

 

Nuovo adempimento per il committente

Il Decreto fiscale impone nuovi obblighi e l’impresa, appaltatrice o affidataria, e le imprese subappaltatrici dovranno trasmettere tramite posta elettronica certificata al committente – con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento – i dati ricevuti con le trattenute effettuate. Le imprese subappaltatrici comunicano i dati al committente e anche all’impresa appaltatrice.

La comunicazione da far pervenire dovrà contenere:

  • elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati dal codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio: a) delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
    b) dell’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale          prestazione; c) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente; d) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento; e) i dati identificativi del bonifico effettuato.

Se poi l’impresa appaltatrice o affidataria vanta dei crediti per corrispettivi verso l’impresa committente, entro la data prevista per il bonifico, alla comunicazione suindicata si può allegare la richiesta di compensazione, totale o parziale, delle somme dovute (anche dalle subappaltatrici) con tali corrispettivi. Il committente deve procedere comunque al versamento senza compensazione con proprie posizioni creditorie.

La responsabilità delle parti coinvolte.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono responsabili della corretta determinazione delle ritenute e esecuzione delle stesse, nonché del relativo versamento, senza possibilità di compensazione. Nello specifico sono responsabili quando:

  • non provvedono all’esecuzione del versamento al committente entro il termine di 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento;
  • non trasmettono l’eventuale richiesta di compensazione delle somme dovute;
  • non trasmettono i dati di cui alla comunicazione indicata all’art.4 comma 5 del citato decreto.

Il committente è responsabile se:

  • non versa quanto ricevuto nei termini
  • non versa le ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

La responsabilità è quantificata entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti nel termine previsto e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data.

La responsabilità, invece, è totale quando:

  • i committenti non comunicano tempestivamente all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti
  • eseguono i pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.

Stop al pagamento dei corrispettivi

Il committente può sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria e vincolare le somme a essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio quando le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettono i dati richiesti ovvero non effettuano i bonifici entro il termine stabilito o non inviino la richiesta di compensazione, ovvero inviano una richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili.

In tal caso il committente deve darne comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. Tra l’altro, durante tale termine, si potrà ricorrere all’istituto del ravvedimento, fruendo delle relative sanzioni ridotte.

È vietata all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva avente lo scopo di soddisfare il credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non è eseguito il versamento delle ritenute.

Versamento diretto da parte delle imprese esecutrici

È riservata alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che vantano specifici requisiti la possibilità di eseguire direttamente il versamento delle ritenute. Tale facoltà è ammessa se si comunica al committente tale scelta, entro 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento, allegando una certificazione dei requisiti posseduti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della suddetta scadenza:

  • essere in attività da almeno 5 anni ovvero aver eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

La certificazione sarà a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate mediante canali telematici e l’autenticità della stessa sarà riscontrabile dal committente grazie a un servizio telematico messo a disposizione sempre dall’Agenzia delle Entrate.

Niente compensazione, multe e reclusione

Non si potranno utilizzare i propri crediti vantanti nei confronti dell’Amministrazione o degli Enti di previdenza per diminuire i versamenti delle ritenute e contributi dovuti. Le imprese esecutrici non si potranno avvalere dell’istituto della compensazione per estinguere le obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Sanzioni

La nuova formulazione dell’articolo 17-bis citato, dispone che chi non esegue, in tutto o in parte, e alle prescritte scadenze il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato e punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, come previsto dell’articolo 10-bis del DLgs n.74/2000, in materia di omesso versamento di ritenute dovute o certificate.

Le prestazioni con Reverse charge

Per effetto delle novità assistiamo a una nuova formulazione delle categorie di beni e servizi per le quali l’Italia applica il meccanismo dell’inversione contabile. All’articolo 17, comma VI, del Testo Iva è aggiunta la lettera (a-quinquies) che estende il Reverse charge alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.

La norma, pertanto, aggiunge le prestazioni d’opera alle operazioni con inversione contabile, quali le prestazioni di:

  • pulizia
  • demolizione
  • installazione di impianti e di completamento degli edifici
  • i subappalti in edilizia.

La diretta conseguenza è che le prestazioni d’opera soggette a IVA verranno:

  • fatturate dalle imprese, senza l’applicazione dell’IVA,
  • integrate con l’imposta, secondo l’aliquota prevista per la prestazione, da parte del committente che dovrà imputarla a debito e portarla in detrazione, se spettante.

Questa novità non si estende e, dunque, sono escluse le PA e le agenzie per il lavoro, dietro rilascio dell’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea, a norma dell’art.395 della direttiva 2006/112/CE.


Avv. Claudia Piscione Kivel Mazuy - Avvocato amministrativista Napoli

L’Avvocato Claudia Piscione Kivel Mazuy inizia l’attività professionale a Milano, presso lo studio NCTM nel Dipartimento di diritto amministrativo e pubblico comunitario, dove si è occupata di consulenza giuridica in favore di operatori economici e di enti pubblici in materia di diritto amministrativo, nelle aree degli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, concessioni di lavori pubblici e nella redazione di pareri legali. Nel 2014 fa rientro a Napoli dove svolge l'attività presso lo studio De Lorenzo Palma Kivel Mazuy, che si occupa prevalentemente di diritto amministrativo, recupero crediti e risarcimento del danno.




Claudia Piscione Kivel Mazuy

Esperienza


Contratti

Svolgo attività di consulenza tecnica all'Ufficio centrale acquisiti e Grandi progetti della Regione Campania, occupandomi della predisposizione degli atti di gara, bando capitolato, disciplinare e contratti per l'affidamento dei servizi, lavori e forniture. Inoltre seguo tutte le controversie che sorgono in fase di esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 105, 106 e ss. Codice degli appalti (subappalto, riserve ecc...). Mi occupo inoltre di predisporre accordi tra privati e pubbliche amministrazioni (accordo bonario in materia di espropri) e tra pubbliche amministrazioni (art. 15 della legge 241/1990), convenzioni urbanistiche


Appalti pubblici

Mi occupo quotidianamente di appalti pubblici fornendo consulenza legale all'Ufficio centrale acquisito della Regione Campania e all'ufficio Grandi progetti (lavori pubblici). Fornisco parere legali, predispongo atti di gara, contratti di appalto, valuto la legittimità dei bandi di gara ed eventualmente il margine di impugnabilità degli stessi e degli altri provvedimenti amministrativi (antimafia, offerta anomala), eventuale assenza dei requisiti in capo alle imprese controinteressate. Mi occupo inoltre della fase di esecuzione del contratto di appalto (subappalto, riserve, rapporti tra imprese nel RTI, collaudo).


Ricorso al TAR

Mi occupo quotidianamente di ricorsi al TAR, operando nel campo del diritto amministrativo, nelle seguenti aree di competenza: diritto sanitario e della sanità; appalti pubblici; edilizia; pubblico impiego/concorsi pubblici; ambiente; concessioni demaniali; espropriazioni


Altre categorie:

Malasanità e responsabilità medica, Diritto ambientale, Diritto civile, Recupero crediti.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Illegittimità della mancata adozione del fabbisogno prestazionale, rappresentato dai Lea (Livelli Essenziali di Assistenza), propedeutico alla fissazione dei tetti di spesa.

Consiglio di Stato sentenza n 5293/2019

Con la sentenza n. 5293/2019 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da numerose strutture private accreditate che operano nel settore della specialistica ambulatoriale, avverso il silenzio serbato dalla Regione nell’adozione dell’atto di determinazione del fabbisogno sanitario, prodromico all’adozione dei tetti di spesa 2018 - 2019. Con questa importante sentenza il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso proposto da molte strutture private accreditate operanti nella “specialistica ambulatoriale”, ha stabilito che la Regione Campania, prima di fissare i tetti di spesa per gli anni 2018 e 2019 e correlati contratti, ai sensi dell’art. 8 quinques del D.Lgs 502/1992, non ha adottato il necessario atto di determinazione del fabbisogno di prestazioni. Ciò comporta che il fabbisogno di prestazioni assegnato alle strutture private accreditate non è idoneo a garantire i livelli essenziali di assistenza nell’ambito della specialistica ambulatoriale e quindi il diritto alla salute.

Sentenza giudiziaria

Legittimo il provvedimento con cui l’ente locale (nel caso in esame si trattava di Unione di Comuni) difeso dallo studio legale Piscione Kivel Mazuy ha respinto ad un’impresa la richiesta di autorizzazione per attività di discoteca, ai sensi dell’art. 69 e 80 del TULPS, motivata con riferimento alla necessità di tutelare la salute pubblica, potenzialmente lesa dalla prossimità tra il locale di pubblico spettacolo e la sala giochi e scommesse

Sentenza n. 830/2019 TAR Firenze

A proposito del rispetto delle distanze tra sale giochi e luoghi sensibili, il TAR Toscana ha dato ragione all’Unione di Comuni difesa dall’avv. Claudia Piscione, affermando che il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito è volto alla tutela della salute delle fasce deboli, la quale verrebbe lesa dalla prossimità delle sale gioco rispetto ai luoghi maggiormente frequentati da soggetti potenzialmente al rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo. Con la conseguenza che, per non eludere la finalità della disciplina, il rispetto della distanza minima tra i predetti luoghi deve essere reciproco, e quindi dovuto anche da parte di una nuova attività, aggregativa di soggetti potenzialmente vulnerabili, che pretenda d’insediarsi all’interno della fascia di rispetto.

Sentenza giudiziaria

Legittimo il provvedimento con cui il Difensore civico regionale, nell’esercizio dei poteri sostitutivi, ha commissariato la Città metropolitana, ai sensi dell’art. 136 del TUEL, per non aver nominato il Difensore Civico metropolitano.

Sentenza n. 2701/2019 TAR Napoli

Con la sentenza n. 2701/2019 il TAR Campania – Napoli, ha respinto il ricorso proposto dalla Città Metropolitana contro la nomina del difensore civico della Città Metropolitana, difeso dallo studio legale Piscione Kivel Mazuy, fatta dal Difensore civico regionale, nell’esercizio del potere sostitutivo previsto dall’art. 136 del TUEL, stante la perdurante inerzia della Città Metropolitana nella nomina del difensore civico metropolitano, benché prevista nello Statuto. Con la sentenza n. 2701/2019 il TAR Campania – Napoli, condividendo la difesa proposta dal nostro studio legale, ha ritenuto che i poteri surrogatori di cui all’art. 136 TUEL del Difensore civico rispetto agli inadempienti degli enti locali possano configurarsi nei casi di atti e provvedimenti di competenza degli enti locali inadempienti rispetto all’esercizio di poteri loro attribuiti dalla legge, nei casi, quale quello di specie, in cui l’Amministrazione locale sia chiamata ad assumere una decisione che non comporti la ponderazione di interessi confliggenti, in adempimento di un obbligo di legge che non riconosce all’Amministrazione spazi di valutazione di tipo tecnico/valutativo.

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Lo studio

Studio De Lorenzo Palma Kivel Mazuy
Viale Gramsci 10
Napoli (NA)

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