Avvocato Dario De Noia a Terlizzi

Dario De Noia

Mi occupo soprattutto di diritto condominiale, locazioni e diritto immobiliare


Informazioni generali

Avvocato dal 2011. Mi occupo soprattutto di diritto condominiale, locazione e diritto immobiliare (acquisizione, gestione, valorizzazione e dismissione di beni immobili). Sono consulente legale di primari studi di amministrazione condominiale ed imprese edili. Mi occupo anche di sinistri stradali e medici, separazioni e divorzi e sovraindebitamento.

Esperienza


Incidenti stradali

In questo ambito lo studio offre assistenza e consulenza nel risarcimento danni per le vittime di incidenti stradali avvenuti in auto, moto, bicicletta, autobus, camion (conducente, proprietario del veicolo, passeggeri-terzo trasportato) o che hanno coinvolto pedoni, nonché i loro familiari e conviventi, nei seguenti casi: Indennizzo diretto Danno al terzo trasportato Risarcimento diretto e procedura stragiudiziale Domanda di risarcimento Azione del terzo danneggiato Sinistro a carico del Fondo garanzia vittime della strada Circolazione contro la volontà del proprietario Sinistri causati da veicoli non assicurati Danni ai veicoli


Diritto condominiale

Dal 2011 mi occupo di condominio, tutelando sia i condòmini che intendono far valere i propri diritti o che ritengono illegittime alcune delibere o decisioni dell'assemblea e/o dell'amministratore, sia gli amministratori in tematiche di carattere tecnico-legale. Mi occupo, quindi quotidianamente, di problematiche giuridiche in tema di condominio anche in qualità di consulente di primari studi di amministrazione condominiale in tema di assemblee, recuperi morosità condominiali e contrattualistica con i fornitori.


Locazioni

In tale ambito i servizi offerti sono: Redazione di contratti di locazione sia di tipo abitativo che commerciale (inclusi contratti turistici, transitori ecc.). Redazione di contratti di comodato Redazione di ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni e delle spese accessorie non pagate. Assistenza nelle cause per ottenere il risarcimento del danno in tema di locazioni (infiltrazioni, impianti non a norma, danni conseguenti a rilascio dell’immobile ecc.) Redazione contratti di affitto agrari (anche in deroga)


Altre categorie:

Sfratto, Diritto civile, Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto immobiliare, Adozione, Malasanità e responsabilità medica, Domiciliazioni, Tutela del consumatore, Eredità e successioni, Unioni civili, Matrimonio, Investimenti, Usura, Diritto assicurativo, Contratti, Previdenza, Edilizia ed urbanistica, Tutela degli animali, Mediazione, Negoziazione assistita, Fallimento e proc. concorsuali, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Risarcibile il colpo di frusta anche in assenza di radiografia

Avvocato De Noia

Con la sentenza n. 10816/2019 e l’ordinanza n. 10819/2019 la Cassazione, rivoluzionando l’interpretazione delle norme assicurative sulle micro-lesioni, precisa che la prova rigorosa delle stesse non deve essere fornita necessariamente con gli esami diagnostici strumentali. Ci sono patologie, infatti, che possono essere rilevate solo e anche con una semplice visita medica. Imporre sempre gli esami diagnostici per una contrattura o un rachide cervicale significa imbrigliare la professione medica in automatismi e vincoli probatori, che si pongono in contrasto con la tutela costituzionale del diritto alla salute. Per cui non si può affermare che una lesione di lieve entità non esiste solo perché non documentata dal referto per immagini “sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale. La Cassazione precisa inoltre che “Il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere – che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia – non può essere inteso, però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale“. Infatti sono possibili casi in cui si può “giungere ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a detti accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’esperienza clinica dello specialista.”

Pubblicazione legale

Tamponamento a catena? La colpa è di chi arriva da dietro.

Avvocato De Noia

Nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa. A confermare il suddetto orientamento è la Cassazione con ordinanza 15 giugno 2018, n. 15788. Nel 2006 G.M., alla guida di un’autovettura Lancia Y, di proprietà di B.L., veniva tamponato da G.I., conducente della vettura Polo di proprietà di C.I., che a sua volta era stato tamponato dall’automobile, Audi A3, condotta da M.T., di proprietà di G.T. Il G.M. e la B.L. convenivano in giudizio questi ultimi, ritenuti unici responsabili del sinistro stradale, nonché la compagnia assicuratrice U.Ass.ni, al fine di ottenere il risarcimento dei i danni subiti. Arrivato il ricorso all’attenzione della Corte di Cassazione, i giudici della Suprema Corte hanno osservato che, in tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, co. 2, cod. civ., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.

Pubblicazione legale

La Pubblica Amministrazione deve vigilare che dai fondi privati non derivi una situazione di pericolo per gli utenti della strada.

Avvocato De Noia

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 6651 del 9 marzo 2020 torna ad occuparsi della questione della responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia e, nel caso particolare, per un sinistro causato dalla caduta sulla strada di un albero insistente su un fondo privato confinante. Il sinistro si era verificato mediante la collisione di un’automobile contro un albero di grandi dimensioni che, caduto a causa di una tempesta di vento, aveva del tutto intercluso la carreggiata di transito, rendendo inevitabile lo scontro dal quale erano derivate lesioni personali all’incidentato e la distruzione del veicolo; l’ente convenuto aveva chiamato in causa la proprietaria del fondo limitrofo sul quale era radicato l’albero che si era abbattuto sulla strada. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6651 del 9 marzo 2020, ribadisce che “è dovere primario dell’ente proprietario della strada garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari; ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza” Per cui, continua la Suprema Corte, “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto

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