Avvocato Daniela Batani a Cesena

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Geolocalizzazione assenso Giudice

Scritto da: Daniela Batani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

No geolocalizzazione delle persone senza assenza del giudice

La Cassazione con sentenza del 18.4.23 ha sancito il vizio di inutilizzabilità patologica dell’acquisizione di dati di geolocalizzazione di utenze telematiche e telefoniche senza decreto motivati dell’Autorità Giudiziaria.

Diversi soggetti venivano condannati per bancarotta fraudolenta, truffa i danni dello Stato e abuso d’ufficio in appello e ricorrevano in Cassazione.

In un motivo di ricorso di uno degli imputati si sollevava l’inutilizzabilità dei tabulati relativi all’utenza della figlia del ricorrente acquisiti dalla PG in assenza della richiesta del PM il quale non aveva emesso decreto.

Ex art. 438 comma 6 bis cpp la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità se non assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità salvo quelle derivanti dal divieto probatorio.

 

Eccetto i limiti dell’art 132 codice privacy i dati di traffico telefonico son conservati 24 mesi dal fornitore dalla data di comunicazione per finalità di repressione reati e accertamento, così come i dati telematici per 12 mesi dalla comunicazione.

 

I dati relativi alle chiamate senza risposta sono conservati per 30 giorni dai fornitori.

Entro i detti termini di conservazione se sussistono sufficienti indizi di determinati reati, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato su richiesta del pm o istanza del difensore dell’indagato, po o altre parti private.

 

Il comma 3 bis prevede che per ragioni di urgenza se c’è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare le indagini il pm dispone l’acquisizione con decreto motivato comunicato non oltre le 48 ore al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione. Nelle 48 successive il Giudice decide sulla convalida con decreto motivato.

Il comma 3 quater impone che i dati acquisiti in violazione dei commi 3 e 3 bis non posson essere utilizzati.

La Suprema Corte con sentenza 15836/23 accoglieva il motivo di ricorso, e sanciva che: la prova lesiva di diritti fondamentali è vietata e, se acquisita, inutilizzabile.

I tabulati sono senza dubbio dati sensibili perché incidono sulla personalità e sulla sfera privata del titolare.

La corte di Giustizia Europea ha stabilito due criteri imprescindibili per gli stati al fine di accedere ai dati personali: la presenza di forme gravi di reato e l’autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria.

Pertanto non vi è dubbio che occorra un decreto motivato.

Alla luce di ciò la Cassazione individuava vizi nella sentenza impugnata, ribadendo che qualunque prova acquisita in violazione di diritto fondamentale non può essere utilizzata in quanto patologicamente viziata a nulla rilevando la sanatoria disciplinata dall’accesso al rito abbreviato.


Avv. Daniela Batani - Avvocato

Laureata con 110 e lode nell'anno 2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza Alma Mater Studiorum di Bologna, laurea magistrale. Ho maturato una specializzazione prevalentemente in ambito penalistico in campo processuale e sostanziale, con competenze in assistenza clienti, trattative, contenziosi, ricerca in ambiti diversi del diritto, e partecipazione alle udienze. Difesa clienti sia in sede giudiziale che i sede stragiudiziale, sia della parte indagata/imputata che della parte lesa. Esperienza pluridecennale in ambito procedurale.




Daniela Batani

Esperienza


Diritto penale

Esperienza di oltre dieci anni in materia penalistica, con trattazione delle più svariate fattispecie di reato. Comprovata esperienza e partecipazione a numerosi processi sia a difesa dell'imputato che della parte offesa, nei vari Tribunali d'Italia, in particolare avanti al Tribunale di Rimini ed al Tribunale di Forlì.


Sostanze stupefacenti

Comprovata esperienza e partecipazione a numerosi processi penali in qualità di difensore dell'indagato


Violenza

Esperienza comprovata, derivata dai numerosi procedimenti penali instaurati per reati del "codice rosso" a cui ho partecipato come sia in qualità di difensore dell'indagato, sia come difensore della vittima anche tramite accesso a gratuito patrocinio.


Altre categorie:

Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Diritto civile, Diritto di famiglia, Tutela dei minori, Omicidio.



Referenze

Titolo professionale

Scuola formazione Camere penali

Camere penali Romagna - 9/2017

Corso di formazione biennale in materia penalistica con esame finale, abilitante all'accesso all'Albo dei difensori d'ufficio

Pubblicazione legale

Oltraggio a pubblico ufficiale

Pubblicato su IUSTLAB

Oltraggio a pubblico ufficiale Per la configurazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, l’oltraggio deve realizzarsi alla presenza di almeno due persone. Tra queste non possono rientrare quelli che nello svolgimento delle loro funzioni assistano all’offesa, in quanto il requisito della pluralità risulta integrato solo in caso di persone estranee alla pubblica amministrazione, ossia civili. Oppure da persone che pur essendo dei pubblici ufficiali non sono presenti in loco per il motivo d’ufficio. Ciò è stato chiarito dalla sentenza di Cassazione sez. VI. 18834/23. La detta sentenza ha infatti seguito l’orientamento di legittimità che in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, ha sancito che l’offesa all’onore e prestigio debba verificarsi alla presenza di almeno due persone, che non rientrare tra quei soggetti che sebbene attinti dall’offesa i maniera diretta assistano alla scena nell’esercizio delle loro funzioni. Risulta integrato il requisito della pluralità di persone solo se le persone sono estranee alla pubblica amministrazione o comunque persone che sebbene pubblici ufficiali siano presenti in quello spazio e tempo non per lo stesso motivo per cui la condotta di oltraggio sia posta in essere dall’agente (Cass. 6604/22).

Pubblicazione legale

Testimonianza vicino di casa fonte di prova

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Testimonianze sole fonti di prova per dimostrare i lavori in casa del vicino Con sentenza 7717 del 22 febbraio 2024 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che in materia di condominio, al fine di provare la commissione del reato di cui all’art. 659 cp (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) non occorre necessariamente munirsi di una consulenza tecnica fonometrica. La prova da fornire al giudice può fondarsi anche solo sulle dichiarazioni dei vicini, coloro che sono in grado di riferire sulle modalità e gli effetti delle emissioni sonore, percepite come superiori al limite della tollerabilità. Il ricorso veniva presentato da un condomino proprietario dell’appartamento in cui si stavano svolgendo i lavori, con cui sosteneva non provati i danni ai vicini, richiamando le regole sulle molestie e asserendo la non sufficienza per la prova delle sole testimonianze. La Cassazione in tale sede ha ribadito che, l’idoneità dei rumori a provocare delle molestie con rilevanza di reato non necessariamente deve essere accertata con perizia o consulenza tecnica. Il giudicante può fondare la sua decisione su elementi di prova di natura diversa, come le dichiarazioni di coloro in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, dalle quali risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità, come già si era espressa la Suprema Corte con sentenza 11031/15.

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