Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 3 luglio 2019, n. 17869) ai fini del trasferimento della servitù di passaggio su un fondo servente di proprietà di un terzo occorre il consenso del proprietario del fondo servente; consenso che non può ritenersi implicito nel fatto che il proprietario già consenta il passaggio a taluni, essendo, invece, necessario che il consenso sia non solo esplicito, ma, considerata la natura del diritto, manifestato per iscritto. Nella causa in oggetto il condominio aveva agito al fine del riconoscimento sia della servitù a carico di un’area di risulta, in comproprietà, avente ad oggetto il posizionamento di una cabina idrica e dell’autoclave, sia della servitù di passaggio attraverso la stessa area. La Suprema Corte ha quindi osservato che, ai sensi dell’art. 1068 cod. civ., il trasferimento della servitù in luogo diverso attiene al mutamento del luogo, inteso come mutamento del luogo di esercizio della servitù.
Di conseguenza, in base al disposto dell’1068, co. 4, cod. civ., il trasferimento della servitù di passaggio su un fondo servente di proprietà di terzo è condizionato al consenso di questo che deve essere, vista la natura del diritto, necessariamente manifestato per iscritto. In tal modo, si fornisce non solo una effettiva tutela al terzo, destinatario del trasferimento, nonché titolare del fondo deputato a sopportare il peso del fondo dominante, ma ha ulteriormente consolidato un principio giurisprudenziale già sancito, secondo cui il consenso di quest’ultimo non può ritenersi implicito nel fatto che il proprietario già consenta il passaggio a taluni, essendo invece necessa
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