Estensione ad appalti e subappalti relativi a lavori e servizi superiore a 200.000€ del regime del reverse charge (inversione contabile) in base al quale gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA sono a carico del soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.
L'articolo 17-bis
reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso o insufficiente
versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali,
prevedendo nuovi adempimenti, a carico di committenti, appaltatori,
subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali
comunque denominati, applicabili a partire dal 1° gennaio 2020.
Più in particolare,
il comma 1 del predetto articolo impone ai soggetti pubblici che rivestono la
qualifica di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che
affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo
complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite
contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o
rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di
manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni
strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque
forma, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese
subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento
relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice
o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente
impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
Il versamento delle
ritenute prevede:
provvista: l’importo dovuto deve essere versato dall’impresa appaltatrice o
affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente, almeno 5
giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento
stesso, su uno specifico conto corrente bancario o postale comunicato
dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle
imprese subappaltatrici.
versamento: il committente, ricevuta la provvista, esegue il versamento,
senza poter utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro
il giorno 16 del mese di scadenza – mediante delega irrevocabile ad
una banca convenzionata in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute,
indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso
quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.
Nuovo adempimento
per il committente
Il Decreto fiscale
impone nuovi obblighi e l’impresa, appaltatrice o affidataria, e le imprese
subappaltatrici dovranno trasmettere tramite posta elettronica
certificata al committente – con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo
rispetto alla scadenza del versamento – i dati ricevuti con le
trattenute effettuate. Le imprese subappaltatrici comunicano i dati al
committente e anche all’impresa appaltatrice.
La comunicazione da
far pervenire dovrà contenere:
Se poi l’impresa
appaltatrice o affidataria vanta dei crediti per corrispettivi verso
l’impresa committente, entro la data prevista per il bonifico, alla
comunicazione suindicata si può allegare la richiesta di compensazione,
totale o parziale, delle somme dovute (anche dalle subappaltatrici) con tali
corrispettivi. Il committente deve procedere comunque al versamento senza
compensazione con proprie posizioni creditorie.
La responsabilità
delle parti coinvolte.
Le imprese
appaltatrici e subappaltatrici sono responsabili della corretta
determinazione delle ritenute e esecuzione delle stesse, nonché del relativo
versamento, senza possibilità di compensazione. Nello specifico sono
responsabili quando:
Il committente è
responsabile se:
La responsabilità è
quantificata entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti
nel termine previsto e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese
appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data.
La responsabilità,
invece, è totale quando:
Stop al pagamento
dei corrispettivi
Il committente può
sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o
affidataria e vincolare le somme a essa dovute al pagamento delle ritenute
eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio
quando le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non
trasmettono i dati richiesti ovvero non effettuano i bonifici entro il termine
stabilito o non inviino la richiesta di compensazione, ovvero inviano una
richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili.
In tal caso il
committente deve darne comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia
delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. Tra l’altro,
durante tale termine, si potrà ricorrere all’istituto del ravvedimento, fruendo
delle relative sanzioni ridotte.
È vietata
all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva avente lo scopo di
soddisfare il credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non è
eseguito il versamento delle ritenute.
Versamento diretto
da parte delle imprese esecutrici
È riservata alle
imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che vantano specifici
requisiti la possibilità di eseguire direttamente il versamento delle
ritenute. Tale facoltà è ammessa se si comunica al committente tale scelta,
entro 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento,
allegando una certificazione dei requisiti posseduti nell’ultimo giorno del
mese precedente a quello della suddetta scadenza:
La certificazione
sarà a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate mediante
canali telematici e l’autenticità della stessa sarà riscontrabile dal
committente grazie a un servizio telematico messo a disposizione sempre
dall’Agenzia delle Entrate.
Niente
compensazione, multe e reclusione
Non si potranno
utilizzare i propri crediti vantanti nei confronti dell’Amministrazione o degli
Enti di previdenza per diminuire i versamenti delle ritenute e contributi
dovuti. Le imprese esecutrici non si potranno avvalere dell’istituto della compensazione
per estinguere le obbligazioni relative a contributi previdenziali e
assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso di durata
del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato
nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
Sanzioni
La nuova
formulazione dell’articolo 17-bis citato, dispone che chi non esegue, in tutto
o in parte, e alle prescritte scadenze il versamento delle ritenute è soggetto
alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non
versato e punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, come
previsto dell’articolo 10-bis del DLgs n.74/2000, in materia di
omesso versamento di ritenute dovute o certificate.
Le prestazioni con
Reverse charge
Per effetto delle
novità assistiamo a una nuova formulazione delle categorie di beni e servizi
per le quali l’Italia applica il meccanismo dell’inversione contabile.
All’articolo 17, comma VI, del Testo Iva è aggiunta la lettera (a-quinquies)
che estende il Reverse charge alle prestazioni effettuate
mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o
rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente
utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo
di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.
La norma, pertanto,
aggiunge le prestazioni d’opera alle operazioni con inversione contabile, quali
le prestazioni di:
La diretta
conseguenza è che le prestazioni d’opera soggette a IVA verranno:
Questa novità non si
estende e, dunque, sono escluse le PA e le agenzie per il lavoro, dietro
rilascio dell’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea, a norma
dell’art.395 della direttiva 2006/112/CE.
L’Avvocato Claudia Piscione Kivel Mazuy inizia l’attività professionale a Milano, presso lo studio NCTM nel Dipartimento di diritto amministrativo e pubblico comunitario, dove si è occupata di consulenza giuridica in favore di operatori economici e di enti pubblici in materia di diritto amministrativo, nelle aree degli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, concessioni di lavori pubblici e nella redazione di pareri legali. Nel 2014 fa rientro a Napoli dove svolge l'attività presso lo studio De Lorenzo Palma Kivel Mazuy, che si occupa prevalentemente di diritto amministrativo, recupero crediti e risarcimento del danno.
Svolgo attività di consulenza tecnica all'Ufficio centrale acquisiti e Grandi progetti della Regione Campania, occupandomi della predisposizione degli atti di gara, bando capitolato, disciplinare e contratti per l'affidamento dei servizi, lavori e forniture. Inoltre seguo tutte le controversie che sorgono in fase di esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 105, 106 e ss. Codice degli appalti (subappalto, riserve ecc...). Mi occupo inoltre di predisporre accordi tra privati e pubbliche amministrazioni (accordo bonario in materia di espropri) e tra pubbliche amministrazioni (art. 15 della legge 241/1990), convenzioni urbanistiche
Mi occupo quotidianamente di appalti pubblici fornendo consulenza legale all'Ufficio centrale acquisito della Regione Campania e all'ufficio Grandi progetti (lavori pubblici). Fornisco parere legali, predispongo atti di gara, contratti di appalto, valuto la legittimità dei bandi di gara ed eventualmente il margine di impugnabilità degli stessi e degli altri provvedimenti amministrativi (antimafia, offerta anomala), eventuale assenza dei requisiti in capo alle imprese controinteressate. Mi occupo inoltre della fase di esecuzione del contratto di appalto (subappalto, riserve, rapporti tra imprese nel RTI, collaudo).
Mi occupo quotidianamente di ricorsi al TAR, operando nel campo del diritto amministrativo, nelle seguenti aree di competenza: diritto sanitario e della sanità; appalti pubblici; edilizia; pubblico impiego/concorsi pubblici; ambiente; concessioni demaniali; espropriazioni
Malasanità e responsabilità medica, Diritto ambientale, Diritto civile, Recupero crediti.
Studio De Lorenzo Palma Kivel Mazuy
Viale Gramsci 10
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