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Sul concetto di privata dimora

Scritto da: Daniela Batani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Sul concetto di privata dimora

 

Con riferimento all’art. 615 bis cp la Corte di Cassazione sez. V, ha affermato con sentenza 3446 del 29 gennaio 2024: “non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che installi nell’auto di un soggetto un telefono cellulare, con suoneria disattivata e attivata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, poiché oggetto della tutela di cui all’art. 615 bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’art. 614 cp, richiamato dall’art. 615 bis, tra i quali non rientra l’autovettura che si trovi nella pubblica via.

La Corte ha rigettato il ricorso presentato da parte offesa per infondatezza, in quanto l’abitacolo di una vettura, poiché spazio destinato al trasporto e non all’abitazione,  salvo non sia strutturato come tale come i camper o destinato a casa diversamente dalla normale funzione (es persone indigenti),non può essere considerato luogo di privata dimora.

La vicenda si avviava su una pronuncia del Tribunale di Taranto che all’esito di abbreviato condannava a 6 mesi di reclusione un uomo per il reato p e p ex art. 615 bis cp;

secondo l’accusa, l’imputato, avrebbe installato nella macchina della ex moglie un gps con microfono, procurandosi indebitamente notizie sulla vita privata della donna, acquisendo le conversazioni avvenute dentro l’auto.

La Corte d’Appello di Lecce invece assolveva l’imputato, perché il fatto non sussiste.

 


Avv. Daniela Batani - Avvocato

Laureata con 110 e lode nell'anno 2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza Alma Mater Studiorum di Bologna, laurea magistrale. Ho maturato una specializzazione prevalentemente in ambito penalistico in campo processuale e sostanziale, con competenze in assistenza clienti, trattative, contenziosi, ricerca in ambiti diversi del diritto, e partecipazione alle udienze. Difesa clienti sia in sede giudiziale che i sede stragiudiziale, sia della parte indagata/imputata che della parte lesa. Esperienza pluridecennale in ambito procedurale.




Daniela Batani

Esperienza


Diritto penale

Esperienza di oltre dieci anni in materia penalistica, con trattazione delle più svariate fattispecie di reato. Comprovata esperienza e partecipazione a numerosi processi sia a difesa dell'imputato che della parte offesa, nei vari Tribunali d'Italia, in particolare avanti al Tribunale di Rimini ed al Tribunale di Forlì.


Sostanze stupefacenti

Comprovata esperienza e partecipazione a numerosi processi penali in qualità di difensore dell'indagato


Violenza

Esperienza comprovata, derivata dai numerosi procedimenti penali instaurati per reati del "codice rosso" a cui ho partecipato come sia in qualità di difensore dell'indagato, sia come difensore della vittima anche tramite accesso a gratuito patrocinio.


Altre categorie:

Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Diritto civile, Diritto di famiglia, Tutela dei minori, Omicidio.



Referenze

Titolo professionale

Scuola formazione Camere penali

Camere penali Romagna - 9/2017

Corso di formazione biennale in materia penalistica con esame finale, abilitante all'accesso all'Albo dei difensori d'ufficio

Pubblicazione legale

Oltraggio a pubblico ufficiale

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Oltraggio a pubblico ufficiale Per la configurazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, l’oltraggio deve realizzarsi alla presenza di almeno due persone. Tra queste non possono rientrare quelli che nello svolgimento delle loro funzioni assistano all’offesa, in quanto il requisito della pluralità risulta integrato solo in caso di persone estranee alla pubblica amministrazione, ossia civili. Oppure da persone che pur essendo dei pubblici ufficiali non sono presenti in loco per il motivo d’ufficio. Ciò è stato chiarito dalla sentenza di Cassazione sez. VI. 18834/23. La detta sentenza ha infatti seguito l’orientamento di legittimità che in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, ha sancito che l’offesa all’onore e prestigio debba verificarsi alla presenza di almeno due persone, che non rientrare tra quei soggetti che sebbene attinti dall’offesa i maniera diretta assistano alla scena nell’esercizio delle loro funzioni. Risulta integrato il requisito della pluralità di persone solo se le persone sono estranee alla pubblica amministrazione o comunque persone che sebbene pubblici ufficiali siano presenti in quello spazio e tempo non per lo stesso motivo per cui la condotta di oltraggio sia posta in essere dall’agente (Cass. 6604/22).

Pubblicazione legale

Testimonianza vicino di casa fonte di prova

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Testimonianze sole fonti di prova per dimostrare i lavori in casa del vicino Con sentenza 7717 del 22 febbraio 2024 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che in materia di condominio, al fine di provare la commissione del reato di cui all’art. 659 cp (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) non occorre necessariamente munirsi di una consulenza tecnica fonometrica. La prova da fornire al giudice può fondarsi anche solo sulle dichiarazioni dei vicini, coloro che sono in grado di riferire sulle modalità e gli effetti delle emissioni sonore, percepite come superiori al limite della tollerabilità. Il ricorso veniva presentato da un condomino proprietario dell’appartamento in cui si stavano svolgendo i lavori, con cui sosteneva non provati i danni ai vicini, richiamando le regole sulle molestie e asserendo la non sufficienza per la prova delle sole testimonianze. La Cassazione in tale sede ha ribadito che, l’idoneità dei rumori a provocare delle molestie con rilevanza di reato non necessariamente deve essere accertata con perizia o consulenza tecnica. Il giudicante può fondare la sua decisione su elementi di prova di natura diversa, come le dichiarazioni di coloro in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, dalle quali risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità, come già si era espressa la Suprema Corte con sentenza 11031/15.

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